Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-07-29, n. 202206716
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 06716/2022REG.PROV.COLL.
N. 01051/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D F, S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio di Stato, Presidenza della Repubblica, non costituiti in giudizio
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati D F, S P e Giuseppe Immordino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante, nominato Consigliere di Stato con D.P.R. 29 gennaio 2009, in data 7 dicembre 2018 ha presentato domanda per partecipare all’interpello, bandito nella seduta del 23 novembre 2018 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa (di seguito CPGA), per il conferimento di un posto di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.
Prima che le domande fossero valutate inviava al CPGA una nota contenente una richiesta di provvedimento, con la quale evidenziava come due dei controinteressati, candidati nell’ambito della medesima procedura, non fossero stati nominati secondo gli ordinari criteri di scelta dei Consiglieri di Stato, giacché avevano goduto, in tesi, di una ‘legge-provvedimento’ la quale aveva consentito loro di essere assunti senza superare il concorso per l’accesso, senza transitare per anzianità dai ruoli del TAR e senza essere oggetto di nomina governativa.
In particolare, evidenziava come l’assunzione in ruolo dei due controinteressati fosse conseguenza dell’applicazione di due disposizioni di legge (l’articolo 1, comma 97, lettera e) della L. 30 dicembre 2004 n. 311 e l’articolo 118, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51), a suo dire, emanate in palese contrasto con le regole costituzionali in materia di eguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici, di pubblico concorso e di indipendenza e autonomia della magistratura: tali disposizioni avevano permesso l’assunzione di candidati risultati idonei, ma non vincitori, al concorso per Consigliere di Stato, eludendo il normale sistema di provvista e limitando la procedura ad un ristretto arco temporale, così da rendere individuabili ex ante i soggetti che sarebbero stati assunti.
Nella seduta del 17 gennaio 2019 la IV commissione del CPGA proponeva la nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato del dott. -OMISSIS- e, in subordine, quella del dott. -OMISSIS-, senza considerare la posizione del ricorrente che si collocava nel ruolo di anzianità in posizione immediatamente successiva.
La proposta veniva, poi, fatta propria dal plenum del CPGA nella seduta del 25 gennaio 2019 che conferiva al dott. -OMISSIS- l’incarico di Presidente di Sezione. La delibera veniva impugnata dall’odierno appellante davanti al TAR Lazio. Con il medesimo atto, il ricorrente, tenuto conto che anche l’altro controinteressato, ovvero il dott. -OMISSIS- aveva partecipato all’interpello per la nomina a Presidente di Sezione ed aveva ricevuto parere favorevole dal CPGA, pur non essendo stato nominato (essendo vacante e disponibile soltanto un posto), impugnava anche la delibera del CPGA del giorno 8 novembre 2007 con cui, ai sensi della innanzi richiamata normativa, era stato assunto quale Consigliere di Stato il dott. -OMISSIS-, il quale anche lo precedeva sia in ruolo che nella graduatoria relativa all’interpello per cui è causa.
L’originario ricorrente deduceva più motivi di ricorso chiedendo, in sintesi, al TAR: - di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 97, lett. e), della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dell’art. 18, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 97 comma 4, 100, 101, 106, comma 1, e 113, commi 1 e 2, della Costituzione, vale a dire delle disposizioni (emanate in forza di una asserita legge-provvedimento) in forza delle quali i controinteressati erano stati nominati Consiglieri di Stato; - di accertare, conseguentemente, l’illegittimità della gravate delibere di nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato (in quanto fondate su norma incostituzionale) e il proprio diritto ad essere preferito rispetto ai controinteressati per conseguire la nomina al posto di Presidente di sezione del Consiglio di Stato.
Evidenziava, altresì, taluni vizi sia di invalidità derivata sia “propri”, che avrebbero inficiato la riferita delibera del 2019 di nomina del controinteressato dott. -OMISSIS- a presidente di Sezione del Consiglio di Stato.
Si costituiva in giudizio -OMISSIS- eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività e chiedendone, in subordine, la reiezione; proponeva altresì ricorso incidentale con il quale impugnava la stessa ammissione nel ruolo del Consiglio di Stato del ricorrente dott. S, che sarebbe avvenuta, a suo dire, all’esito di un concorso espletato in violazione del principio dell’anonimato e comunque all’esito di una procedura concorsuale illegittimamente indetta.
Nel primo grado del presente giudizio si costituiva altresì il controinteressato -OMISSIS-, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e deducendone, nel merito, l’infondatezza.
Si sono costituite in giudizio, altresì, le Amministrazioni intimate chiedendo la declaratoria di irricevibilità dell’appello per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle prospettate dai controinteressati.
Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 20 giugno 2019, il Cons. S ha impugnato, per illegittimità derivata, il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2019 (conosciuto in data 10 maggio 2019), avente ad oggetto la nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato del Cons. -OMISSIS-.
Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 20 settembre 2019, il Cons. S ha impugnato la delibera del CPGA del 24 maggio 2019, nelle more intervenuta, di nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato del dott. -OMISSIS- e la presupposta proposta di nomina formulata dalla Commissione competente in data 15 maggio 2019 (atti conosciuti in data 17 settembre 2019), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 2019 (conosciuto in data 17 settembre 2019), avente ad oggetto la nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato del Consigliere -OMISSIS-.
Con atto di motivi aggiunti, notificati e depositati il 21 gennaio 2021, il controinteressato dott. -OMISSIS- ha poi impugnato gli ulteriori atti conosciuti a seguito del deposito effettuato dall’amministrazione, all’esito dell’ordinanza collegiale n. 683/2021, tutti inerenti al concorso del 2008 ad un posto a Consigliere di Stato (cui ha partecipato il dott. S), reiterando le domande già proposte con il ricorso incidentale ed argomentando ulteriormente in ordine all’illegittima nomina del ricorrente a Consigliere di Stato.
Il TAR del Lazio, con l’appellata sentenza 3 dicembre 2021 n.12518, affermata la indubbia lesività immediata dell’inserimento del ricorrente in un ruolo (non gravato in termini), nel quale ab origine era postergato rispetto al controinteressato , sulla base degli atti dai quali si evinceva che varie volte la posizione posteriore in ruolo dell’istante si era concretizzata in risalenti atti applicativi, mai impugnati in termini e rispetto ai quali il ricorrente aveva prestato acquiescenza, dichiarava il ricorso principale in parte irricevibile e in parte inammissibile e, conseguentemente, dichiarava improcedibile l’impugnazione incidentale.
Per quanto qui rileva, l’impugnazione principale era ritenuta tardiva nella parte indirizzata avverso gli atti di nomina dei controinteressati quali consiglieri di Stato e inammissibile, in relazione agli altri atti, come conseguenza della detta tardività.
Appellata ritualmente la sentenza resistono la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il controinteressato -OMISSIS- il quale, nella memoria di costituzione, ripropone ex art 101, comma 2 c.p.a. le eccezioni di inammissibilità dell’originario ricorso per tardività e carenza di interesse e, con autonomo ricorso, propone appello incidentale sulla pronuncia nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, nonché i motivi aggiunti allo stesso.
L’intimato -OMISSIS- non ha spiegato difese.
All’udienza del 14 giugno 2022 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il secondo motivo di appello incidentale