Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2020-09-25, n. 202000019

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2020-09-25, n. 202000019
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000019
Data del deposito : 25 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2020

N. 00019/2020REG.PROV.COLL.

N. 00002/2020 REG.RIC.A.P.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 dell’Adunanza Plenaria del 2020, proposto dall’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

la signora -O-, rappresentata e difesa dall’avvocato M I L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

del signor -O-, originario controinteressato, indicato nell’epigrafe del ricorso in appello e non costituito in giudizio nel presente grado;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, (Sezione Prima), n. -O-/2019, resa tra le parti e concernente: impugnazione del diniego di accesso ai documenti dell’anagrafe tributaria;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata -O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 tenuta come da verbale, il consigliere Bernhard Lageder;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il TAR per la Campania - Sezione staccata di Salerno pronunciava definitivamente sul ricorso n. 508 del 2019, proposto dalla signora -O- ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. avverso il diniego dell’istanza presentata dalla ricorrente il 7 febbraio 2019 all’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Salerno – in pendenza del giudizio di separazione giudiziale promosso dal coniuge -O- ai sensi dell’art. 151 cod. civ. dinanzi al Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, nel cui ambito la ricorrente aveva formulato richiesta di addebito e proposto domande di determinazione dell’assegno di mantenimento e di assegnazione della casa familiare –, vòlta ad accedere ed estrarre copia (d)alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale (compresi eventuali contratti di locazione a terzi di immobili di proprietà e/o comproprietà del coniuge) riferibile al coniuge, conservata nell’anagrafe tributaria, nonché (d)alle comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all’anagrafe tributaria e conservate nella sezione archivio dei rapporti finanziari, relative alle operazioni finanziarie riferibili allo stesso coniuge.

L’Agenzia delle entrate, con nota comunicata via pec il 4 aprile 2019, aveva negato l’accesso sulla base del rilievo che il controinteressato si era opposto e, con specifico riferimento alla documentazione della sezione archivio dei rapporti finanziari, che era comunque necessaria la previa autorizzazione del giudice investito della causa di separazione.

Il TAR accoglieva il ricorso, rilevando che in pendenza del giudizio di separazione o di divorzio l’accesso alla documentazione fiscale, reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’altro coniuge doveva ritenersi « oggettivamente utile » al perseguimento del fine di tutela, e ordinando di conseguenza all’amministrazione resistente di esibire alla ricorrente la documentazione da essa richiesta con l’istanza del 7 febbraio 2019 e di consentirne l’estrazione di copia.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’amministrazione soccombente, fondato su un unico motivo, con il quale censurava l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto accessibili i dati dell’anagrafe tributaria, ivi compresi quelli contenuti nella sezione archivio dei rapporti finanziari, senza l’autorizzazione del giudice della causa principale ai sensi dell’art. 492- bis cod. proc. civ., avendo il TAR omesso di considerare il rapporto di specialità intercorrente tra la normativa contenuta negli artt. 492- bis cod. proc. civ. e 155- sexies disp. att. cod. proc. civ. e la disciplina dell’accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990, ostativo all’applicazione di quest’ultima disciplina, e dovendo l’indispensabilità del documento ai fini della tutela giurisdizionale essere intesa (anche) come impossibilità di acquisire il documento attraverso le forme processuali tipiche già previste dall’ordinamento.

L’amministrazione appellante chiedeva pertanto la riforma dell’impugnata sentenza, previa sospensione della sua provvisoria esecutorietà.

3. L’originaria ricorrente si costituiva nel presente grado, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.

4. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, investita della causa d’appello, all’esito dell’udienza camerale del 23 gennaio 2020 fissata per la discussione della domanda cautelare e previo preavviso alle parti presenti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., pronunciava l’ordinanza collegiale n. 890/2020, con la quale, a fronte dei contrasti giurisprudenziali insorti sulla questione centrale di diritto devoluta in appello, rimetteva gli atti all’Adunanza plenaria ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. amm., ponendo le seguenti questioni:

« a) se i documenti reddituali (le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni reddituali), patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) siano qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990;

b) in caso positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l’accesso agli atti amministrativi ex lege n. 241/1990 e le norme processuali civilistiche previste per l’acquisizione dei documenti amministrativi al processo (secondo le previsioni generali, ai sensi degli artt. 210 e 213 del cod. proc. civ.; per la ricerca telematica nei procedimenti in materia di famiglia, ai sensi del combinato disposto di cui artt. 492-bis del cod. proc. civ. e 155-sexies delle disp. att. del cod. proc. civ.);

c) in particolare, se il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 sia esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste dalle menzionate norme processuali civilistiche, o anche – eventualmente – concorrendo con le stesse;

d) ovvero se – all’opposto – la previsione da parte dell’ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in funzione probatoria di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, escluda o precluda l’azionabilità del rimedio dell’accesso ai medesimi secondo la disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990;

e) nell’ipotesi in cui si riconosca l’accessibilità agli atti detenuti dall’Agenzia delle Entrate (dichiarazioni dei redditi, certificazioni reddituali, contratti di locazione immobiliare a terzi, comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari ed atti, dati e informazioni contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria), in quali modalità va consentito l’accesso ai medesimi, e cioè se nella forma della sola visione, ovvero anche in quella dell’estrazione della copia, ovvero ancora per via telematica ».

5. La camera di consiglio per la trattazione della causa ex art. 87, comma 2, lettera c) , cod. proc. amm., originariamente fissata all’11 marzo 2020, è stata rinviata all’odierna udienza camerale con d.P.C.S. n. 68 del 9 marzo 2020 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.-l. n. 11/2020) e si è svolta secondo le modalità di cui all’art. 84, commi 5, d.-l. n. 18/2020 (nella versione applicabile ratione temporis ), al cui esito la causa è stata decisa secondo le modalità di cui al comma 6 del citato art. 84.

La difesa erariale, nella memoria difensiva depositata il 22 maggio 2020, ha chiesto il differimento dell’odierna udienza camerale « onde consentire […] – posta la complessità delle questioni giuridiche sollevate e la rilevanza che la risoluzione delle stesse riveste per l’Amministrazione resistente – di svolgere compiutamente il proprio diritto di difesa mediante discussione orale della controversia in conformità ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 84, comma 5 del Decreto Legge n. 18/2020 recentemente fornita da Codesto Ecc.mo Consiglio (v. Cons. di Stato, Sez. VI, ord. 21 aprile 2020, n. 2539) » (v. così, testualmente, p. 1 della memoria).

6. Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento l’istanza di differimento dell’odierna udienza camerale, quale formulata dalla difesa erariale.

Infatti, considerato che si verte in fattispecie di procedimento camerale ex art. 87, comma 2, lettera c) , cod. proc. amm., assoggettato a un rito accelerato, si pone un’esigenza specifica di tutela del diritto dell’originaria ricorrente alla ragionevole durata del processo, da ritenersi prevalente sulle esigenze difensive prospettate in via astratta e generica a suffragio della richiesta di differimento in funzione di una discussione orale.

A ciò si aggiunga che l’amministrazione appellante ha, comunque, svolto le proprie difese di merito nella memoria difensiva depositata il 22 maggio 2020, sicché non si pone questione alcuna di rimessione in termini, peraltro neppure richiesta.

6.1 In via preliminare di rito occorre, inoltre, precisare che, alla luce della situazione di soccombenza dell’originario controinteressato -O-, parte del giudizio di primo grado (ed ivi non costituito in giudizio), quest’ultimo per un verso era autonomamente legittimato ad impugnare la pronuncia ad esso sfavorevole, assumendo quindi la veste di cointeressato all’appello (in concorso con l’amministrazione appellante), e per altro verso è privo di interesse a contraddire rispetto all’appello proposto dall’amministrazione, con la conseguenza che la mancata notificazione dell’appello al predetto non comporta la necessità di disporre

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