Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-02-11, n. 201500725

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-02-11, n. 201500725
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500725
Data del deposito : 11 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09109/2008 REG.RIC.

N. 00725/2015REG.PROV.COLL.

N. 09109/2008 REG.RIC.

N. 07790/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

1.
sul ricorso numero di registro generale 9109 del 2008, proposto da:
Azienda Sanitaria Locale

NAPOLI

1,
in persona del Direttore Generale p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv.to A N ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, piazza del Popolo, 18,

contro

- A.I.A.S. Onlus Associazione Italiana Assistenza Spastici,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Studio Polidiagnostico Persico e Primi s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo – Opera Don Orione,
in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Basile e C S ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
- Presidio di Riabilitazione “Diocleziano”,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- GIFFAS – O.N.L.U.S.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Associazione Centro Ester Ente Morale,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Coop. Sociale a.m. ANFFAS - Napoli Integrazione,
in persona del legale rappresentante p.t.;
non costituitisi in giudizio,

e con l'intervento di

con l’intervento ad opponendum di
- CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI s.r.l.,
in persona dell’amministratore p.t.;
- CENTRO FISIOKINESITERAPICO s.r.l.,
in persona dell’amministratore p.t.;
- THERAPIC CENTER s.r.l.,
in persona dell’amministratore unico p.t.;
- CENTRO FLEGREO s.r.l.,
in persona dell’amministratore unico p.t.;
- CENTRO MANZONI s.r.l.,
in persona dell’amministratore p.t.;
- CENTRO FUTURA s.r.l.,
in persona dell’amministratore p.t.;
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Basile e C S ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,



2.
sul ricorso numero di registro generale 7790 del 2010, proposto da:
Azienda Sanitaria Locale

NAPOLI

1 Centro,
in persona del Commissario Straordinario p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv.to A N ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, piazza del Popolo, 18,

contro

- A.I.A.S. Onlus Associazione Italiana Assistenza Spastici - Arco Felice,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Studio Polidiagnostico Persico e Primi S.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- I.P.A.R. S.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Therapic Center S.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Centro Flegreo S.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Dinastar S.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Centro Manzoni S.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Centro Futura S.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Centro Studi della Scoliosi S.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Opera Don Orione - Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Centro Athena S.n.c.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- So.Ge.Sa. Societa' Gestione Sanitaria,
in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti A M e C S ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
- Centro Fisiokinesiterapico S.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.;
non costituitasi in giudizio,

per la riforma

- quanto al ricorso n. 9109 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli - Sezione I n. 06505/2008, resa tra le parti;

- quanto al ricorso n. 7790 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli - Sezione I n. 02211/2010, resa tra le parti.

Visti i ricorsi, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione, nel primo giudizio, di A.I.A.S. Onlus Associazione Italiana Assistenza Spastici, Studio Polidiagnostico Persico e Primi s.r.l. e Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo – Opera Don Orione;

Visto che non si sono costituite in tale giudizio le altre parti appellate;

Visto, nello stesso giudizio, l’atto di intervento ad opponendum di CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI s.r.l., CENTRO FISIOKINESITERAPICO s.r.l., THERAPIC CENTER s.r.l., CENTRO FLEGREO s.r.l., CENTRO MANZONI s.r.l. e CENTRO FUTURA s.r.l.;

Visto l’atto di costituzione, nel secondo giudizio, di A.I.A.S. Onlus Associazione Italiana Assistenza Spastici - Arco Felice, Studio Polidiagnostico Persico e Primi S.r.l., I.P.A.R. S.r.l., Therapic Center S.r.l., Centro Flegreo S.r.l., Dinastar S.r.l., Centro Manzoni S.r.l., Centro Futura S.r.l., Centro Studi della Scoliosi S.r.l., Opera Don Orione - Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo, Centro Athena S.n.c. e So.Ge.Sa. Societa' Gestione Sanitaria;

Visto che non si è costituita in tale giudizio Centro Fisiokinesiterapico S.r.l.;

Viste le memorie prodotte in entrambi i giudizii da appellati ed opponenti a sostegno delle loro difese;

Vista l’Ordinanza n. 1013/2010, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 2 marzo 2010, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata col ricorso R.G. n. 9109/2008;

Visti gli atti tutti delle cause;

Data per letta, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l’avv. A M, in sostituzione dell’avv. C S, per gli appellati, nessuno essendo ivi comparso per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO

1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado dagli odierni appellati, ha, con la sentenza n. 6505/2008 indicata in epigrafe, annullato la delibera della A.S.L. Napoli 1 n. 1101 in data 15 dicembre 2006 (avente ad oggetto “Determinazione dei criteri e dei limiti di spesa per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza riabilitativa per l’anno 2006 da parte delle strutture private temporaneamente accreditate ed i correlati limiti di spesa”) e la delibera della stessa A.S.L. n. 1100 in pari data (avente ad oggetto “Determinazione dei criteri e dei limiti di spesa per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica per l’anno 2006 da parte delle strutture private temporaneamente accreditate ed i correlati limiti di spesa”).

La decisione è gravata, con l’atto di appello R.G. n. 9109/2008 all’esame, dalla Azienda Sanitaria Locale

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi