Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2012-02-25, n. 201200897

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2012-02-25, n. 201200897
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200897
Data del deposito : 25 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02101/2011 AFFARE

Numero 00897/2012 e data 25/02/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 gennaio 2012




NUMERO AFFARE

02101/2011

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da Condominio Castelcentro di Castelfranco Emilia (MO), C L, V S, G T, G V contro il Comune di Castelfranco Emilia per l’annullamento la deliberazione consiliare avente ad oggetto “ Variante al piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica denominato Comparto Bini ”.

LA SEZIONE

VISTA la relazione prot. n. 4503 del 17maggio 2011, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sulla domanda incidentale di sospensione;

VISTO il parere sospensivo reso all’adunanza del 22giugno 2011;

VISTA la relazione ministeriale integrativa del 23 novembre 2011;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore consigliere E T;


PREMESSO e CONSIDERATO:

- che, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 28 aprile 2011, il Condominio Castelcentro di Castelfranco Emilia (MO), in persona dell’amministratore Angelo Mazza, e i signori C L, V S, G T e G V hanno impugnato, con istanza incidentale di sospensione, la deliberazione del Consiglio comunale di Castelfranco Emilia n. 222 del 3 novembre 2010, avente ad oggetto “Variante al piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica denominato "Comparto Bini" - modifiche non sostanziali alla convenzione”, nonché la convenzione eventualmente stipulata in esecuzione alla predetta deliberazione;

- che i ricorrenti hanno notificato il ricorso anche alle società “ IGL. Impresa Generale Lavori S.r.l. ” e “ Giannino Bini S.r.l. ”, in qualità di controinteressate;

- che, con parere reso all’adunanza del 22 giugno 2011, la Sezione ha disposto la sospensione dell’atto impugnato, nonché alcuni adempimenti istruttori;

- che l’Amministrazione riferente ha rappresentato che le società “ IGL. Impresa Generale Lavori S.r.l. ” e “ Giannino Bini S.r.l. ” hanno presentato atto di opposizione affinché il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale;

- che risulta in atti che sia i ricorrenti, sia il Comune di Castelfranco Emilia si sono costituiti in giudizio, sicché il ricorso straordinario in esame risulta trasposto in sede giurisdizionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,

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