Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306467

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306467
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306467
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 06467/2023REG.PROV.COLL.

N. 04599/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4599 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di -OMISSIS- (sezione terza) n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il Cons. Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’Avv. L N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza del TAR -OMISSIS-, sezione terza, n. -OMISSIS- che ha respinto il ricorso avverso il decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare del 12.01.2018 con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.

1.1 La sanzione disciplinare veniva adottata in quanto l’interessato, Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri impiegato presso la Compagnia C.C. -OMISSIS- avrebbe rivelato informazioni riservate relative all’esistenza di alcuni esposti presentati nei confronti del Direttore di -OMISSIS- e alle attività di indagine in corso sulla gestione degli appalti da parte della predetta sede della Marina militare. Per i fatti sopra indicati il militare veniva sottoposto a procedimento penale che si concludeva con sentenza ex art. 444 c.p.p. del G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione. La sentenza passava in giudicato nelle more del giudizio di primo grado a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato dal ricorrente.

1.2 Il TAR adito respingeva il ricorso, con condanna alle spese, rilevando, in sintesi, che: i ) il procedimento disciplinare ben poteva essere avviato e concluso indipendentemente dall’esito del procedimento penale, in quanto i fatti addebitati al ricorrente non concretano “ atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ” ai sensi dell’art. 1393 comma 1 d.lgs 66/2010; ii ) i fatti contestati sono stati autonomamente e correttamente accertati dalla Pubblica Amministrazione resistente, con adeguata motivazione, utilizzando gli atti e le risultanze del processo penale e della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. n. 797/2017; iii ) quanto alla lamentata sproporzione della sanzione inflitta, la particolare gravità dei fatti/reati ascritti a carico del militare ricorrente rendono giustificabile, secondo criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, la sanzione disciplinare inflitta (perdita del grado per rimozione).

2. Con l’appello in epigrafe il ricorrente, premesso il richiamo alla vicenda che ha dato luogo al procedimento penale e a quello disciplinare nonché allo svolgimento del giudizio di primo grado, lamenta l’erroneità della sentenza impugnata perché viziata da un’inadeguata e incompleta valutazione di tutte le circostanze evincibili dai documenti di causa, da travisamento dei fatti, da assenza e/o parziale istruttoria e da errata e/o insufficiente motivazione.

3. Si è costituito, con memoria di stile, il Ministero della difesa.

4. L’appellante ha depositato memoria, con la quale ha riformulato pedissequamente le difese esposte nel ricorso di primo grado (ivi compresi alcuni stralci di intercettazioni telefoniche), insistendo per l’accoglimento dell’appello. Successivamente, in data 9 giugno 2023 e 12 giugno 2023, ha depositato la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-e uno stralcio della sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS-, sezione staccata -OMISSIS- del 2 settembre 2022 concernente, tra l’altro, l’assoluzione per il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio del-OMISSIS- (a cui l’appellante avrebbe rivelato le notizie riservate).

5. All’udienza del 13 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. In via preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilità dei documenti depositati da parte appellante in data 9 e 12 giugno 2023, in quanto, pur trattandosi di documenti sopravvenuti rispetto al giudizio di primo grado, il deposito è avvenuto oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a.

6.1 In ogni caso, si tratta di documenti irrilevanti ai fini della decisione della causa poiché, da un lato, la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- concerne una fattispecie diversa da quella per cui è causa (sanzione disciplinare a seguito di procedimento penale concluso con decreto di archiviazione del G.I.P.) e, dall’altro lato, la sentenza della Corte d’appello di -OMISSIS--della quale, peraltro, sono riportati unicamente alcuni stralci relativi ai motivi di appello e al dispositivo, mentre risulta del tutto mancante la motivazione- non solo non risulta passata in giudicato, ma attiene a posizioni processuali distinte da quella dell’appellante che è stata definita con sentenza di patteggiamento, passata in giudicato. A ciò si aggiunge la circostanza che, come chiarito infra , l’amministrazione non ha fondato la sanzione disciplinare su un’acritica acquisizione degli atti del procedimento penale, ma ha proceduto ad un’autonoma istruttoria e valutazione, sicché è del tutto ininfluente, ai fini della legittimità dell’atto impugnato, la sopravvenuta pronuncia di assoluzione per il delitto di cui all’art. 326 c.p.a nei confronti del coimputato -OMISSIS-.

7. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato e deve essere respinto.

8. Con un unico e articolato motivo di gravame l’appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado per le seguenti ragioni: i ) errata istruttoria ed esame delle circostanze di fatto poiché nessuna rivelazione di segreti può esserci stata, come emerge dall’analisi della data degli esposti, che costituivano l’oggetto delle rivelazioni contestate al -OMISSIS-, da cui risulta che il primo esposto era pervenuto alla Compagnia in data 16 luglio 2015 quando -OMISSIS- (soggetto a cui il -OMISSIS- avrebbe fornito le informazioni riservate) era appena insediato, per cui l’esposto non riguardava vicende a lui rapportabili, e il secondo esposto era pervenuto in data 14 settembre 2016 quando -OMISSIS- era stato attinto da misura cautelare in carcere con conseguente impossibilità di ogni comunicazione con lo stesso. Del pari inesistente è l’ulteriore fatto addebitato, ossia la rivelazione di notizie in merito alle attività di indagine sulla gestione degli appalti -OMISSIS- poiché le indagini erano delegate alla Guardia di Finanza e non ai Carabinieri; ii ) è errato il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alle circostanze e intercettazioni riportate nel provvedimento cautelare degli arresti domiciliari perché non trova conferma nella sentenza di patteggiamento che attiene a una fattispecie diversa (il delitto di cui all’art. 319 quater co 1 c.p. e consistente nell’induzione a farsi dare o promettere denaro o altra utilità) e non esaminata nel procedimento disciplinare. Sul punto, il Tribunale di prime cure ha omesso di considerare che non vi era stata un’autonoma valutazione di merito da parte della commissione di disciplina ma solo un rinvio acritico al contenuto dell’ordinanza cautelare, che nessuna rilevanza poteva avere il richiamo alle intercettazioni che erano stralci di una più ampia conversazione e come tali lette in modo distorto e che, infine, non vi è stata un’analitica confutazione delle giustificazioni addotte dall’incolpato; iii ) la sanzione espulsiva appare illegittima perché ha omesso di valutare e/o motivare tutta la carriera del -OMISSIS-, sicché il criterio di proporzionalità non è stato rispettato.

8.1 Le censure sono infondate.

8.2 Secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza, anche di questa Sezione, le valutazioni e le determinazioni assunte dall’amministrazione in sede disciplinare costituiscono esercizio di potere tecnico -discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità solo per palesi e limitate figure sintomatiche di eccesso di potere, non potendo il giudice sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, così invadendo l’area riservata del “ merito amministrativo ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 24 agosto 2022 n. 7423). Ciò vale, ovviamente, sia con riferimento alla valutazione dei fatti contestati al dipendente (militare), in ordine alla loro rilevanza disciplinare e alla loro gravità, sia con riferimento alla scelta e “graduazione” della sanzione, anche in considerazione della personalità dell’incolpato e dei suoi precedenti di servizio (cfr. Cons. Stato, sez

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