Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-06-09, n. 201003650
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N. 03650/2010 REG.DEC.
N. 10264/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 10264 del 2005, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali e la Direzione generale per il cinema, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
contro
Alba Produzioni s.r.l., Dania Film s.r.l., World Video Production s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti E M, M M e Emanuela Quici, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M M in Roma, via della Farnesina, n.272/274;
nei confronti di
Goodtime Entrprise s.a.s., Elephant Film s.r.l., Lozzi Fabiomassimo, Papini Andrea, rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Molè, M M e Emanuela Quici, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M M in Roma, via della Farnesina, n.272/274;
per la riforma
previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 07123/2005, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE FINANZIAMENTI PER OPERE DI SPETTACOLO.
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio delle società appellate;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010, relatore il consigliere Domenico Cafini, uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Urbani Neri e l’avvocato M M;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame di primo grado (n.12646/2004), le s.r.l. Alba Produzioni, Dania Film e World Video Production - società operanti nel settore della produzione di films e che avevano presentato domanda per ottenere il rilascio della dichiarazione di nazionalità preventiva per films di interesse culturale nazionale ai fini della concessione dei benefici previsti dall’art.28 della L. 4.11.1965 n.1213 e dal decreto attuativo di cui al DPCM 24.3.1994 - adivano il T.a.r del Lazio, Roma, impugnando: la circolare della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali in data 2.11. 2004;il DM 27.9.2004 nonché l’art.1, comma 7, e la tabella allegata al citato D.M.;le lettere del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per il cinema, in data 28.2. 2005 con le quali era stato comunicato alle ricorrenti l’esaurimento delle risorse finanziarie destinate alla applicazione della disposizione transitoria di cui all’art.27, comma 3, del D.Lgs. n.28/2004;la circolare della Direzione generale per il cinema 3.1.2005 n. 47.07.03.00; i provvedimenti di riparto del fondo unico per lo spettacolo con riferimento alle risorse 2005, ivi compreso il D. M. in data 8.2.2005;la delibera della sottocommissione cinema (sezione interesse culturale lungometraggi) in data 28.2. 2005, con la quale erano stati approvati e finanziate le nuove domande di finanziamento per i lungometraggi;la delibera della Sottocommissione cinema (Sezione interesse culturale opere prime e seconde e lungometraggi) in data 14 e 15.3 2005 con la quale erano stati approvati e finanziate le nuove domande di finanziamento per opere prime e seconde.
Nel chiedere l’annullamento, in parte qua, degli atti predetti, le ricorrenti deducevano, a sostegno del gravame, le seguenti censure: violazione dell’art.27 del D.Lgs 22.1.2004 n.28 e successive modifiche, anche in combinato disposto con l’art.1, comma 10, del DM 27.9.2004, eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità, ingiustizia, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento, ed ancora violazione dell’articolo 28 della legge 4.11.1965 n.1213, con particolare riferimento al comma 9, e violazione dell’art.4 bis del