Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-11, n. 202308249

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-11, n. 202308249
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308249
Data del deposito : 11 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2023

N. 08249/2023REG.PROV.COLL.

N. 07254/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7254 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier, n. 36;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n.-OMISSIS-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. A E B e udito per l’appellante l’avvocato R G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’appellante, già Agente Scelto del Corpo di Polizia penitenziaria, impugna la sentenza con cui il TAR ha respinto il ricorso contro il provvedimento di dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento.

2. In punto di fatto, si rileva che, con provvedimento del 3 aprile 2014, il Direttore reggente della Casa circondariale di -OMISSIS- dove l’odierno appellante prestava servizio, lo aveva ammonito, invitandolo a migliorare il suo comportamento nell’espletamento dei suoi doveri istituzionali e avvertendolo che, se avesse riportato un giudizio inferiore a “buono” al termine dell’anno, sarebbe stata avviata la procedura per la dispesa dal servizio per persistente insufficiente rendimento.

3. In seguito, con decreto del 4 maggio 2017, il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, richiamando la precedente ammonizione, le sanzioni disciplinari irrogate e la richiesta di rinvio a giudizio emessa nei suoi confronti, ha dichiarato l’odierno appellante dispensato dal servizio con decorrenza dalla data di notificazione del provvedimento (avvenuta il 12 settembre 2017).

4. L’interessato ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR.

5. Il Tribunale ha respinto il ricorso.

6. L’interessato ha proposto appello.

7. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero, chiedendo il rigetto del gravame.

8. All’udienza pubblica del 27 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

9. Con l’appello, vengono sostanzialmente riproposte le censure dedotte in primo grado, sostenendo che il Tribunale abbia errato nel valutarle.

In particolare, con il primo motivo, si deduce: « ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ERROR IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

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