Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-10-31, n. 201105823
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 05823/2011REG.PROV.COLL.
N. 06620/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 6620/2011, proposto da:
CMO Srl, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso A A in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
ASL Napoli 3 Sud, rappresentato e difeso dall'avv. R A P, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli,29;Regione Campania;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, n. 468/2011.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Peluso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso può essere definito nel merito.
La sentenza impugnata, pronunciata in forma semplificata, ha dichiarato “inammissibile per difetto di giurisdizione” il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento di diversi atti adottati dalla ASL Napoli 3 Sud (già ASL NA 5), concernenti la contestazione delle prestazioni mediche specialistiche svolte dalla società ricorrente, nell’ambito del rapporto di accreditamento con il Servizio Sanitario nel corso del 2010, con riferimento ai mesi da marzo a luglio.
In particolare, gli atti impugnati in primo grado invitavano la ricorrente ad “emettere note di credito” a favore della ASL, per le prestazioni di Laboratorio lettera “R” del Nomenclatore Tariffario, asserendo che non siano rimborsabili in regime di accreditamento, in quanto “non previste per la branca”.
L’appellante contesta la pronuncia, mentre l’amministrazione resiste al gravame.
2. L’appello è fondato.
La pronuncia del TAR richiama l’articolo 133, comma 1, lettera c) , del codice del processo amministrativo, in forza del quale:
“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: (…) c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità.”
3. A dire del TAR, la controversia in esame riguarda gli atti dell’amministrazione sanitaria “inerenti al recupero di indebiti su corrispettivi dovuti per l’erogazione di prestazioni assistenziali in regime di provvisorio accreditamento.”
Pertanto, la domanda proposta riguarda “l’accertamento di un diritto soggettivo di credito al pagamento di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti del S.S.R.”
Va osservato, però, che nel caso di specie, l’oggetto del ricorso di primo grado è rappresentato dalla impugnazione degli atti con cui l’amministrazione sanitaria ha disconosciuto la riconducibilità al rapporto di accreditamento provvisorio delle prestazioni di cui alla “lettera R”, svolte dalla ricorrente. Si tratta, cioè, di determinazioni dell’amministrazione, le quali, seppure ritenute prive di carattere provvedimentale (come affermato dal TAR), intendono mettere in discussione l’oggetto del rapporto di accreditamento tra la ASL e il centro medico appellante.
4. È vero che l’interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla parte ricorrente ha contenuto patrimoniale e mira, in ultima analisi, al riconoscimento della pretesa creditoria alla remunerazione delle prestazioni specialistiche erogate agli assistiti privati.
Ma è indiscutibile che la posizione sostanziale fatta valere in giudizio è direttamente correlata all’accertamento del titolo su cui si basa la gestione del pubblico servizio sanitario affidata al Centro appellante, mediante il sistema dell’accreditamento provvisorio.
Il diritto soggettivo alle remunerazione delle prestazioni sanitarie specialistiche è intimamente intrecciato con le questioni riguardanti l’esercizio del potere pubblicistico in materia di organizzazione del servizio sanitario e la definizione del rapporto con il gestore privato.
Si tratta, quindi, di una delle situazioni tipiche, nelle quali, alla luce degli indirizzi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza n. 204/2004), trova piena giustificazione la giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché resta centrale l’esercizio del potere pubblicistico e la verifica della sua legittimità.
5. La controversia in esame, quindi, non riguarda la mera affermazione del diritto soggettivo al pagamento di un corrispettivo, ma investe la questione più ampia della sussistenza e dell’estensione della convenzione di accreditamento tra l’amministrazione e la parte appellante, con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.
In concreto, si tratta di stabilire se l’accreditamento provvisorio comprenda, o meno, anche le prestazioni specialistiche incluse nella lettera “R” del Nomenclatore Tariffario. Tale questione non rileva in via meramente incidentale, per accertare la sussistenza del diritto soggettivo vantato dalla parte dalla appellante, ma costituisce l’oggetto principale della controversia. Ciò emerge dalla circostanza che la ASL ha ripetutamente asserito, con le note impugnate in primo grado, che il rapporto di accreditamento con l’appellante non comprende la branca di cui alla lettera R.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite è ferma nel ritenere che la giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste anche quando la richiesta di pagamento di somme di denaro si collega in modo diretto con la questione riguardante l’esistenza del potere dell’amministrazione concedente con riguardo all’espletamento dell’attività di servizio pubblico concessa, oppure sugli atti posti in essere dall’ente concedente nel corso del suo svolgimento (Cass., 23 dicembre 2005, n. 28501).
6. Anche questa Sezione ha affermato il principio secondo cui la controversia avente ad oggetto il contenuto di un rapporto di tipo concessorio e le prestazioni rese nell'espletamento di un servizio pubblico -quale quello sanitario- resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (in base all'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge n. 205/2000, come emendato dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale e trasfuso nell'art. 133, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, allorché la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo o si valga della facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo (Cons. Stato Sez. III, 14 giugno 2011, n. 3611).
Ora, nella vicenda in esame, gli atti impugnati si basano proprio sulla affermazione secondo cui l’interessata sarebbe priva del prescritto accreditamento.
Ne deriva che la controversia non spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non è affatto limitata al solo accertamento del diritto alla corresponsione di indennità o altre somme pecuniarie, in relazione ad un rapporto “paritario” con l’amministrazione, ma investe il profilo pubblicistico della esatta portata del rapporto concessorio, attuato mediante lo strumento dell’accreditamento.
7. In definitiva, l’appello deve essere accolto, con la conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado.
L’onere delle spese di questa fase del giudizio potrà essere stabilito con la decisione di merito.