Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-07-13, n. 201804291
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Testo completo
Pubblicato il 13/07/2018
N. 04291/2018REG.PROV.COLL.
N. 03916/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3916 del 2017, proposto da
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, domiciliata presso gli uffici comunali in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
contro
Dottori S, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater n. 5130/2017, resa tra le parti, concernente concernente il parere contrario all'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio occupato senza titolo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Angela Raimondo, in sostituzione dell'avv. Frigenti;
Visto il provvedimento con cui Roma Capitale rigettava l’istanza di regolarizzazione di occupazione abusiva di un alloggio ERP sito in Roma alla via Angelo Mai, 12, proposto da Dottori S ai sensi dell'art. 53 l.r. Lazio n. 27 del 2006 perché “alla data di riferimento del 20 novembre 2006 … l’alloggio non era occupato abusivamente dalla richiedente, ma legittimamente abitato dalla sig.ra C E”;
Visto il ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio dalla Dottori avverso il provvedimento di rigetto per violazione del citato art. 53 perché essa, unitamente ai due figli minori, conviveva pur senza esserne autorizzata con l’assegnataria sig.ra Cardellini – poi deceduta nel 2012 – sin dal 3 agosto 2006, donde l’assenza di titolo ad occupare l’immobile, alla data del 20 novembre 2006 (prevista dalla citata disposizione), per fatto della stessa interessata;
Vista la costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale;
Vista la sentenza in epigrafe del Tribunale amministrativo che riteneva abusivamente occupato l’alloggio ERP, essendovi stata un’illegittima occupazione ad opera di terzi, non autorizzata in costanza di assegnazione, con conseguente abusività dell’occupazione di quanti che, pur non rientrando tra gli aventi titolo all’ampliamento successivo del nucleo familiare ex art. 12, commi 4 e 5, l.r. n. 12 del 1999, si erano unilateralmente aggregati nell’abitazione e senza comunicazione a quanti avevano regolarmente ottenuto tale alloggio;la mancata sanatoria era da ritenersi viziata per eccesso di potere e difetto di coerenza e per contraddittorietà nonché per disparità di trattamento, sicché il ricorso era da accogliere;
Visto l’appello in Consiglio di Stato proposto da Roma Capitale il 26 maggio 2017 che afferma non ricorre il caso di occupazione senza titolo, posto che quando l’appellata e i due figli sono andati a risiedere nell’alloggio questo era regolarmente assegnato ed abitato dalla Cardellini (la quale è stata unilateralmente inserita dalla Dottori come componente il suo nucleo familiare nella domanda di regolarizzazione) e vi sarebbe stata una cessione parziale non elencata tra i presupposti di regolarizzazione, mentre l’occupazione abusiva era iniziata a seguito del decesso della assegnataria Cardellini nel 2012 allorché il termine per la regolarizzazione – 20 novembre 2006 – era già scaduto;
Vista la mancata costituzione in giudizio della Dottori;
Considerato che l’appellata ed i suoi figli non risultano inseriti nelle categorie di cui all’art. 12, commi 4 e 5, l. r. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, sicché sono privi di giusto titolo per l’ampliamento del nucleo familiare concessionario e subentrare nell’assegnazione dell’alloggio;
Ritenuto che l’alloggio era stato regolarmente assegnato alla data del 20 novembre 2006, termine ultimo individuato dall’art. 53 l. r. del Lazio 28 dicembre 2006, n. 27 per la sanatoria delle occupazioni abusive;mentre il decesso della occupante legittima C E è intervenuto il 27 aprile 2012 e che lo stesso art. 53, comma 5, prevede che in ipotesi di cessione volontaria – nel caso, parziale – così come in tutti i casi di illegittima cessione dell'alloggio, l’occupante non ha titolo all'acquisto dell'immobile e alla regolarizzazione della posizione amministrativa;
Considerato che la Dottori non aveva titolo alla regolarizzazione e che l’appello di Roma Capitale va accolto con la riforma della sentenza impugnata;
Ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti vista la peculiarità della fattispecie;