Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-02, n. 202300027

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-02, n. 202300027
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300027
Data del deposito : 2 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2023

N. 00027/2023REG.PROV.COLL.

N. 00258/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 258 del 2017, proposto da
Servizi &
Sistemi di D D M, D D e G M S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso la Segeteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Unicredit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Sanino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli,n. 180;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 686/2016, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Unicredit Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 ottobre 2022 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati G A e Mario Sanino e l’avvocato dello Stato Giorgio Santini, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il veneto l’odierna appellante invocava l’annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 329 del 3 dicembre 2012, comunicato il 16 aprile 2013, con il quale era stata disposta la revoca delle agevolazioni concesse alla ditta ricorrente ai sensi della legge n. 388/2000, per l’incentivazione del commercio elettronico (III bando e-commerce, emanato con circolare 8 ottobre 2014, n. 1253707).

2. Il primo giudice respingeva il ricorso, evidenziando l’infondatezza: a) del primo motivo di ricorso in quanto le ragioni per le quali era stata decisa la revoca delle agevolazioni fiscali concesse alla ricorrente, risultavano non soltanto dal tenore letterale di detto provvedimento, ma anche dalle relazioni istruttorie della Guardia di Finanza ivi richiamate, a nulla rilevando il fatto che dette relazioni non fossero state precedentemente poste a conoscenza della ricorrente stessa;
b) del secondo motivo di ricorso atteso che a seguito delle gravi violazioni accertate dalla Guardia di Finanza, la revoca dei contributi inizialmente concessi è atto dovuto e vincolato sia nell’ an che nel quomodo , risultando irrilevante la dedotta violazione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della legge n. 241/90 e la lamentata incompetenza del gestore medesimo ad effettuare controlli sulla documentazione in atti;
c) del terzo e quarto motivo di ricorso a mezzo dei quali si contestava la mancata osservanza degli artt.

5.7. e 5.8 della circolare ministeriale n. 1253707/2004 in materia di subentri, atteso che ciò che effettivamente rileva ai fini del provvedimento di revoca in questione, è il fatto che il progetto dal quale dipende l’elargizione delle agevolazioni debba essere valutato unitariamente, sicché la violazione della normativa di riferimento anche da parte di alcune soltanto delle imprese partecipanti rende invalido l’intero progetto;
d) del quinto motivo di ricorso atteso che a seguito delle gravi violazioni riscontrate dalla Guardia di Finanza, il provvedimento in contestazione non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originario ricorrente, che ne lamenta l’erroneità per le seguenti ragioni: i) nel respingere il terzo e il quarto motivo di ricorso (“violazione e falsa applicazione degli artt.

5.7 e 5.8 del Bando e dell’art. 1 del D.M. 3.8.2005 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti”, “violazione di legge dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. 123/1998 – per violazione del legittimo affidamento –Eccesso di potere per falsità/difetto ed erronea valutazione dei presupposti – difetto di istruttoria”) il TAR avrebbe del tutto omesso di prendere posizione in ordine alla specifica situazione di fatto e di diritto dedotta dalla ricorrente, una delle poche imprese originarie partecipanti al bando, non subentrata ad altri. Il Ministero, infatti, a fronte delle contestate violazioni, avrebbe potuto procedere ad una revoca parziale “in proporzione all’inadempimento riscontrato ex art. 9, comma 4, D.Lgs. 123/1998”, tenuto anche conto della completezza della documentazione prodotta dalla Servizi &
Sistemi e stante la compiuta e completa realizzazione dell’attività prevista dal Bando. In ogni caso, sarebbe evidente l’assoluta infondatezza delle contestazioni mosse dal Ministero, non potendosi opporre l’assenza del decreto di subentro all’appellante, trattandosi di una delle poche imprese “originarie” partecipanti al Progetto n. 11273 e non potendosi invocare violazioni meramente formali che non risulterebbe tali né in ragione della disciplina del bando, né in forza della disciplina contenuta nel D.M. 3 agosto 2005. Ancora l’art. 9, comma 1, D.Lgs. 123/1998, sanzionerebbe con la revoca la mancanza di uno o più requisiti ovvero l’incompletezza o l’irregolarità della documentazione prodotta, purché sia imputabile al richiedente e purché tale vizio sia non sanabile. Entrambi questi requisiti mancherebbero nella fattispecie in esame;
ii) la sentenza risulterebbe altresì viziata laddove, motivando per relationem il rigetto del terzo e quarto motivo di ricorso, fa richiamo al proprio precedente giurisprudenziale n. 1191/2011, senza tuttavia consentire di enucleare, tramite la sua lettura, il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla decisione;
iii) la sentenza sarebbe viziata laddove il TAR per il Veneto si è pronunciato su un quinto motivo di ricorso, con il quale si sarebbe lamentata la “violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa”, giammai sollevato dalla ricorrente, avendo la stessa denunciato solo quattro vizi che non accludevano detta ulteriore violazione;
iv) avrebbe errato il TAR laddove non considera che il provvedimento amministrativo può dirsi sufficientemente motivato solo allorquando la motivazione, espressa per relationem , sia riferita ad atti di cui il ricorrente era certamente in possesso per esserne destinatario, ovvero poteva comunque venirne a conoscenza utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile;
iv) errato sarebbe altresì il rigetto del secondo motivo di ricorso, laddove, invocando la sussistenza di un atto dovuto e vincolato sia nell’ an che nel quomodo , il TAR avrebbe omesso di considerare che il decreto di revoca delle agevolazioni concesse alla società oggi appellante, in tanto si sarebbe potuto dire legittimo, in quanto lo stesso avesse rinvenuto il proprio fondamento in un incontestato inadempimento da parte della società ricorrente ad un obbligo previsto dalla vigente normativa.

4. Costituitisi in giudizio, il ministero dello sviluppo economico e Unicredit s.p.a. invocano il rigetto dell’avverso gravame.

5. Nelle successive difese l’appellante insiste nelle proprie conclusioni.

6. L’appello è infondato e none merita di essere accolto.

7. Prima di passare alla disamina dei motivi di appello è opportuno riassumere la disciplina giuridica e le risultanze fattuali relative al presente contenzioso.

7.1. Con circolare 8 ottobre 2004, n. 1253707, veniva emanato il III° Bando per la concessione e la liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta previste dai commi 5 e 6 (ora abrogati) dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico. L'iter istruttorio si articolava in due fasi: una prima fase di prenotazione, ed una seconda di liquidazione. Il Gestore, ricevute le domande di prenotazione (da parte di un soggetto in nome e per conto di singole imprese, ovvero direttamente da una singola impresa), effettuava l’istruttoria e trasmetteva i relativi esiti al Ministero che approva, con decreto, la graduatoria dei progetti ammessi all’agevolazione (c.d. “decreto di prenotazione”). I progetti dovevano essere realizzati e completati nei 12 mesi dalla data del decreto di prenotazione. Entro i tre mesi successivi alla data di completamento dei progetti, i promotori presentevano la dichiarazione-domanda per la fruizione al Gestore, pena la revoca dell’agevolazione. Una volta effettuata la verifica delle dichiarazioni-domanda di fruizione, il Gestore provvedeva all’invio al Ministero delle risultanze istruttorie, per la predisposizione del “decreto di liquidazione”.

7.2. Nella fattispecie emergeva in relazione al progetto n. 11273, l’inosservanza da parte del soggetto promotore e delle imprese partecipanti al progetto della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di cui alla Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 8.10.2004 n. 1253707 e del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 3.8.2005 in materia di modalità di variazioni e subentri, nonché in violazione delle procedure per la fruizione delle agevolazioni stesse. In particolare, i controlli operati dal Gestore e dall’Autorità di Polizia Giudiziaria, evidenziavano che: a) in violazione degli artt.

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