Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2011-01-17, n. 201100217

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2011-01-17, n. 201100217
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100217
Data del deposito : 17 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00134/2010 AFFARE

Numero 00217/2011 e data 17/01/2011

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 7 luglio 2010


NUMERO AFFARE 00134/2010

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attivita' culturali.

Ricorso straordinario al Presidente proposto dalla sig.ra M G S avente ad oggetto il decreto n. 461 in data 19 febbraio 2009, con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici per la Campania ha dichiarato di “interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Villa Belvedere, sita nel Comune di Napoli, in via Belvedere, n. 33 e via Aniello Falcone, n. 56”.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 12 novembre 2009, del Ministero per i beni e le attività culturali (Direzione generale per il paesaggio e le belle arti), con la quale è stato chiesto il parere sul ricorso visto il ricorso e i relativi allegati;

Esaminato gli atti e udito il relatore consigliere Marcello Borioni;


Premesso

La signora M G S ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto n. 461 in data 19 febbraio 2009, con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici per la Campania ha dichiarato di “interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Villa Belvedere (distinta nel N.C.E.U., sezione AVV, foglio 14, part. 28, 43, 48, 60 e 78 e nel NCT al foglio 128, part. 575 esedra), sita nel Comune di Napoli, in via Belvedere, n. 33 e via Aniello Falcone, n. 56”.

La ricorrente, proprietaria di una porzione dell’immobile individuato con la particella 28, deduce i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione dell’art.42 della Costituzione. Falsa applicazione dell’art. 839 del codice civile. Eccesso di potere sotto più profili.

La relazione storico-artistica, nella quale trova motivazione il decreto impugnato, riproduce ampi passaggi del volume “Villa Belvedere-Cronache di arte, amore e musica di un’antica residenza napoletana” (Napoli 2004) senza tener conto dello stato attuale dell’immobile e degli interventi edificatori sopravvenuti sul lato sinistro della via d’accesso alla villa. In sostanza il vincolo è stato imposto senza alcun

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi