Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-01-19, n. 201700227

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-01-19, n. 201700227
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700227
Data del deposito : 19 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2017

N. 00227/2017REG.PROV.COLL.

N. 05939/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5939 del 2010, proposto da:
Università degli Studi di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

C C, E B, rappresentati e difesi dagli avvocati E B C.F. BRRGNE70C15H501H, F S C.F. SCTFPP65A18H501I, con domicilio eletto presso E B in Roma, via E. Gianturco, 6;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 02509/2010, resa tra le parti, concernente riconoscimento del servizio prestato in qualità di funzionario tecnico laureato c/o Università;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C C e di E B;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2016 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato dello Stato D’Avanzo e l’avvocato Barrile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dall’Università degli studi di Parma per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna ha accolto, unitamente a quello proposto da altri quindici ricercatori, il ricorso di C C ed E B e, per l’effetto, ha riconosciuto loro, ai fini economici e di carriera, il servizio svolto in qualità di funzionario tecnico e tecnico laureato presso la stessa Amministrazione universitaria.

2. L’Università appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per non aver distinto ai fini del riconoscimento dell’attività prestata in qualità di tecnico laureato e funzionario tecnico, i ricorrenti che sono stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori a seguito di concorsi riservati ex art. 4, comma 1, legge n. 4/1999 da quelli che (come gli odierni appellati) sono stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori a seguito di concorsi pubblici. Secondo l’Università, in tal modo il T.a.r. avrebbe erroneamente interpretato la sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2008.

3. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello C C e Errico Bigliardi.

4. Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello non merita accoglimento.

6. La tesi sostenuta dall’Università appellante, sebbene trovi un apparente riscontro in un passaggio motivazionale della citata sentenza n. 191 del 2008 della Corte costituzionale, non risulta condivisibile per le seguenti ragioni.

6.1. In primo luogo, essa si traduce in una irragionevole disparità di trattamento a danno dei ricercatori che, come gli odierni appellati, sono stati inquadrati nel relativo ruolo in seguito a concorso pubblico rispetto a quelli che hanno, invece, superato un concorso riservato. Seguendo tale impostazione, il superamento di un concorso pubblico rappresenterebbe un titolo deteriore rispetto a quello offerto dalla vittoria di un concorso riservato, il che darebbe luogo a evidenti dubbi di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 51, comma 1, e 97, comma 4, Cost.

6.2. In secondo luogo, tale tesi non trova riscontro nel dispositivo della citata sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2008, la quale non contiene alcun riferimento che legittimi, ai fini del riconoscimento del servizio pregresso, la distinzione, all’interno della categoria dei ricercatori, tra quelli che hanno sostenuto un concorso riservato e quelli che hanno superato un concorso pubblico.

La Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, “ nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca ”.

La formulazione del dispositivo della sentenza, dal quale deve effettivamente ricavarsi l’ampiezza della norma introdotta nell’ordinamento dalla Corte costituzionale, non consente di introdurre all’interno della categoria dei ricercatori la distinzione tra vincitori di concorso pubblico e vincitori di concorsi riservato sostenuta, invece, dall’Università appellante.

Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto.

Sussistono i presupposti, tenuto conto della novità della questione, per compensare le spese del giudizio.

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