Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-10-19, n. 201504781

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-10-19, n. 201504781
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504781
Data del deposito : 19 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02524/2015 REG.RIC.

N. 04781/2015REG.PROV.COLL.

N. 02524/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2524 del 2015, proposto da:
Comune di Sanremo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. D S, G P, S R, con domicilio eletto presso G P in Roma, v.le Giulio Cesare, 14, sc. A/4;

contro

Negro F.lli Costruzioni Generali Spa, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv. M V, I A, con domicilio eletto presso Ugo De Luca in Roma, via Federico Rosazza, 32;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 01223/2014, resa tra le parti, concernente variante al PRG vigente per adeguamento tipologie interventi e parametri urbanistico-edilizi.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Negro F.lli Costruzioni Generali Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati G P e Ugo De Luca su delega dell'avvocato M V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Società Negro Fratelli Costruzioni Generali s.p.a. - proprietaria di numerosi terreni in località “Il Poggio” nel comune di Sanremo, ricompresi in zona urbanistica C6, soggetta obbligatoriamente a strumento attuativo - presentava, in data 3.1.2011, un progetto di S.U.A. per l’attuazione dell’ambito.

Il Comune di San Remo, con deliberazioni del consiglio comunale 18.12.2012, nn. 118 e 119, recanti – rispettivamente – l’adozione della variante al P.R.G. vigente, riguardante l’adeguamento delle definizioni delle tipologie degli interventi e dei parametri urbanistico-edilizi previsti dalla L.R. n. 16/2008, nonché l’adozione della variante al P.R.G. riguardante la disciplina urbanistica dell’edilizia residenziale sociale (E.R.S.) per l’adeguamento alla L.R. n. 38/2007, riduceva l’indice edificatorio di tutte le zone di espansione C, così sancendo, di fatto, l’incompatibilità dei progetti urbanistici già presentati.

Le deliberazioni erano impugnate dalla Negro Fratelli Costruzioni Generali s.p.a. sulla base di sei motivi di ricorso (di seguito enucleati secondo quanto già fatto dal giudice di prime cure):

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 38 L.R. n. 36/1997, in relazione all’art. 1 L.R. 7/1974, all’art. 26 L.R. n. 38/2007 ed all’art. 88 L.R. n. 16/2008 – Difetto di presupposto – travisamento – Difetto di istruttoria – Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica. Il Comune, in luogo di provvedere alla elaborazione di un nuovo strumento urbanistico generale, avrebbe adottato due varianti settoriali imposte dalle L.R. nn. 16/2008 e 38/2007, esorbitando tuttavia dai contenuti delle leggi di riferimento.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 L.R. n. 38/2007, in relazione agli artt. 38, 40 L.R. n. 36/1997 – Travisamento - Difetto di presupposto ed istruttoria – Abnormità. Le due varianti sarebbero state adottate sulla base di un’istruttoria gravemente carente.

2.1 Più specificamente la deliberazione n. 119/2012, nel ridurre da 0,60 a 0,21 mc/mq l’indice edificatorio delle zone C, avrebbe preso a riferimento un datato parere regionale (voto n. 153/2005), reso in relazione al progetto preliminare di PUC poi decaduto, senza l’approntamento di specifici studi e/o di elaborati aggiornati.

2.2. Inoltre, l’indicazione circa la riduzione ad un terzo dell’indice edificatorio della zona C6 sarebbe estranea al parere regionale n. 153/2005, che si era limitato a sollecitare la riduzione della potenzialità edificatoria, senza tuttavia indicarne l’entità.

2.3. Il calcolo della potenzialità edificatoria residua delle zone C sarebbe stato effettuato tenendo conto delle superfici effettive degli immobili realizzati in vigenza del P.R.G., piuttosto che applicando l’art. 15 del P.R.G. (che esclude volumi tecnici, porticati, logge e volumi interrati), e dunque secondo una metodologia errata, che avrebbe portato ad una sovrastima della potenzialità edificatoria già impiegata.

2.4. Non sarebbe stato tenuto in nessun conto l’affidamento della società ricorrente circa il pieno utilizzo delle elevate potenzialità edificatorie conferite dal P.R.G. alle aree di proprietà, derivante dalla presentazione della pratica edilizia per l’attuazione del comparto C6.

2.5. La motivazione circa l’interesse pubblico all’adozione della variante di cui alla deliberazione n. 119/2012 sarebbe deviata, posto che la variante settoriale di cui all’art. 26 L.R. n. 38/2007 ha, quale oggetto tipico, la determinazione del fabbisogno ERP in funzione delle potenzialità edificatorie già definite dal piano, e non la rideterminazione della potenzialità edificatoria del piano in funzione del fabbisogno ERP.

3. Sulla diminuita potenzialità edificatoria della zona C6 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 42 L.R. n. 36/1997 – Difetto di istruttoria – Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica e di salvaguardia. Il Comune avrebbe ridotto drasticamente la potenzialità edificatoria attribuita del P.R.G. alla zona C6 sulla base di valutazioni (il voto regionale n. 153/05 sul progetto preliminare di P.U.C. poi decaduto) espresse con riferimento ad un diverso strumento urbanistico.

4. Sull’aumento del contributo E.R.P. per gli interventi in variante al P.R.G. sul patrimonio immobiliare esistente – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 comma 4 L.R. n. 38/2007 – Eccesso di potere per difetto di presupposto/travisamento. La quota contributiva E.R.P. agevolata del 5% per gli interventi in variante al P.R.G. sul patrimonio edilizio esistente, stabilita dalla D.C.C. 30.6.2011, n. 49, è stata autonomamente raddoppiata dal Comune al di fuori delle osservazioni di cui al voto regionale n. 60 del 10.7.2012, reso sulla D.C.C. n. 49/2011.

5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 L.R. n. 24/1987 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria. La contestata modifica della quota E.R.P. sarebbe illegittima per violazione dell’iter procedurale stabilito dall’art. 9 L.R. n. 24/1987, che avrebbe comportato una riadozione della deliberazione D.C.C. n. 49/2011 e la sottoposizione all’approvazione regionale.

6. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 13 L.R. n. 32/2012, in relazione agli artt. 38 e 40 L.R. n. 36/1997. Trattandosi di varianti al P.R.G. interessanti tutte le zone E e C (e, dunque, una porzione del territorio comunale superiore al 50%), il Comune avrebbe dovuto esperire preventivamente la valutazione ambientale strategica.

- Con successivo ed autonomo ricorso la medesima società impugnava il provvedimento del 16.1.2014, prot. 50/2011, col quale il comune di Sanremo, anziché sottoporre al Consiglio comunale la pratica ai fini dell’espressione del preventivo assenso alla procedura per conferenza di servizi ex art. 59 comma 2 lett. a) L.R. 4.9.1997, n. 36, arrestava il procedimento con la motivazione che la proposta di S.U.A. eccedeva l’indice edificatorio massimo di zona (pari a 0,21 mc/mq) deliberato dal consiglio comunale con provvedimento 18.12.2012, n. 119.

A sostegno del gravame il ricorrente deduceva l’incompetenza dei dirigenti a pronunciarsi sull’approvazione di strumenti attuativi, di competenza del Consiglio comunale, la violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’assentimento del progetto, nonché l’illegittimità del provvedimento - in via derivata – in virtù dei molteplici vizi che affliggerebbero la presupposta deliberazione C.C. n. 119/2013, oggetto del ricorso rubricato al n. di R.G. 628/2013.

Si costituiva in entrambi i giudizi il comune di Sanremo, controdeducendo sul merito delle singole censure ed instando per la reiezione dei ricorsi.

Il TAR, quanto al primo ricorso, ne ravvisava l’inammissibilità per la parte relativa all’impugnazione della deliberazione C.C. n. 118/2012 (nuovi parametri urbanistici per tutte le zone E del territorio), non essendo la ricorrente proprietaria di aree in zona E. Lo accoglieva relativamente all’impugnazione della deliberazione C.C. n. 119/2012, sotto l’assorbente profilo, dedotto con il motivo sub n. 2.3, che il calcolo della potenzialità edificatoria residua delle zone C sarebbe stato effettuato avendo riguardo a volumi esistenti ricavati da foto aerea (e dunque considerato l’intero volume degli edifici rilevati), piuttosto che applicando l’art. 15 del P.R.G. che esclude volumi tecnici, porticati, logge e volumi interrati, con la conseguenza di una sovrastima della potenzialità edificatoria già impiegata.

Il TAR ha poi accolto l’ulteriore ricorso avverso il diniego opposto dal Comune alla proposta di S.U.A., in quanto eccedente l’indice edificatorio massimo di zona, affermando in proposito che il venir meno della nuova disciplina urbanistica in forza di quanto già deciso, non poteva che determinare, come conseguenza, l’annullamento della nota di diniego impugnata e l’obbligo del Comune di determinarsi sull’istanza con riferimento alla disciplina urbanistica previgente.

Ha ora proposto appello il Comune di San Remo. Deduce:

1. Il TAR avrebbe fondato la propria decisione di annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 119/2012 sulla base di un motivo sollevato dalla ricorrente con semplice memoria;

2. Il TAR avrebbe basato l’accoglimento sull’inidoneità del criterio di calcolo della volumetria esistente, trascurando di considerare che i rilievi aerofotogrammetrici rappresentano un insostituibile ausilio durante le fasi di analisi, pianificazione e gestione del territorio, permettendo la modellazione, la simulazione e il computo - appunto - delle volumetrie esistenti, così come avvenuto nel caso di specie.

In particolare il volume di ciascun edificio o corpo di fabbrica è stato calcolato – chiarisce l’appellante - attraverso processi analitico-matematici supportati dalla elaborazione digitale, assumendo come superficie il filo della gronda dell'edificio e come altezza la differenza tra la quota della stessa gronda e il punto più basso circostante l'edificio.

Il Giudice di prime cure avrebbe sovrapposto tale criterio a quello descritto dall’art. 15 delle NTA del PRG, che invece definisce la nozione di “volume” da utilizzare nella gestione delle pratiche edilizie per valutare l'ammissibilità di ogni singolo intervento in relazione alla potenzialità edificatoria già riconosciuta alla zona urbanistica di appartenenza dallo strumento urbanistico generale.

Si è costituita in giudizio la Negro f.lli costruzioni generali s.p.a.. Secondo la società appellata il gravame sarebbe inammissibile, poichè:

1. la decisione gravata sarebbe conforme ad una decisione di poche settimane precedente (5 maggio 2014, n. 698), con la quale lo stesso TAR Liguria, su ricorso di altro soggetto residente in Sanremo, ha annullato la Deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo 18 dicembre 2012 n. 119, accogliendo – fra l'altro – proprio il vizio concernente la “sovrastima” dei volumi edilizi già insediati sul territorio, con conseguente “compressione” delle potenzialità edificatorie ancora inespresse dalle aree rimaste libere da edificazione. L'acquiescenza prestata dal Comune di Sanremo a tale sentenza precluderebbe l’impugnazione;

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