Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-10-17, n. 201205307

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-10-17, n. 201205307
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205307
Data del deposito : 17 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01718/2012 REG.RIC.

N. 05307/2012REG.PROV.COLL.

N. 01718/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2012, proposto da:
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso Puglia Delegazione Regionale in Roma, via Barberini, 36;

contro

Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. D D, con domicilio eletto presso Mario Lacagnina in Roma, via S. Tommaso D'Aquino 75;
Commissario Ad Acta-Delegato;

nei confronti di

Immobiliare La Pineta Srl, rappresentato e difeso dagli avv. A M, G M, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via G.Paisiello, 55;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00118/2012, resa tra le parti, concernente silenzio dell'amministrazione a seguito del termine di decadenza del vincolo preordinato all'esproprio


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Foggia e di Immobiliare La Pineta Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati A B e G M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Si deve premettere che la società ricorrente aveva richiesto, ai sensi dell’articolo 21 bis della legge n. 1034/1971, la declaratoria dell’illegittimità del silenzio mantenuto sulla sua istanza di ritipizzazione di alcune are di sua proprietà, a seguito del venir meno -- per il decorso del termine quinquennale del vincolo a “ SP- attrezzature pubbliche di quartiere ”, fermo restando che l’altra parte dell’area era classata in zona “ B1- edilizia residenziale indipendente dai confini di isolati e viabilità ”.

Il T in sede di accoglimento del ricorso per silenzio aveva nominato un Commissario ad acta il quale aveva adottato una “variante urbanistica” limitata alla sola area de quo , autonomamente ritipizzata come zona B. 2.2- Edilizia: nuova”.

Il Commissario rimetteva la predetta delibera alla Regione ritenendo dovessero essere effettuati gli adempimenti finalizzati all’approvazione definitiva di cui all’articolo 16, comma 15 L.R. Puglia n. 56/1980.

Il servizio urbanistico regionale -- rispettivamente in data 8 giugno 2011, 16 giugno 2011 e 6 agosto 2011— chiedeva ulteriori chiarimenti ed integrazioni su alcuni aspetti di merito e sulle certificazioni di pubblicazione della variante.

Con ordinanza n. 979/2011 il T Bari, su incidente di esecuzione della società appellata, ha invece concluso che, nel caso, si sarebbe maturato il silenzio assenso di cui all’articolo 11, ottavo comma della L.R. Puglia n. 20/2001. In conseguenza di tale decisione, il Commissario il 10 agosto 2011 adottava l’approvazione definitiva della variante, senza attendere il completamento della fase procedimentale di competenza regionale.

La Regione Puglia, odierna appellante, che ha anche gravato comunque in via ordinaria dinanzi al competente T gli atti del Commissario, chiede l’annullamento della sentenza n.118/2012 del TAR Puglia, con cui in parte è stato dichiarato inammissibile, ed in parte è stato respinto, l’incidente di esecuzione promosso dalla medesima.

L’appello in esame, è affidato alla denuncia di numerosi articolati profili di gravame relativi all’erroneità della decisione per violazione della disciplina statale regionale in materia di governo del territorio, con particolare riferimento la legge urbanistica fondamentale e dalle L.L. R.R. Puglia n. 56/1980 e n. 20/2001.

La società immobiliare “La Pineta” si è costituita in giudizio “ ad resistendum ”, sottolineando analiticamente le proprie argomentazioni a sostegno dell’infondatezza dell’appello.

Il Comune di Foggia si è costituito in giudizio “ ad adjuvandum ” della società appellata e con memoria ha concluso per il rigetto dell’appello.

Chiamata alla camera di consiglio, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

___ 1.§. In linea pregiudiziale si deve affermare, d’ufficio, la legittimazione della Regione, ancorché questa originariamente fosse stata rimasta estranea al giudizio al presente appello.

Il diritto di difesa in sede giurisdizionale, dei propri interessi giuridicamente rilevanti, è una facoltà riconosciuta anche alle Amministrazioni pubbliche, come del resto dimostra la sua legittimazione a difendere le proprie normative avanti al Giudice delle leggi e dei conflitti. Pertanto è evidente che la Regione – alla quale è stata commessa dalla Costituzione l’esercizio di potestà legislativa e di competenza amministrativa in materia di governo del territorio – debba essere riconosciuta la titolarità di un preciso interesse, giuridicamente tutelato, ad una corretta interpretazione delle proprie norme.

L’appellante Regione non è infatti un “quisque de populo” che inammissibilmente rivendica una generica “corretta interpretazione” della legge ( ex Cass., sez. I° n. 14574/2010), ma è il soggetto titolare della funzione legislativa che pretende un’applicazione, anche giudiziale, delle proprie norme sistematicamente coerente con gli interessi generali istituzionalmente perseguiti dalla sua legislazione.

Si tratta di un interesse immateriale di notevole spessore e di grande rilievo, in quanto è diretto alla salvaguardia di una funzione costituzionalmente garantita, che appartiene al nucleo essenziale delle competenze fondamentali delle Regioni.

L’appello della Regione Puglia è dunque pienamente ammissibile.

___ 2.§. Ciò posto, il ricorso pone una serie di questioni che vanno esaminate nei sensi che seguono.

Nel merito in primo luogo si deve rilevare che, attenendo fondamentalmente ad un’unica censura, devono essere esaminate unitariamente le prime cinque rubriche di gravame.

___ 2.§.

1. Con il primo motivo la Regione Puglia -- che non era stata evocata nel precedente giudizio per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal comune di Foggia -- assume l’erroneità della decisione in quanto il TAR:

-- non ha compreso che l’esecuzione di una sentenza, che ha solo dichiarato illegittimità del silenzio, non implicava necessariamente l’accoglimento integrale della pretesa della società;

-- ha tralasciato di considerare la specifica competenza della regione in materia di variante urbanistica;

-- ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’articolo 11 della legge regionale n. 20/2001, nonostante il fatto che il Comune di Foggia fosse dotato di un piano regolatore valido ed in vigore;

-- ha inesattamente affermato che l’articolo 20 della legge n. 20 cit. avrebbe limitato la sopravvivenza medio tempore del procedimento disciplinato dalla legge n. 56/1980 alle varianti già adottati alla data di entrata in vigore fino all’approvazione dello stesso, senza tener conto del quarto comma dell’articolo 20 cit. testualmente recita “ Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla legge regionale n. 56/1980 e non conforme alle prescrizioni della presente legge possono essere formate seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione regionale e statale ” .

Per la Regione, anche sotto il profilo letterale, il riferimento alla “vigente legislazione regionale e statale” doveva essere inteso con riferimento alla legislazione precedente perché quando il legislatore regionale pugliese -- sia nel medesimo articolo e dell’intero contesto normativo -- ha voluto riferirsi alla legge 20 ha sempre utilizzato l’espressione “ presente legge ”.

In conseguenza: i nuovi strumenti di pianificazione generale, ai sensi del primo comma del medesimo articolo 20 seguono la legge regionale del 2001, mentre a tutte le varianti ordinarie ai precedenti PRG, approvati cioè ai sensi della legge regionale n. 56/1980, si continuerebbe ad applicare la predetta normativa, tuttora in vigore in quanto non è mai stata abrogata.

L’approvazione della variante non poteva avvenire senza le necessarie determinazioni regionali ex art. 16 della L.R. n. 56/1980 perché il provvedimento del Commissario costituiva una variante ad un PRG preesistente alla legge n. 20/2001, e non rientrava tra le ipotesi previste di cui all’articolo 36 della legge regionale n. 22/2006.

___ 2.§.

2. Con il secondo motivo si lamenta l’erroneità della decisione che non ha tenuto conto della competenza della Regione ad approvare definitivamente gli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi del citato articolo 16 L.R. n.56.

___ 2.§.

3. Con il terzo motivo si lamenta la totale erroneità, e la non rispondenza alla realtà, dell’affermazione della sentenza di cui a pagina 3 per cui vi sarebbe stato l’espletamento delle prescritte procedure di pubblicità.

___ 2.§.

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