Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza collegiale 2021-06-07, n. 202104366
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 07/06/2021
N. 04366/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08645/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8645 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A F T, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, n. 266;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato
ope legis
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, sede di -OMISSIS-, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto gli articoli 64 e 65 del codice del processo amministrativo;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;
relatore il consigliere F F nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021, svoltasi con modalità da remoto, e dato per presente, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, l’avvocato Maurizio Greco per il Ministero dell’economia e delle finanze.
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire, ai sensi degli articoli 64 e 65 del codice del processo amministrativo, il documento o i documenti da cui risulti in modo ufficiale, chiaro e univoco la data in cui l’amministrazione appellata ha acquisito la piena conoscenza, ovvero la copia, della sentenza della Corte d’appello di -OMISSIS-, seconda sezione penale, n. -OMISSIS-, pronunciata il -OMISSIS- e pubblicata il -OMISSIS-, e che a tale adempimento la predetta amministrazione dovrà provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con espresso avvertimento che l’eventuale mancata ottemperanza a quest’ordine istruttorio sarà valutata ai sensi degli articoli 64, comma 4, c.p.a. e 116, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la piena conoscenza della su menzionata sentenza della Corte d’appello da parte del Ministero dell’economia e delle finanze sarà fissata al momento del suo passaggio in giudicato, ovverosia alla data del 24 febbraio 2011;
ritenuto di dover fissare l’udienza di discussione del merito alla data del 21 settembre 2021.