Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-01-05, n. 201500002

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-01-05, n. 201500002
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500002
Data del deposito : 5 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03629/2011 REG.RIC.

N. 00002/2015REG.PROV.COLL.

N. 03629/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2011, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dall'avvocato A D N, con domicilio eletto presso Serafina Denise Amendola in Roma, via Lacedonia, 26;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 114/2011, resa tra le parti, concernente dichiarazione fabbricato di particolare interesse culturale sottoposto ai vincoli previsti dal d. lgs. n.42/04


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Di Novi e l’avvocato dello Stato Tidore;


I) Il signor Antonio Cavano chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Calabria ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto della locale Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici n. 311 del 27 luglio 2009, recante dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004, dell’immobile di cui il ricorrente stesso è proprietario, sito nel Comune di San Lucido.

Per la sopraelevazione e per la ristrutturazione del secondo piano di tale immobile il ricorrente ha ottenuto dal Comune il permesso n. 96 del 1° ottobre 2007, ma in data 16 gennaio 2009 la competente Soprintendenza ha ordinato la sospensione dei lavori, con provvedimento oggetto di separato ricorso al Tribunale amministrativo.

Il decreto n. 311 del 2009 della Direzione regionale ha dichiarato il particolare interesse culturale del fabbricato, sulla scorta della relazione della Soprintendenza di Cosenza, nella quale si mette in evidenza il rilevante valore dell’immobile, pur nell’impossibilità di effettuare una precisa ricostruzione storica dell’agglomerato urbano di San Lucido a causa della distruzione del catasto.

Il gravame proposto avverso tale decreto è stato respinto dal Tribunale amministrativo che, con la sentenza impugnata, ha rilevato come l’apprezzamento da parte dell’Amministrazione, ai fini della dichiarazione di interesse storico-artistico particolarmente importante di un bene ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a) e 13 comma 1 del d.lgs. n. 42 del 2004, concreta una valutazione ampiamente discrezionale, in ordine alla quale il sindacato del giudice amministrativo si limita alla verifica della correttezza formale ed esterna, correttezza che nella fattispecie risulta rispettata.

II) La sentenza merita conferma, essendo infondate le censure svolte con l’appello.

Va innanzitutto ribadito che la relazione allegata al decreto impugnato dà ampia contezza degli elementi di fatto in base ai quali la Direzione regionale è pervenuta al giudizio di rilevanza storica dell’immobile, e che legittimamente l’immobile stesso è stato considerato nella sua individualità, quindi indipendentemente dal valore del contesto nel quale esso si situa.

L’art. 10, comma 1, lett. a) del decreto legislativo citato definisce infatti come bene culturale, da sottoporre a tutela quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13, la cosa immobile o mobile che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante: ne deriva che un bene può essere oggetto della dichiarazione in discorso anche indipendentemente dal valore della zona nella quale esso è inserito, che assume invece rilievo nella diversa valutazione presidiata dal comma 4, lett. g) del medesimo art. 10.

Prive di fondamento sono, pertanto, le censure svolte con l’appello che si appuntano sulla mancata considerazione dell’impossibilità di ricostruzione storica degli immobili esistenti nelle medesima via sulla quale insiste quello oggetto della dichiarazione: proprio perché la dichiarazione ha preso in esame le caratteristiche di questo singolo bene, e ne ha evidenziato le particolari caratteristiche, puntualmente richiamate dalla sentenza in esame, che ne hanno reso apprezzabile il valore di testimonianza storico-artistica.

III) Quanto al merito stesso della valutazione, contestata dall’appellante, nessun diverso apprezzamento è possibile da parte del giudice rispetto a quello espresso nel provvedimento impugnato, dato che, come ha sottolineato il Tribunale amministrativo, esso è frutto di un giudizio tecnico di stretta appartenenza dell’Amministrazione, non censurabile in giudizio se non per vizi estrinseci, che nella specie non è dato riscontrare.

IV) Le ulteriori censure svolte con l’appello sono attinenti alla sospensione dei lavori ordinata dalla Soprintendenza;
come già osservato dal Tribunale amministrativo, esse sono inammissibili in quanto estranee al contenuto del provvedimento oggetto del giudizio, e relative ad un atto, impugnato con un distinto gravame, che non costituisce un presupposto necessario del decreto di cui è causa.

V) In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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