Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-03, n. 202303420

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-03, n. 202303420
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303420
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2023

N. 03420/2023REG.PROV.COLL.

N. 08335/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8335 del 2021, proposto dal signor -O-, rappresentato e difeso dall’avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via G. G. Belli, n. 36,



contro

il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

la signora -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati S B e F D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

per della sentenza del Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. I, n. -O-, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il decreto del Prefetto di Rimini, concernente il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il decreto di ammonimento emesso dalla Questura di Salerno.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora -O-;

Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno;

Vista la memoria difensiva, depositata dall’appellante in data 16 dicembre 2022;

Vista la memoria difensiva, depositata dalla controinteressata in data 18 dicembre 2022;

Vista la memoria di replica, depositata dalla controinteressata in data 29 dicembre 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il Questore di Rimini, con provvedimento del 3 aprile 2018, ha ammonito il signor -O-, ai sensi dell’art. 8, d.l. n. 11 del 2009, conv. in l. n. 38 del 2009, a tenere una condotta conforme alla legge e a desistere nell’azione lesiva verso la signora -O-, astenendosi dal porre in atto quei comportamenti ed atteggiamenti che possano ingenerare nella medesima timori di danni fisici, morali o comunque stati d’ansia o tensioni tali da alterare le normali abitudini di vita.

Il provvedimento avversato ha tratto origine dalle condotte persecutorie che il signor -O- avrebbe perpetrato nei confronti della signora -O-, con cui ha intrattenuto rapporti lavorativi. Nello specifico, a partire dal mese di aprile 2017, il signor -O-, invaghitosi della -O-, avrebbe effettuato frequenti telefonate, inviato diverse mail, controllato ogni suo movimento, ponendo in essere una vera e propria persecuzione asfissiante, tanto da indurre la stessa a porre fine al rapporto lavorativo nel dicembre 2017.

2. Con ricorso gerarchico proposto innanzi al Prefetto di Rimini, l’ammonito ha impugnato il provvedimento questorile, deducendo il difetto di motivazione e la lacunosità dell’istruttoria, non avendo la Questura valutato le produzioni documentali prodotte dal signor -O-.

Il Prefetto di Rimini, con provvedimento del 5 luglio 2018, ha respinto il ricorso gerarchico.

3. Con ricorso proposto innanzi al Tar Bologna, l’interessato ha impugnato tale ultimo provvedimento, riproponendo le censure di cui al ricorso gerarchico. In particolare, ha evidenziato che i rapporti con la signora -O- sono esclusivamente lavorativi e che le sue condotte sarebbero state dettate non da motivi sentimentali, ma esclusivamente dall’intento di chiarire e affermare il proprio punto di vista in ordine ai rapporti economici e di lavoro esistenti con la -O-, deterioratisi nel tempo e dai quali sono scaturiti contenziosi sia in ambito penale che civile.

4. Con sentenza n. -O-, il Tar Bologna ha respinto il ricorso ritenendo i provvedimenti impugnati congruamente motivati sulla base di un’attenta e approfondita istruttoria. In particolare, il primo giudice ha evidenziato che i comportamenti del signor -O- sono oggettivamente idonei a determinare uno stravolgimento della vita della controinteressata sia sotto il profilo psichico, sia sotto il profilo della personale organizzazione della propria giornata, costituendo esse un effettivo impedimento a seguire le proprie normali abitudini di vita sociale, lavorativa e familiare.

5. La citata sentenza n. -O- è stata impugnata con appello notificato il 10 settembre 2021 e depositato il successivo 30 settembre, riproducendo sostanzialmente le censure non accolte in primo grado e ponendole in chiave critica rispetto alla sentenza avversata.

6. Il Ministero dell’Interno si è costituito

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