Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-10-05, n. 202208524
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/10/2022
N. 08524/2022REG.PROV.COLL.
N. 08129/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8129 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Scaringella in Roma, via degli Ottavi 9;
contro
Ministero della difesa, Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per l’-OMISSIS-, Sede di -OMISSIS-, Sezione 1^, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Comando Legione Carabinieri -OMISSIS- e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il Cons. Stefano Filippini;
Udito l’avvocato Edoardo Culasso per C C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante, Luogotenente in congedo per raggiunti limiti di età dell’Arma dei Carabinieri, ebbe a presentare istanza di richiamo in servizio dall’ausiliaria per l’anno 2019; l’Amministrazione ha rigettato la domanda, comunicando il provvedimento di archiviazione dell’istanza per carenza dei requisiti di cui alla circolare del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri del 22.12.2018, in quanto nell’ultimo triennio era stato assente per malattia per un periodo complessivo superiore a 90 giorni.
L’appellante ha impugnato dinanzi al TAR per la -OMISSIS- sia il provvedimento emesso dal Comando Legione Carabinieri -OMISSIS- in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata archiviata l’istanza di richiamo in servizio nella categoria dell’Ausiliaria, presentata in data 29.12.2018, sia, per quanto occorrer possa, la circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nr. 900004-122/M2-2 datata 22,12,2018, nella parte in cui introduce il requisito di “non essere rimasto assente dal servizio, nel citato triennio, per malattia (riposo medico, ricovero, licenza straordinaria di convalescenza, aspettativa per infermità), sia o non dipendente da causa di servizio, per un periodo complessivamente superiore a 90 (novanta) giorni”, di cui allegato A della medesima circolare;
L’Amministrazione ha resistito al ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR ha rigettato il ricorso, previa qualificazione come interesse legittimo della posizione dell’aspirante al richiamo in servizio e valutazione di legittimità e adeguatezza della fissazione di criteri da parte