Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-10-26, n. 201806100

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-10-26, n. 201806100
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806100
Data del deposito : 26 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2018

N. 06100/2018REG.PROV.COLL.

N. 02825/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2018, proposto da
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

C M, rappresentato e difeso dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier, 43;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 01698/2017, resa tra le parti, concernente DEPOSITO APPELLO AVVERSO SENTENZA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati avv.to dello stato Greco, Lizza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR Toscana ha accolto il ricorso proposto dalla odierna appellata avverso il decreto del Corpo Forestale dello Stato n. 81272/2016 nella parte in cui destinava la dipendente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anziché all’Arma dei Carabinieri.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dall’Amministrazione soccombente la quale ne chiede l’annullamento per profili di rito e di incompetenza del TAR adito nonché in subordine la integrale riforma nel merito.

Si è costituita l’ appellata, chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza del 25 ottobre 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello non è fondato e va pertanto respinto.

Infondato è il primo motivo col quale l’appellante torna a sostenere la competenza del TAR Lazio.

In tal senso, in omaggio al criterio di sinteticità, è sufficiente fare richiamo all’ordinanza collegiale della Sezione n. 3178 del 2018 ( relativa a regolamento di competenza su controversia esattamente sovrapponibile alla presente) nella quale si precisa che il provvedimento impugnato è “un atto plurimo, ossia di un provvedimento che, a dispetto dell’unitarietà formale, è funzionalmente scindibile in tante diverse decisioni quanti sono i destinatari;”.

In sostanza, come già chiarito da questo Consiglio di Stato in sede consultiva ( cfr. Comm. spec. parere 1851/2016) , i provvedimenti di assegnazione emanati dal Capo del Corpo non recano una decisione strutturalmente unitaria pur se soggettivamente complessa, ma, al contrario, dispongono più decisioni individuali oggettivamente distinte ed autonome, semplicemente esternate uno actu per evidenti ragioni di economicità dell’azione amministrativa.

Da quanto sopra consegue altresì che il ricorso non doveva essere notificato a tutti i dipendenti trasferiti, i quali – in un contesto in cui i contingenti numerici non sono strettamente predeterminati ma suscettibili di successivi adeguamenti - non rivestono la qualità di controinteressati sostanziali.

Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza cautelare della Sezione, l’annullamento del decreto nella parte relativa ad un soggetto non determina la automatica caducazione degli altri trasferimenti ( cfr. IV Sez. ord.za n. 1357 del 2017).

Nel merito l’appellante Amministrazione deduce la legittimità dell’assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dei dipendenti ( come l’appellata) in possesso di specializzazioni aventi ad oggetto la lotta agli incendi boschivi.

Il mezzo va disatteso.

In linea di fatto si precisa che la appellata è sì titolare di un brevetto DOS ( direttore operazioni spegnimento) conseguito nel 2013 all’esito di un corso di formazione per vice sovrintendenti ma – all’atto della soppressione - svolgeva da tempo le funzioni di comandante di stazione, con compiti che, ai sensi dell’art. 14 del DM 9/2/2007, sono riconducibili essenzialmente al controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati agro-ambientali e allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria.

Ciò premesso, si rileva in diritto che il D. L.vo n. 177 del 2016 ha dato attuazione alla previsione della legge delega n. 124 del 2015, nella parte in cui disponeva in sostanza l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, con la eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

La disciplina relativa al trasferimento del personale del Corpo Forestale è contenuta nell’art. 12 del citato decreto legislativo, in base al quale ( comma 2) il Capo del Corpo, con propri provvedimenti individua, per ruolo di appartenenza, l'Amministrazione presso la quale ciascuna unità di personale è assegnata e, ciò, “sulla base dello stato matricolare e dell’ulteriore documentazione attestante il servizio prestato”.

Con detta disposizione – come ben posto in luce dal TAR – si introduce pertanto un principio fondamentale di corrispondenza alle funzioni in precedenza svolte che, a sua volta, impegna l’Amministrazione ad effettuare l’assegnazione avendo a riferimento lo “…stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato”.

Nello specifico il ridetto comma 2 dell’art. 12 detta poi i seguenti criteri in base ai quali andava svolta l’individuazione dei contingenti:

a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare:

1) per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7:

tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari;

2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9:

centri operativi antincendio boschivo (COAB);

nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS);

linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1;

centro operativo aereo unificato (COAU);

3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a):

aliquote in servizio presso la direzione investigativa antimafia (DIA);

4) per le funzioni attribuite al Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b):

servizio di soccorso alpino-forestale (SAF);

squadre nautiche e marittime (SNEM);

5) per le attività a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11:

servizio centrale certificazione CITES;

unità organizzative dirigenziali per i rapporti internazionali e raccordo nazionale e per i rapporti con le regioni e attività di monitoraggio, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2005;

b) tenendo altresì conto dei seguenti criteri:

1) omissis

2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, l'anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parità di anzianità nella specializzazione, la minore età anagrafica;

…”.

Da una piana lettura delle disposizioni trascritte balza evidente l’intenzione del Legislatore di approntare un sistema in grado di rispettare e conservare l’esperienza acquisita dal personale e le funzioni svolte in precedenza, onde non consentire che una misura di accorpamento dettata da esigenze di razionalizzazione e risparmio delle risorse umane e materiali disponibili potesse tradursi in un benché minimo appannamento e detrimento delle essenziali funzioni preventive e repressive già assolte dal Corpo Forestale.

E ciò in coerenza con la previsione della legge delega ( art. 8 L. n. 124 del 2015) secondo cui l’accorpamento poteva essere disposto “ ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale..”.

Tale criterio, per il suo rilievo fondamentale, costituisce dunque la chiave di lettura delle disposizioni applicative che ne fanno attuazione.

Ciò, come ben evidenziato dal TAR, porta a concludere “ che i criteri enucleati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 12 sono in rapporto di gradualità, con un’evidente priorità di quello espresso alla lettera a), finalizzato ad attuare il principio della necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale, nel necessario rispetto dei ruoli di appartenenza del personale del Corpo forestale dello Stato.”.

Per conseguenza, in termini piani, i criteri indicati alle lettere b) e c) hanno entrambi carattere aggiuntivo e operano in funzione subordinata e sequenziale rispetto ai criteri di cui alla lettera a), qualora l’applicazione degli stessi non porti a risultati concludenti, come del resto chiarito dalla citata giurisprudenza consultiva di questo Consiglio.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, appare evidente l’illegittimità del trasferimento al Corpo dei Vigili del Fuoco di una comandante di stazione la quale del resto, nella sua pregressa e lunga attività in seno al Corpo Forestale, ha costantemente esercitato funzioni riconducibili nel novero di quelle trasferite all’Arma dei carabinieri dall’art. 7 del D. L.vo ( e cioè prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari…vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente…repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti etc.).

In tale contesto di riferimento, il fatto che la interessata abbia all’epoca conseguito ( quale allievo vice sovrintendente e dunque nel corso della formazione propedeutica all’ingresso nel grado) un diploma di direttore operazioni spegnimento – DOS risulta non significativo: infatti il criterio di cui alla lettera b) n. 2 poteva operare solo in via subordinata, e cioè in caso di impossibilità di inquadramento secondo il principio di corrispondenza tra le funzioni svolte e quelle trasferite.

Invece l’Amministrazione – spinta dalla necessità di completare il contingente numerico dei dipendenti da trasferire ai Vigili del Fuoco, come la stessa Avvocatura dichiara - ha utilizzato il criterio di cui alla lettera b ( anzianità di specializzazione) in via pregiudiziale, e dunque a discapito del criterio fondamentale che è, si ribadisce, quello della professionalità acquisita.

La conseguenza di tale modo di operare non sembra, come ben osservato dal TAR, conforme a diritto, nella misura in cui il mero possesso di un titolo di specializzazione acquisito in fase di accesso al Corpo ha in sostanza determinato il trasferimento ai Vigili del Fuoco di una dipendente che invece ha sempre svolto in concreto funzioni diverse da quelle relative allo spegnimento incendi.

Del resto le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione non sembrano nemmeno ragionevoli, nella misura in cui finiscono per destinare allo svolgimento di una attività rischiosa e delicatissima quale quella assolta istituzionalmente dai Vigili del Fuoco un soggetto che non ha in sostanza mai operato nel settore e men che mai ha svolto funzioni di direttore operazioni spegnimento incendi, sol perché lo stesso frequentò un corso di base all’epoca dell’ingresso nel grado.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto, con integrale conferma della gravata sentenza.

Le spese del grado seguono la soccombenza.


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