Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-02, n. 202402992

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-02, n. 202402992
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402992
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2024

N. 02992/2024REG.PROV.COLL.

N. 07922/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7922 del 2021, proposto dal Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati in Fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato N M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell’Orologio, n. 7,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 2422/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il Cons. E F e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso rubricato al n.ro di R.G. 5971/2013, il Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati adiva il T.A.R. per il Lazio per sentirlo dichiarare il suo diritto alla corresponsione delle somme spettanti, ai sensi dell’art. 115 d.lvo n. 163/2006, a titolo di revisione periodica del corrispettivo dell’appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia presso i Presidi Ospedalieri (relativamente alle aree indicate nel piano operativo allegato al Capitolato Speciale di gara) ed i Presidi dell’Azienda USL di Rieti, come da contratto stipulato in data 28 giugno 2000 a seguito di pubblico incanto, nonché per la condanna dell’Amministrazione al relativo pagamento, oltre interessi moratori ex d.lvo n. 231/2002.

Deduceva il Consorzio ricorrente che il contratto prevedeva l’esecuzione dei servizi di pulizia presso i Presidi sopra indicati per la durata di tre anni a far tempo dal 1° luglio 2000, rinnovabile a discrezione dell’AUSL per un ulteriore anno, ed un corrispettivo mensile di £ 2.530 (€ 1310,00) per le aree a basso rischio e £ 4.498 (€ 2320,00) per le aree a medio rischio, senza contemplare alcuna clausola di revisione periodica del prezzo, precisando che il rapporto contrattuale era cessato il 30 aprile 2010.

Deduceva altresì la parte ricorrente che, con raccomandata a.r. dell’8 ottobre 2012, aveva inviato alla Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti la richiesta di pagamento dell’importo di € 1.262.760,72 a titolo di compenso revisionale per il periodo 2007-2010, liquidato sulla base delle variazioni dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT risultanti dalle allegate tabelle e dal prospetto riepilogativo, con l’emissione delle relative fatture.

Deduceva quindi che la revisione del compenso doveva essere liquidata sulla base: (i) degli adeguamenti salariali per quanto atteneva all’85% del corrispettivo d’appalto (atteso che, secondo la Circolare del Ministero del Lavoro n. 97 del 1993, il costo del lavoro nell’ambito del contratto di appalto avente ad oggetto servizi di pulizia incideva per circa l’85% sull’economia del contratto); (ii) delle variazioni dell’indice FOI per quanto atteneva al restante 15% del corrispettivo d’appalto.

Il Consorzio ricorrente richiedeva inoltre disporsi CTU contabile al fine di stabilire l’esatto ammontare delle somme ad esso spettanti a titolo di compenso revisionale secondo i criteri innanzi descritti e, sul presupposto che il debito dell’Azienda fosse di valuta, chiedeva che le somme dovute fossero integrate con gli interessi per ritardato pagamento ai sensi del d.lvo 9 ottobre 2002, n. 231.

Subordinatamente alla domanda di accertamento e condanna, il Consorzio ricorrente chiedeva al T.A.R. di ordinare all’Azienda intimata di determinare le somme dovute ex art. art. 34, comma 4, prima parte, c.p.a..

2. In data 17 aprile 2019, essendo stato nelle more il Consorzio ricorrente assoggettato a procedura fallimentare con sentenza del Tribunale di Roma n. 267 pubblicata il 30 marzo 2017, veniva depositato agli atti del giudizio di primo grado, in nome e per conto del medesimo Consorzio, in persona dei suoi curatori fallimentari, l’“ atto di costituzione di nuovo difensore ”.

Nella stessa data, essendo stato comunicato in data 22 ottobre 2018 dalla Segreteria del T.A.R., al difensore precedentemente costituito del Consorzio, l’avviso di perenzione ultra-quinquennale ex art. 82 c.p.a., veniva depositata istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dai Curatori fallimentari e dal nuovo difensore.

3. In data 19 gennaio 2019 l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, già costituitasi in data 6 ottobre 2016, depositava memoria con la quale in via preliminare, premesso che, ai sensi dell’art. 43, comma 3, della l. n. 267/1942 (Legge Fallimentare), “ L’apertura del fallimento determina l’interruzione del procedimento ” e che, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., “ Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue ”, eccepiva la tardiva riassunzione del giudizio da parte della Curatela fallimentare, altresì formulando istanza al T.A.R. affinché al Consorzio ricorrente l’esibizione della comunicazione ad esso (o alla Curatela) data dall’avvocato Luigi Imperlino, precedente difensore del medesimo Consorzio, dell’avviso di perenzione ricevuto in data 22 ottobre 2018 oltre che dell’istanza di autorizzazione presentata dai Curatori al Giudice fallimentare ai fini della costituzione nel suddetto giudizio.

Quanto ai profili di merito della controversia, deduceva in sintesi l’Azienda resistente che:

- la prosecuzione del rapporto contrattuale oltre la sua naturale scadenza non era ascrivibile ad atti di proroga in senso stretto (i quali, a differenza della prima proroga annuale, non erano previsti negli atti di gara né nel contratto), ma a nuovi accordi intervenuti tra le parti, i quali avevano anche previsto la rinegoziazione del canone mensile;

- l’istanza di revisione, presentata dopo due anni dalla cessazione del rapporto, doveva considerarsi inammissibile, essendo carente del requisito di “ periodicità ” previsto dall’art. 115 d.lvo n. 163/2006;

- era maturata la prescrizione relativamente alle fatture emesse dal 28 febbraio 2007 all’8 ottobre 2007;

- non era riconoscibile alcun adeguamento del compenso in relazione al dedotto aumento del costo del lavoro;

- non erano applicabili gli interessi di cui al d.lvo n. 231/2002, entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto originario.

4. Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 2422 del 26 febbraio 2021, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 2, lettera a), c.p.a., in accoglimento dell’eccezione all’uopo formulata dall’Amministrazione resistente, sul presupposto della automaticità dell’effetto interruttivo conseguente al fallimento della parte e della tardività dell’atto di riassunzione del Consorzio.

” – ha aggiunto il T.A.R. – “ si potrebbe a tal fine invocare l’esimente, pure elaborata dalla giurisprudenza, secondo cui, oltre all’evento interruttivo in sé sarebbe

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