Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-02-14, n. 202501227
Sentenza
16 dicembre 2023
Decreto cautelare
27 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza
14 febbraio 2025
Decreto cautelare
27 giugno 2023
Sentenza
16 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2025
N. 01227/2025REG.PROV.COLL.
N. 05342/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5342 del 2024, proposto da
UR CC, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Longhin, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariamichaela Li Volti, Alessandra Martini, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
SI NG, IN La ON, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 01009/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su una procedura per il reclutamento di maestre d’asilo (da inquadrare nell’area dei funzionari ad elevata qualificazione). In particolare si trattava di due canali di accesso: 20 posti come insegnante di scuola materna; 10 posti come educatore di asilo nido. Il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di accesso soltanto la laurea.
2. L’odierna appellante, la quale concorreva per i 10 posti di educatore di asilo nido ed era in possesso del solo diploma (tecnico per le attività sociali) previsto dalla legge regionale Piemonte n. 3 del 1973 come idoneo all’insegnamento presso gli asili nido, ricorreva dinanzi al TAR Piemonte in quanto il suddetto avviso di selezione non le consentiva di partecipare data la mancanza del suddetto diploma di laurea.
In seguito a provvedimento cautelare del TAR, l’interessata veniva ammessa con riserva alle prove concorsuali che venivano entrambe superate (la ricorrente si collocava al posto n. 250 della graduatoria finale).
Tuttavia, in esito alla pubblica udienza il giudice di primo grado rigettava il ricorso in quanto il profilo da ricoprire era da “funzionario”, area questa per cui il DPR n. 487 del 1994 (c.d. regolamento concorsi) prevede proprio il diploma di laurea (art. 2). Inoltre, anche il contratto collettivo enti locali prevede che gli educatori degli asili nido siano inquadrabili nell’area dei funzionari, qualifica questa per cui è necessaria la laurea come titolo di studio. Infine la normativa primaria invocata (art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017) non prevedrebbe alcuna equipollenza tra i titoli di studio ivi contemplati (laurea e diploma previsto dalle leggi regionali come idoneo titolo all’insegnamento presso le scuole materne).
3. La sentenza di primo grado veniva impugnata per erroneità nella parte in cui non sarebbe stata considerata la palese violazione di quanto disposto dall’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017 sulla c.d. “Buona Scuola”. Secondo tale disposizione, infatti, se da un lato si prescrive il diploma di laurea onde accedere ai concorsi per educatori di asili nido, dall’altro lato vengono comunque fatti salvi i diplomi previsti dalle leggi regionali come idonei onde accedere a tali profili professionali (educatori asili nido) e conseguiti entro la data di entrata in vigore del suddetto decreto delegato (31 maggio 2017).
4. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevava nuovamente eccezione di inammissibilità del gravame in quanto sarebbe stata impugnata soltanto la parte dell’avviso relativa ai “requisiti di accesso” e non anche quella concernente il successivo “inquadramento normativo”. Inquadramento che sarebbe avvenuto nell’area dei funzionari ad elevata qualificazione per cui sarebbe sempre necessario il titolo di laurea.
5. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni (in