Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-06-09, n. 201602456
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N. 02456/2016REG.PROV.COLL.
N. 02686/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2686 del 2016, proposto da:
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione del Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la PUGLIA – Sezione staccata di LECCE - SEZIONE II n. 03438/2015, resa tra le parti, concernente mancato riconoscimento dipendenza infermita' da causa di servizio e diniego concessione equo indennizzo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 il consigliere F T e rilevata l’assenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe appellata n. 03438/2015 il Tar della Puglia –Sezione staccata di Lecce – ha accolto il ricorso proposto dalla odierna parte appellata volto ad ottenere l’annullamento del decreto n. 3226/N, posizione n. 674861 /A, dell'11.7.2013, del Ministero della Difesa, Direzione generale della prevenzione militare e della leva, II Reparto, 6^ Divisione, II Sezione, col quale si era dichiarato non dipendente da causa di servizio il decesso del coniuge della originaria ricorrente, verificatosi in data 11.12.2011, ed era stata respinta la domanda di concessione dell'equo indennizzo presentata da quest'ultima, della delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del 18.6.2013, adunanza n. 281/2013 (posizione 15693/2012), e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
2. Il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze
si erano costituiti chiedendo la reiezione del ricorso.
3.Con la sentenza impugnata il Tar, dopo avere riepilogato in punto di fatto la controversia ha dato atto della circostanza che erano state articolate macrodoglianze di violazione di legge ed eccesso di potere;in rito ha richiamato gli artt. 54 e 73 del c.p.a., ed ha escluso di poter prendere in considerazione la memoria tardiva depositata dall’Avvocatura dello Stato (e l’allegato parere medico legale in data 15.4.2015) e nel merito ha accolto il ricorso deducendo che :
a)la reiezione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e della morte del coniuge, si fondava sulla motivazione per cui “l’infermità Exitus da arresto cardiorespiratorio in soggetto con sospetta cardiopatia dilatativa non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di affezione del muscolo cardiaco, comportante un aumento del volume e del peso del cuore … non suscettibile di essere nocivamente influenzata da eventi esterni ..”.
b) il Comitato aveva quindi diagnosticato una cardiomiopatia dilatativa senza tuttavia evidenziare quali fossero stati gli elementi che abbiano condotto a tale diagnosi e senza prendere in considerazione i referti medici della visita presso l’Ospedale che il Maresciallo aveva effettuato pochi giorni prima del decesso;
c)ivi in particolare, il dott. T, specialista cardiologo dell’Ospedale, aveva trascritto nell’anamnesi “sospetto di cardiopatia ipertrofica non ostruttiva in fase ipocinetica”, con ciò evidenziando una patologia differente da quella accertata dal Comitato di verifica;
d)ne discendeva che le valutazioni dell’amministrazione non avevano preso in adeguata considerazione le analisi e le diagnosi mediche effettuate pochi giorni prima del decesso dal Maresciallo, e non erano state neanche valutate le particolari condizioni di lavoro in relazione alla patologia;
e)l’Amministrazione si era limitata a supportare il diniego con una motivazione stereotipata ed erano riscontrabili il difetto di motivazione e l'insufficienza istruttoria inficianti il giudizio del Comitato in questione e di conseguenza il provvedimento di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie sofferte dal coniuge della originaria ricorrente e dell'equo indennizzo.
4. L’Amministrazione originaria resistente rimasta soccombente ha impugnato la decisione del T.a.r. denunciandone la erroneità.
Dopo avere analiticamente ripercorso le principali tappe del contenzioso ha sostenuto che erroneamente la sentenza di primo grado non aveva preso atto della circostanza che il parere medico-legale collegiale aveva escluso che la patologia che condusse a morte il coniuge della odierna appellata fosse ascrivibile a causa di servizio, in quanto la stessa dipendeva da una causa ereditaria.
4. In data 18 maggio 2015 parte appellata ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello in quanto infondato ed evidenziando che le tesi dell’appellante amministrazione si fondavano su un atto (parere del Collegio medico di difesa) sopravvenuto rispetto al provvedimento reiettivo impugnato (risalente al 2013): era evidente quindi la violazione del principio di non integrabilità postuma della motivazione dei provvedimenti.
6. Alla odierna adunanza camerale del 26 maggio 2016 fissata per la delibazione della domanda di sospensione della esecutività dell’impugnata decisione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Stante la completezza del contraddittorio, la non necessità di disporre incombenti istruttorii e la mancata opposizione delle parti,alla possibilità di immediata definizione nel merito della causa l’appello può essere definitivamente deciso nel merito.
1.1. Ritiene il Collegio doversi affermare la infondatezza dell’appello ,alla stregua delle seguenti considerazioni:
a)con il ricorso di primo grado la originaria ricorrente aveva impugnato il decreto n. 3226/N, posizione n. 674861 /A, dell'11.7.2013 e gli atti connessi, laddove avevano escluso la riconducibilità a causa di servizio della patologia che aveva condotto a morte il proprio coniuge;
b)aveva ipotizzato, tra l’atro, i vizi di difetto di istruttoria, di ponderazione e di motivazione in quanto la reiezione della domanda si era fondata su accertamenti superficiali, ed erano state obliate le resultanze della documentazione medica –anche di parte- versata in atti;
c)la stessa amministrazione odierna appellante, in corso di giudizio, aveva ritenuto necessario un supplemento di indagine, tanto che aveva disposto che venisse reso un ulteriore parere dal Collegio medico-legale della difesa;
d)detto parere del 15.4.2014 in cui vennero esaminati i referti di parte, non trovò ingresso nel giudizio di primo grado a cagione di una preclusione processuale;
e)l’intero appello dell’amministrazione si incentra sul responso contenuto nel predetto parere collegiale che – a dire dell’appellante amministrazione- non sarebbe infirmato da alcun vizio di difetto di istruttoria e motivazione.
f)il Collegio –che ha ben chiaro e condivide il processo di progressiva dequotazione del principio di immodificabilità della motivazione del provvedimento amministrativo ascrivibile anche a recenti innovazioni legislative quali l’introduzione dell’art. 21 octies nella legge generale del procedimento amministrativo ( ex aliis di recente: Consiglio di Stato sez. III 02 maggio 2016 n. 1656 ) – ritiene che in subiecta materia , nell’ambito della quale la deliberazione sui nodali interessi coinvolti è rimessa a delicate valutazioni tecniche non sia condivisibile l’operato dell’Amministrazione, che (non integra ma) sostituisce integralmente l’apparato motivazionale reiettivo con altre valutazioni;
g)ciò, a tacere d’altro, priva la parte della possibilità di articolare una completa difesa in giudizio, e nel caso in esame priverebbe la parte privata della garanzia “effettiva” del doppio grado di giudizio;
h)i denunciati vizi di difetto di istruttoria, ponderazione, e motivazione, sussistono con riferimento agli atti impugnati e la difesa di parte appellata ha giuoco facile nel richiamare le risultanze diagnostiche ascrivibili al Professore T e nell’evidenziare la carenza di approfondimento delle conclusioni diagnostiche del Comitato di verifica;
i) tanto è sufficiente ad accogliere l’appello, non potendo in ogni caso la riscontrata sussistenza di tali vizi essere “emendata” da sopravvenute valutazioni dell’Amministrazione rese in atti successivi a quelli impugnati, con conseguente (non già integrazione ma) inammissibile sostituzione, in corso di giudizio, della motivazione reiettiva.
2. L’appello va pertanto respinto, per tali ragioni, e la sentenza di primo grado deve essere confermata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
3. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
3.1.Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4.Le spese processuali seguono la soccombenza, e pertanto l’appellante amministrazione deve essere condannata al pagamento delle medesime in favore di parte appellata nella misura di Euro tremila (€ 3000/00) oltre oneri accessori.