Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-22, n. 202400660
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Pubblicato il 22/01/2024
N. 00660/2024REG.PROV.COLL.
N. 05086/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5086 del 2023, proposto dal
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro
pro tempore
,
ex lege
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
prof. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 2227/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dal Ministero appellante;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il Cons. P D B e preso atto che nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il Ministero dell’Università e della Ricerca (d’ora in avanti anche solo M.U.R.) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IV, n. -OMISSIS-, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.
1.1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso del prof. -OMISSIS- contro l’esito per lui negativo della procedura di abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore universitario di I^ fascia, indetta con decreto direttoriale n. 2175/2018, in relazione al settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale.
1.2. In sintesi, il T.A.R. ha ritenuto fondata la doglianza dedotta nel ricorso in ordine all’illegittima composizione della Commissione di valutazione, perché di questa ha fatto parte il prof. Giuseppe -OMISSIS-, che, tuttavia, non era in possesso della valutazione di proficuo svolgimento della didattica rilasciatagli dell’Ateneo di appartenenza (l’Università degli Studi della Campania “ Luigi Vanvitelli ”) in conformità a legge.
1.3. Ha osservato in particolare il primo giudice che dalla normativa di riferimento (artt. 6, comma 7, e 16, comma 3, lett. h) , della l. n. 240/2010) si ricava che per essere inseriti nelle liste degli aspiranti Commissari per l’A.S.N. i professori candidati devono essere valutati, sotto il profilo dell’effettivo proficuo svolgimento della didattica, dall’Università di appartenenza, secondo le modalità definite con regolamento di Ateneo e nel rispetto dei criteri indicati dall’ANVUR. Ciò posto, nella fattispecie in esame il prof. -OMISSIS- ha prodotto una valutazione datata 29 giugno 2018 e basata sulla nota del Rettore del 4 giugno 2018 che aveva dettato le modalità di valutazione nelle more dell’adozione del regolamento di Ateneo a ciò deputato – come detto – ai sensi dell’art. 6, comma 7, della l. n. 240/2010, mentre il citato regolamento è stato adottato dall’Università solo il 25 ottobre 2018. La valutazione del predetto Commissario, quindi, non è stata effettuata secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo (ad essa posteriore) e ciò sta a dire – conclude la sentenza appellata – che essa non rispetta l’art. 6, commi 7 e 8, della l. n. 240/2010, con conseguente illegittimità della composizione della Commissione.
2. Nel gravame il Ministero appellante contesta l’ iter argomentativo e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
I) errores in procedendo et in iudicando , violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, lett. h) , e 6, commi 7 e 8, della l. n. 240/2010, eccesso di potere giurisdizionale, poiché nel caso in esame l’attestazione prodotta dal prof. -OMISSIS- conterrebbe una valutazione riferita sia all’attività didattica e di servizio agli studenti, sia all’accertamento dei requisiti oggettivi definiti dall’ANVUR per la verifica dei risultati della ricerca (accertamento di per sé sufficiente all’inclusione dei docenti ordinari nelle liste dei Commissari sorteggiabili per l’abilitazione, ai sensi dell’art. 19, comma 1- bis , del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, intervenuto in via di interpretazione autentica sull’art. 16, comma 3, lett. h) , cit.): tale attestazione sarebbe, dunque, sufficiente a rendere legittima l’inclusione del predetto docente nelle liste dei Commissari sorteggiabili, al contrario di quanto affermato dalla sentenza appellata;
II) errores in procedendo et in iudicando , difetto di motivazione con riferimento alla validità della attestazione di positiva valutazione rilasciata dall’Università della Campania “ Luigi Vanvitelli ”, in quanto il regolamento di Ateneo adottato il 25 ottobre 2018 non avrebbe fatto altro che recepire, con riferimento alla procedura e ai criteri di valutazione dei docenti ai sensi dell’art. 6, comma 7, della l. n. 240/2010, i contenuti della precedente circolare del Rettore del 4 giugno 2018, sulla cui base si è fondata l’attestazione prodotta dal prof. -OMISSIS-. Sotto il profilo sostanziale, dunque, l’Università di fatto avrebbe ottemperato al precetto legislativo, eseguendo la valutazione del docente sulla base della disciplina introdotta nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, anticipata dalla suindicata circolare del 4 giugno 2018. Inoltre, non si capirebbe come la tardiva adozione del regolamento possa aver inciso sulla valutazione del docente, né come l’adozione dello stesso già dal mese di giugno del 2018 avrebbe potuto determinare una diversa valutazione del Commissario e la sua esclusione dalla lista dei Commissari sorteggiabili.
2.1. Il prof. -OMISSIS-, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
2.2. L’istanza cautelare presentata dal M.U.R. è stata accolta con ordinanza n. -OMISSIS-, in quanto assistita dal necessario fumus boni iuris .
2.3. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2023 il Collegio, preso atto che nessuno è comparso per le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello è fondato.
3.1. L’art. 6, commi 7 e 8, della l. 30 dicembre 2010, n. 240 (“ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario , c.d. riforma Gelmini) così recita:
“ 7. Le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca ”.
3.2. Il successivo art. 16 della l. n. 240/2010, nell’istituire l’abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.), alla lett. h) del comma 3 stabilisce che sono inclusi nelle liste dei professori sorteggiabili per entrare a far parte della Commissione nazionale di durata biennale prevista per ciascun settore concorsuale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di I^ e di II^ fascia solamente i professori “ valutati positivamente ai sensi dell’articolo 6, comma 7 ”, oltre che in possesso di un curriculum che sia coerente con i criteri e parametri dettati dalla lett. a) del medesimo comma 3, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza.
3.3. Infine, l’art. 19, comma 1- bis , del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (aggiunto dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120) così recita: “ L’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7 ”.
3.4. Quest’ultima disposizione costituisce norma di interpretazione autentica, come si evince tanto dall’utilizzo dell’espressione “ si interpreta ”, quanto soprattutto dal fatto che con essa il Legislatore ha selezionato uno dei possibili significati che potevano ricavarsi dalla disposizione interpretata, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (cfr., ex plurimis , Corte cost., 9 maggio 2019, n. 108;10 giugno 2016, n. 132;27 giugno 2013, n. 160;21 ottobre 2011, n. 271;11 giugno 2010, n. 209;23 luglio 2002, n. 374;Cass. civ., Sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10694): più in particolare, ha selezionato il significato secondo cui la valutazione richiesta, ai fini dell’inserimento nelle liste dei docenti sorteggiabili quali membri della Commissione per l’A.S.N., è quella che si basa sui criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR. Quale norma di interpretazione autentica, l’art. 19, comma 1- bis , del d.l. n. 76/2020 è dotato di efficacia retroattiva (cfr., ex plurimis , Corte cost., 16 marzo 2021, n. 39;22 dicembre 2015, n. 274;26 settembre 2014, n. 227).
3.5. La sentenza appellata, tuttavia, non ha tenuto conto della disciplina introdotta dall’art. 19, comma 1- bis , cit. ed ha ritenuto – erroneamente – che la valutazione del prof. -OMISSIS- dovesse riguardare l’effettivo proficuo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti e che la stessa dovesse essere compiuta “ secondo le modalità stabilite con regolamento dell’Ateneo e nel rispetto dei criteri dettati dall’ANVUR ”. In altre parole, il primo giudice non ha considerato il significato della norma selezionato dal Legislatore tramite la norma di interpretazione autentica, ma ha individuato un altro significato tra quelli possibili anteriormente al suddetto intervento legislativo.
3.5.1. Da quanto detto discende la fondatezza del primo motivo di gravame, con cui è stato censurato il vizio della sentenza ora descritto: dalla norma di interpretazione autentica si evince, infatti, la non necessità, ai fini dell’inclusione tra le liste dei docenti sorteggiabili per la Commissione di A.S.N., di una valutazione condotta secondo le modalità stabilite dal regolamento di Ateneo, come ha ritenuto invece il primo giudice.
3.6. Sul punto mette conto aggiungere che, a seguito di apposita istruttoria disposta dal T.A.R., è stata acquisita in atti la nota dell’Università della Campania “ Luigi Vanvitelli ” prot. n. 9627 del 2 luglio 2018, in cui si attesta che con d.r. n. 522 del 29 giugno 2018 (anteriore al regolamento di Ateneo, ma posteriore alla delibera ANVUR n. 132/2016 di fissazione dei criteri di verifica dell’attività di ricerca) la valutazione del prof. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della l. n. 240/2010 è risultata, per l’anno accademico 2016/2017 “ positiva ”.
4. È fondato altresì il secondo motivo di appello, in quanto, come già osservato in sede cautelare, la sentenza appellata non risulta assistita dalla necessaria verifica circa l’esistenza di effettive differenze, sul piano sostanziale, tra la circolare del Rettore dell’Università degli Studi “ Luigi Vanvitelli ” del 4 giugno 2018 (su cui riposa l’attestato rilasciato al prof. -OMISSIS- di esito positivo della valutazione ex art. 6, commi 7 e 8, della l. n. 240/2010) e il regolamento adottato con decreto dello stesso Rettore n. 874 del 25 novembre 2018.
4.1. A ben vedere, tra tali due atti del Rettore non si ravvisa alcuna differenza in ordine ai criteri della valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della l. n. 240/2010. Infatti, l’art. 7 del regolamento di Ateneo riproduce sul punto le previsioni della circolare, secondo cui, ai fini del soddisfacimento dei requisiti relativi all’attività di didattica e di servizio agli studenti si richiede per i docenti di I^ fascia a tempo pieno, l’aver svolto non meno di n. 350 ore (250 ore per i docenti a tempo definito) di attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, di cui almeno n. 120 ore (80 ore per i docenti a tempo definito) di didattica frontale di diversa tipologia (lezioni in aula, seminari, esercitazioni, attività teorico-pratiche presso corsi di studio, scuole di specializzazioni e dottorati di ricerca);per il soddisfacimento del requisito dell’attività di ricerca è richiesta la pubblicazione di almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN, o indicizzati WoS o Scopus negli ultimi cinque anni (cioè – come precisa la circolare del 4 giugno 2018 – il criterio richiesto dalla delibera dell’ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016).
4.2. Dunque la sentenza gravata non ha considerato che la valutazione del prof. -OMISSIS- è stata svolta dall’Università sulla base dei medesimi criteri indicati dall’art. 7 del regolamento di Ateneo: ma allora ha ragione la difesa erariale a chiedersi, retoricamente, in che modo l’adozione del regolamento, con il testo appena riportato, già nel giugno del 2018, avrebbe potuto incidere sulla valutazione del citato docente e determinarne l’esclusione dalla lista dei Commissari sorteggiabili.
4.3. Inoltre, a seguire fino in fondo l’assunto del primo giudice, sarebbe stato impossibile per i docenti dell’Università “ Luigi Vanvitelli ” essere inseriti nelle liste dei sorteggiabili per le Commissioni di abilitazione fino all’adozione del succitato regolamento, sebbene questo non abbia modificato i criteri della valutazione sottesa a tale inserimento: donde la fondatezza del motivo in esame anche da questo ulteriore punto di vista.
4.4. La mancata costituzione dell’appellato preclude qualsiasi delibazione dei motivi del ricorso di primo grado assorbiti dal T.A.R. e ovviamente non riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., stante la predetta contumacia.
5. In conclusione, l’appello è fondato, attesa la fondatezza di ambedue i motivi con lo stesso dedotti, e deve perciò essere accolto.
5.1. Per l’effetto, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.
6. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, vista la novità della questione affrontata.