Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-09, n. 202400319

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-09, n. 202400319
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400319
Data del deposito : 9 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2024

N. 00319/2024REG.PROV.COLL.

N. 01067/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato G R N e dall’Avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Consiglio Superiore della Magistratura – CSM, in persona del vicepresidente pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Bari, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto in primo grado dall’odierna appellante conto la deliberazione adottata dall’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del -OMISSIS-, ad oggetto l’esito negativo della seconda valutazione di professionalità della ricorrente, comunicata con nota prot. “-OMISSIS-” del 28 gennaio 2021 dello stesso CSM, nonché di quest’ultima e del verbale e del resoconto di detta seduta, oltre che di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ivi richiamati, ancorché non conosciuti, compresi - in particolare - la “proposta A” di detta delibera, formulata dalla Quarta Commissione del CSM (con tre voti a favore, da parte dei consiglieri -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-), il parere negativo espresso in data 16 ottobre 2019 dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Bari, tutti gli ulteriori verbali della procedura in esame, nei limiti di lesività, e il decreto del Ministero della Giustizia di recepimento della suindicata delibera del CSM del -OMISSIS-.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del CSM – Consiglio Superiore della Magistratura;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il Consigliere M N e uditi per l’odierna appellante, dott.ssa -OMISSIS-, l’Avvocato C T e per il CSM – Consiglio Superiore della Magistratura l’Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La dott.ssa -OMISSIS-, odierna appellante, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), chiedendone l’annullamento, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura – CSM (di qui in avanti, per brevità, solo CSM) del -OMISSIS- relativa al mancato superamento della seconda valutazione di professionalità, con riferimento al quadriennio dal 5 agosto 2014 al 5 agosto 2018.

1.1. La ricorrente ha premesso che la delibera impugnata, che ha ritenuto assenti i requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, è stata adottata in adesione alla proposta “A” della IV Commissione del CSM e sulla base esclusivamente della risultante di una sentenza disciplinare di condanna alla censura emessa nei suoi confronti.

1.2. Ella ha lamentato l’illegittimità della delibera in relazione a due aspetti: in primo luogo, per la violazione del principio di autonomia tra il procedimento disciplinare e quello di valutazione della professionalità, espressamente sancito dal capo XII, comma, della circolare del C.S.M. n. 20691 dell’8 ottobre 2007 e s.m.i., in esecuzione dell’art. 11, comma 3, d. lgs. n. 160 del 2006 (come sostituito dall’art. 2 della l. n. 111 del 2007) e, in secondo luogo, per contrasto con i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, come rilevato dagli stessi Consiglieri del CSM che si sono invece espressi a favore della proposta “B” di giudizio positivo.

1.3. La delibera impugnata sarebbe una mera duplicazione delle valutazioni già effettuate nel giudizio disciplinare e relativa, peraltro, ad un unico episodio nell’arco dell’intero quadriennio oggetto di valutazione.

1.4. Da un lato, quindi, la ricorrente in prime cure ha lamentato l’inaccettabilità del “bis in idem” del giudizio disciplinare e dall’altro l’indebita “proiezione” nel tempo delle conseguenze del predetto isolato episodio.

1.5. Ella ha dedotto, poi, la violazione del principio di imparzialità, volta a garantire la c.d. virgin mind dei componenti di una Commissione di valutazione, ossia la totale mancanza di preconcetti nei riguardi dei candidati da esaminare, potenzialmente derivanti dallo svolgimento di pregresse attività.

1.6. Ciò in relazione alla posizione di uno dei componenti della IV Commissione del CSM, relatore della proposta “A”, che aveva ricoperto in passato anche il ruolo di relatore nell’ambito del Collegio della Sezione Disciplinare del CSM che aveva emanato il provvedimento con cui la ricorrente era stata definitivamente condannata alla sanzione disciplinare della censura, per lo stesso contegno stigmatizzato dalla delibera di valutazione della professionalità.

1.7. La ricorrente ha fatto anche presente che il voto del componente della Commissione si era rivelato decisivo ai fini del giudizio definitivo, in quanto se questi si fosse astenuto il procedimento si sarebbe concluso con l’approvazione della proposta “B”, a lei favorevole. 1.8. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

1.9. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal primo giudice.

2. All’esito del giudizio così incardinato il Tribunale, con la sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, ha respinto il ricorso.

2.1. Dalla documentazione versata in giudizio risulta, secondo il primo giudice, una esaustiva e corretta ricostruzione dei fatti che secondo il CSM determinano la mancanza dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio per essere stati tali fatti stati autonomamente valutati nell’ambito del giudizio sulla professionalità della ricorrente in quanto in grado di riverberarsi sulla valutazione di requisiti imprescindibili per il superamento della valutazione.

2.2. Il CSM ha, in proposito, tenuto conto sia dell’omessa astensione della ricorrente in un procedimento penale nonostante la “assidua frequentazione” con il difensore di uno degli avvocati, tra l’altro corredata dalla pubblicazione di alcune fotografie idonee a scalfire l’immagine imparziale del magistrato, sia dalla condotta “pervicacemente” tenuta in seguito dalla ricorrente, volta a negare la sussistenza dei presupposti per astenersi dall’indagine.

2.3. Una simile condotta è stata legittimamente considerata irragionevole dall’organo di autogoverno e ritenuta in grado di compromettere in modo grave l’immagine esterna dell’imparzialità dell’organo procedente.

2.4. Né la circostanza che la condotta tenuta dalla ricorrente aveva portato all’adozione di un provvedimento disciplinare può comportare una sorta di “esaurimento” del potere di valutarne la significatività, in applicazione del principio del ne bis in idem , alla luce della

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