Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-03-04, n. 202501840

CS
Accoglimento
Sentenza
4 marzo 2025
0
0
05:06:40
CS
Accoglimento
Sentenza
4 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-03-04, n. 202501840
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501840
Data del deposito : 4 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2025

N. 01840/2025REG.PROV.COLL.

N. 06369/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6369 del 2024, proposto da
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;



contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alvise Vergerio Di Cesana e Massimiliano Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Siracusa Sergio, Vergerio Di Cesana Alvise e Pozzi Massimiliano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Oggetto del giudizio di primo grado è rappresentato dall’istanza di risarcimento dei danni presentata dalla parte oggi appellata con riferimento al pregiudizio patrimoniale per la perdita del valore commerciale del bene immobile (acquistato “in buona fede”) a seguito dell’adozione di provvedimenti di disciplina edilizia ritenuti illegittimi, alle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile in questione, alle somme corrisposte ai legali ed ai consulenti tecnici di fiducia, alla mancata fruibilità dei bonus edilizi previsti dal d.l. n. 34/2020 e ss.mm.ii., nonché con riferimento al danno non patrimoniale consistente nel grave stato di sofferenza morale e psicologica derivato dalla vicenda, con conseguente peggioramento della qualità della vita, anche in ambito familiare e relazionale.

2. I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti:

2.1 La Società -OMISSIS-, dante causa della parte ricorrente in primo grado, eseguiva interventi edilizi abusivi nel complesso edilizio denominato “I casali di Tor Vergata”, sito in Roma alla via di -OMISSIS-, per i quali in seguito presentava istanze di condono e diverse DIA per interventi di ristrutturazione e di adeguamento funzionale dei fabbricati per civile abitazione siti nel complesso residenziale in parola.

2.2 La parte ricorrente in primo grado e numerose altre persone acquistavano –tra il 2007 ed il 2008- “in perfetta buona fede” dalla dante causa Società -OMISSIS- le singole unità immobiliari affette dalle violazioni edilizie riscontrate.

2.3 Con D.D. n. 1378 del 4 luglio 2012 venivano rigettate le DIA, cui seguivano le conseguenti D.D. di demolizione e ripristino dei luoghi.

2.4 Il T.A.R. Lazio, adito dai vari acquirenti colpiti dai provvedimenti sanzionatori, annullava i provvedimenti di demolizione impugnati motivando in termini di violazione delle garanzie procedimentali, lesione dell’affidamento ingenerato negli acquirenti degli immobili e assenza di bilanciamento fra le ragioni dei proprietari e l’interesse pubblico a ristabilire la legalità, con conseguente obbligo per l’amministrazione di rivalutare, nel contraddittorio con tutte le parti attualmente interessate, la complessiva situazione del compendio edilizio di via-OMISSIS-.

3. Passata in giudicato la decisione, l’odierna parte appellata ricorreva in giudizio per ottenere il ristoro dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito dei provvedimenti amministrativi illegittimi, danni da ricondurre causalmente alla condotta mantenuta dall’amministrazione la quale, dapprima, era rimasta inerte dinanzi al compimento di consistenti abusi edilizi per poi, illegittimamente, agire per contrastare gli stessi in danno di chi nessun ruolo aveva avuto nel compimento dei medesimi.

4. Con l’impugnata sentenza il T.a.r. per il Lazio, respinte le preliminari eccezioni in rito, ha:

- rigettato l’istanza di risarcimento del danno patrimoniale;

- accolto l’istanza di risarcimento in ordine al danno non patrimoniale (avuto riguardo alla lesione del diritto fondamentale alla qualità e alla serenità della vita domestica, turbata dall’attività amministrativa illegittima), liquidato equitativamente in euro duemila per ogni anno successivo all’adozione del primo provvedimento illegittimo annullato;

- condannato l’amministrazione intimata alle spese di lite.

5. Ha interposto appello Roma Capitale articolando quattro motivi, che possono riassumersi nei termini seguenti:

5.1. error in procedendo ed error in ND , violazione dell’art. 40 c.p.a. (in relazione al corrispondente art. 164 cpc. applicabile per il rinvio a regole processuali civili);

5.2. error in procedendo ed error in ND , violazione dell’art. 73 c.p.a., violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 30 c.p.a.;

5.3 error in procedendo ed error in ND , violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 30 c.p.a. ed all’art. 2697 c.c.;

5.4 error in procedendo ed error in ND , violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 30 c.p.a.

In particolare, l’amministrazione appellante – riproposte le eccezioni di nullità per genericità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado e di inammissibilità della domanda nuova introdotta con memoria nonché per tardività del ricorso - osserva come non sia in dubbio che quello oggetto del

giudizio sia un immobile abusivo, ed appare del pari chiaro che il complesso - interessato da domande di concessione edilizia in sanatoria presentate ai sensi della legge 47/1985, della legge 724/1994, da ulteriori domande presentate ai sensi della legge n. 326/2003, da parte della -OMISSIS-, dante causa della parte ricorrente in primo grado, e da diverse denunce di inizio attività ex artt. 22 e 23 del dPR 380/2001 tra il 2005 ed il 2007, comportanti lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dei fabbricati per civile abitazione - sia stato oggetto di acquisto incauto di parte istante dalla società -OMISSIS- in liquidazione.

L’amministrazione argomenta circa l’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, anche alla luce della circostanza che con alcune decisioni il T.A.R. Lazio ha rigettato sia la domanda di annullamento del diniego di condono per immobili ricadenti nel medesimo comprensorio sia la domanda risarcitoria, generando un’innegabile incertezza oggettiva che anche l’attività commissariale di esecuzione del giudicato ha dovuto scontare, confrontandosi con la difficoltà di percorrere una linea amministrativa di legittimazione urbanistico edilizia ex post di beni innegabilmente abusivi; le oscillazioni giurisprudenziali in analoghe vicende non possono non elidere il fattore soggettivo della colpa di p.a.

Attesa la incontestabile abusività dei beni, non è dubitabile la doverosità dell’azione repressiva facente capo all’ente deputato alla tutela del territorio.

Ad avviso dell’appellante amministrazione, sarebbero assenti sia l’elemento oggettivo dell’illecito che la relazione causale tra i fatti e la produzione del danno lamentato.

Non è l’amministrazione con la sua condotta ad aver causalmente generato l’abusività del bene, connotato oggettivo di questo che non si lega causalmente né al provvedimento sanzionatorio né all’inerzia della stessa amministrazione nell’aver tardato a perseguire gli abusi; l’abusività del bene costituisce fatto che attiene alle caratteristiche dell’immobile come nato nel patrimonio del dante causa e da questi trasferito all’acquirente.

6. La parte appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi