Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-11-02, n. 201604581

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-11-02, n. 201604581
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604581
Data del deposito : 2 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2016

N. 04581/2016REG.PROV.COLL.

N. 02116/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 2116 del 2016, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G S, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA e il COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, n. 1181/2015, resa tra le parti, concernente perdita del grado per rimozione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2016, il Consigliere F T;

Uditi nella fase preliminare, l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto per l’Amministrazione appellata e in sede di discussione l’avvocato G S per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 1181/2015 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso, proposto dalla odierna parte appellante signor-OMISSIS- teso ad ottenere l’annullamento della determinazione n. 223061/D-4-21 del 5 giugno 2013, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri gli aveva inflitto la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

1.1. L’odierno appellante aveva prospettato numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere sostenendo che:

a ) nell’ an la sanzione impugnata era basata su di una presunzione erronea ed infondata, non potendo dirsi provato l’utilizzo di sostanze stupefacenti, né in maniera continuativa (gli accertamenti tossicologici successivi erano risultati negativi) né in via solo occasionale o isolata, ritenendosi che l’unico episodio di positività registrato in data 21 agosto 2012 “ può essere ben riferito ad alcuni medicinali che lo stesso assumeva all’epoca ”;

b ) sotto il profilo del quantum, l’applicazione della massima sanzione in relazione ad un episodio ritenuto di lieve entità ed occasionale, era illegittima in quanto manifestamente ingiusta e violativa del principio di equità e proporzionalità.

1.2. Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro, ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, si erano costituiti chiedendo la reiezione del ricorso.

2. Il T.a.r., dopo avere disposto incombenti istruttori (ottemperati dall’Amministrazione), ha esaminato le dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere prospettate dall’odierno appellante, e ne ha escluso la fondatezza, in quanto:

a ) era emerso che l’odierno appellante in base ad elementi assunti nel corso di un’indagine penale condotta nei confronti di un noto pregiudicato (in particolare dalle intercettazioni telefoniche), aveva acquistato da questi sostanze stupefacenti;

b ) detta circostanza, aveva indotto il sospetto nell’Amministrazione che il predetto facesse abuso di sostanze stupefacenti;

c ) l’originario ricorrente era stato più volte invano invitato a sottoporsi ad analisi tossicologiche, (i reiterati rifiuti erano stati addotti tuttavia senza particolari giustificazioni);

d ) l’appellante era stato più volte sottoposto a visita medica e giudicato temporaneamente “ non idoneo ” perché affetto da stato ansioso reattivo con sospetto abuso di sostanze stupefacenti, senza che tale ultima circostanza potesse essere smentita, in ragione dell’impossibilità di svolgere per mesi ulteriori verifiche a causa dell’atteggiamento non collaborativo di questi;

d ) soltanto in data 21 agosto 2012, finalmente sottopostosi a seguito dell’ordine del Comandante dell’11° Battaglione Carabinieri Puglia ad esame tossicologico presso il Laboratorio di Tossicologia Forense dell’Università degli Studi di Bari, l’appellante era risultato positivo alla cocaina;

e ) quanto all’esito di tale esame, i rilievi addotti dall’appellante nel corso del procedimento disciplinare per sconfessare tale accertamento tecnico erano stati giudicati inconferenti dall’Amministrazione (pag. 4 della relazione finale del 17 dicembre 2012, ove era stato precisato che “ l’eventuale applicazione della pomata oftalmica prescritta al militare non interferisce con le analisi di cui trattasi ”), con valutazione non oggetto di contestazione;

f ) neppure in sede giurisdizionale era stata fornita alcuna prova contraria sulla attendibilità dell’esito della verifica (in quanto l’esame del capello prodotto dalla difesa del ricorrente era stato effettuato circa tre mesi dopo - in data 28 dicembre 2012 - e vieppiù su un campione inattendibile in quanto di lunghezza inferiore a 3 cm).

2.1. Sulla scorta di tali elementi fattuali, il T.a.r., nella sentenza impugnata, ha rilevato che:

a ) la circostanza che l’appellante fosse stato assuntore di sostanze stupefacenti era stata correttamente ricavata sulla scorta del criterio del “più probabile che non”;

b ) tale condotta era grave atteso che l’uso, anche se episodico, di sostanze stupefacenti determinava la violazione di una pluralità di interessi, quali il prestigio del Corpo di appartenenza, l’affidamento nelle qualità morali del soggetto, la certezza in ordine alla sua non ricattabilità, la garanzia che un appartenente alle Forze dell’ordine non commetta reati;

c ) doveva escludersi l'illogicità od irrazionalità della sanzione inflitta, così come la sua sproporzione in quanto i fatti erano molto gravi e la sanzione applicata era scevra da irragionevolezza, irrazionalità ed illogicità.

3. L’originario ricorrente rimasto soccombente, ha impugnato con l’odierno ricorso in appello la suindicata decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico, e dopo avere rivisitato le principali tappe del contenzioso infraprocedimentale e giurisdizionale di primo grado ha dedotto che:

a ) egli era stato sempre riconosciuto come un militare di buon valore;

b ) l’unico esame a seguito del quale era stata accertata la sua positività era stato svolto in violazione delle regole di difesa,

c ) egli era stato giudicato idoneo al servizio civile;

d ) la sanzione applicata era spropositata ed eccessiva;

e ) semmai, l’utilizzo di stupefacenti era stato episodico ed occasionale, e non giustificava la destituzione dell’appellante.

4. In data 30 marzo 2016 l’appellata Amministrazione si è costituita depositando atto di stile.

5. In data 26 aprile 2016 l’appellata Amministrazione ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello in quanto infondato.

6. All’adunanza camerale del 12 maggio 2016, fissata per la delibazione della domanda cautelare di sospensione della provvisoria esecutività della suindicata decisione, la Sezione con ordinanza n. 1792/2016 ha respinto il petitum cautelare alla stregua della considerazione, per cui

considerato che non sussistono i presupposti per la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, posto che – nei limiti di delibazione propri della presente fase cautelare – il ricorso in appello non appare assistito da sufficiente fumus boni juris, anche in considerazione della autonomia delle valutazioni svolte dall’amministrazione nella valutazione dei fatti costituenti illecito disciplinare, nella determinazione della loro gravità e nella conseguente individuazione della sanzione da irrogare ”.

7. Alla odierna udienza pubblica del 20 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e va respinto.

2. Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dalla costante giurisprudenza (perfettamente traslabile alla fattispecie) secondo cui “ è legittimo il provvedimento di diniego del prolungamento della ferma volontaria per inadeguatezza delle doti morali, caratteriali e attitudinali allo svolgimento delle funzioni di istituto, adottato ai sensi dell’art. 4 l. 1 febbraio 1989 n. 53, motivato con riferimento alla circostanza dell’uso personale prolungato di sostanze stupefacenti ” (Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3647).

In particolare, nella motivazione della detta decisione, che appare al Collegio integralmente condivisibile, si è rimarcato che “ il giudizio che l’amministrazione deve formulare al termine della ferma volontaria, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiamati dal menzionato articolo 4, l. n. 53 del 1989, è ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente ab externo, sotto il profilo della manifesta abnormità o illogicità (cfr, in tema di rafferma di un carabiniere, Cons. giust. amm. 14 ottobre 1997, n. 445).

Tale giudizio deve prendere in considerazione distintamente sia i requisiti psico - fisici, sia quelli lato sensu morali e attitudinali. Solo in presenza di tutti i requisiti, non bilanciabili in alcun modo fra di loro (cfr. sez. IV, 23 ottobre 1990, n. 820) è possibile consentire la prosecuzione della ferma ”.

Inoltre, è stato condivisibilmente ritenuto ivi che “ anche dopo la parziale abrogazione ad opera del referendum del 18 aprile 1993 di alcune norme del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti - d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - a mente dell’art. 75 del predetto Testo Unico, l’assunzione di sostanze stupefacenti rimane illecito amministrativo.

L’intero sistema normativo divisato dal Testo Unico, lungi dal porsi in un’ottica agnostica rispetto all’uso personale di sostanze stupefacenti, si incentra sull’attività di contrasto, a livello preventivo e repressivo del fenomeno. Per quanto più specificamente attiene alle Forze Armate, gli articoli 107 e 108 configurano tutta una serie di adempimenti a carico delle strutture facenti capo al Ministero della difesa, fra cui spiccano: le attività informative sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanza stupefacenti;
la campagne sanitarie di prevenzione;
le azioni di prevenzione a mezzo di consultori e servizi di psicologia delle Forze armate
”.

2.1. In ultimo, si è ivi evidenziato che “ né giova il richiamo a taluni precedenti della sezione (cfr. sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 20;
id., 18 giugno 1998 n. 948), in forza dei quali si è escluso, ai fini del reclutamento, che il vizio degradante di cui all’art. 31, r.d. 3 gennaio 1926, n. 126, fosse rintracciabile in un episodio isolato di assunzione di sostanza stupefacente di tipo hashish, giacché come tale, doveva intendersi solo quello consistente in un stato patologico del fisico o in una grave devianza della psiche del candidato.

In tali fattispecie doveva essere riscontrato lo stato di salute e l’efficienza del soggetto, mediante accertamenti strumentali sanitari rigorosi, da apprezzarsi sul piano medico legale, e non confondibili con le valutazioni di tipo morale ed attitudinale che si collocano sul piano della sfera caratteriale dell’aspirante all’arruolamento. Inoltre a ben vedere, diversa è la posizione di un soggetto che non ha ancora assunto, mercé l’arruolamento, gli obblighi giuridici e deontologici del militare in servizio, rispetto a quella di chi, già appartenente al Corpo, li infrange. In quest’ultimo caso, la riscontrata mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del militare ben può fondarsi sul provato abuso di sostanze stupefacenti anche se circoscritto nel tempo;
purché non si risolva in un unico singolare atto di assunzione che non abbia lasciato alcuna traccia organica e non abbia avuto alcuna ripercussione o collegamento con il servizio, né direttamente né indirettamente, così da non integrare il livello minimo di disvalore che deve comunque connotare il fatto, anche da un punto di vista funzionale;
Ferma restando la possibilità di sottoporre il militare a giudizio disciplinare per non avere denunciato o arrestato i venditori o cedenti le sostanze stupefacenti, in violazione degli obblighi gravanti sugli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria
”.

2.2. Già alla stregua di tali considerazioni appare evidente che l’appello è destituito di fondamento, ben potendo il giudizio complessivo sull’attitudine dell’appellante sotteso alla valutazione in ordine alla rimozione dal grado tenere conto delle indagini dalle quali risultava che egli aveva acquistato sostanza stupefacente, indipendentemente dalla diretta sanzionabilità dello stesso, ovvero dalle (indipendenti) valutazioni adottate in pendenza del giudizio (disciplinare, ed anche penale) sul predetto episodio.

2.3. Ritiene tuttavia il Collegio di dovere aggiungere qualche ulteriore considerazione.

La circostanza che un militare detenga stupefacente;
sia quindi entrato in contatto con spacciatori che allo stesso lo hanno in precedenza ceduto;
non li abbia denunciati;
sia quindi, all’evidenza, da costoro permanentemente, e per ciò solo, da essi condizionabile od addirittura ricattabile appare al Collegio gravissima (si veda in proposito, in altro ambito: “ è proporzionata e, quindi, legittima la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio comminata ad un agente della polizia penitenziaria sorpreso con alcuni pregiudicati mentre si drogava e senza aver fatto nulla per impedire tale accadimento, trattandosi di comportamento che costituisce palese violazione dei doveri che incombono sugli appartenenti alle Forze dell’ordine ”, Cons. Stato , sez. IV, 30 giugno 2010, n. 4163;
ai sensi dell’art. 14 comma 10, l. 31 luglio 1954 n. 599, come sostituito dall’art. 4, d.l. 19 agosto 2005 n. 197, è legittimo il provvedimento di perdita del grado del finanziere in servizio permanente risultato positivo agli accertamenti diagnostici per l’uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti ”, Cons. Stato , sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2927;
la frequentazione di soggetti dediti all’uso di cannabinoidi da parte di un graduato della Guardia di Finanza rappresenta certamente quella grave carenza di qualità morali che non può consentire di continuare a svolgere i compiti istituzionali del Corpo, atteso che tale condotta si pone con essi in forte ed immediato contrasto ed è quindi circostanza sufficiente da sola a legittimare il provvedimento di perdita del grado per rimozione ”, Cons. Stato , sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2904;
ai sensi dell’art. 14 comma 10, l. 31 luglio 1954 n. 599, come sostituito dall’art. 4, d.l. 19 agosto 2005 n. 197, è legittimo il provvedimento di perdita del grado del finanziere in servizio permanente risultato positivo agli accertamenti diagnostici per l’uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti ”, Cons. Stato , sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2415).

2.3.1. E ciò in disparte la circostanza dell’avvenuta – o meno - consumazione dello stupefacente stesso (posto che la detenzione, come si è ben chiarito nella decisione sopra richiamata per esteso, non è comunque circostanza neutra).

E trattasi di vicenda certamente valutabile sotto il profilo della caratteristica di idoneità morale (valutazione, quest’ultima, sulla quale non può certo incidere la circostanza relativa alla avvenuta archiviazione dell’episodio in sede penale).

La sentenza di primo grado ha correttamente colto detti elementi.

3. Quanto alle censure volte a revocare in dubbio la riscontrata positività, e/o ad ipotizzare che, al più, si fosse trattato di condotta occasionale, si osserva che:

a ) in data 28 febbraio 2011, proprio in quanto sospettato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, l’appellante era stato inviato all’Infermeria Presidiaria dell’11° Battaglione Carabinieri di Bari, ed ivi si era rifiutato di sottoporsi alle analisi tossicologiche in materia biologica (urine) per la ricerca di cataboliti (droghe);

b ) appare sintomatico che nella circostanza, l’Ufficiale medico lo avesse dichiarato temporaneamente “ non idoneo ” al servizio, in attesa di visita collegiale presso la C.M.O. di Bari, poiché affetto da “ stato ansioso reattivo - sospetto abuso di sostanze stupefacenti ”;

c ) in seguito, egli più volte si era sottratto all’accertamento sanitario;

d ) e quando finalmente si sottopose (in data 21 agosto 2012, presso il Laboratorio di Tossicologia Forense dell’Università di Bari) all’esame tossicologico di un campione di capelli risultò positivo per la cocaina.

4. A questo punto, pare al Collegio che il quadro probatorio sotteso al provvedimento disciplinare sia univoco, e militi per la integrale reiezione dell’appello, apparendo la sanzione applicata né abnorme né illogica, e neppure sproporzionata rispetto ai fatti contestati ed accertati e sussistente un quadro probatorio logico e congruente, non scalfito da considerazioni apodittiche circa l’asserita inaffidabilità delle analisi.

5. Quanto, infine, alla richiesta avanzata ex art. 126, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, si osserva che la reiezione non appare illegittima, e l’appellante non ha dimostrato quali sarebbero i presupposti applicativi violati, per cui l’opposizione deve essere respinta.

6. Conclusivamente, l’appello deve essere integralmente respinto, con consequenziale conferma dell’impugnata decisione.

6.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

7. Le spese del grado, tuttavia, possono essere eccezionalmente compensate, a cagione della particolarità fattuale e giuridica della controversia

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