Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-31, n. 202404874

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-31, n. 202404874
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404874
Data del deposito : 31 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2024

N. 04874/2024REG.PROV.COLL.

N. 08671/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8671 del 2022, proposto dalla sig.ra L Q, rappresentata e difesa dall’avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

il Ministero dell’Interno, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,



nei confronti

- della società Immobiliare Santamaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
- del Condominio Palazzo Santamaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 6212/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania e del Condominio Palazzo Santamaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024, il Cons. E F e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso allibrato al numero 357/2020 del Registro Generale del T.A.R. per la Campania, il dott. Stanga Saverio, quale amministratore unico della società Dogi S.r.l. nonché in proprio quale residente nel Condominio Palazzo Santamaria sito in Caserta alla via Roma n. 142, e la sig.ra Q L, quale residente nel medesimo Condominio, agivano per l’annullamento della “ autorizzazione in deroga al progetto di autorimessa privata con superficie compresa tra 300 e 1.000 mq. ex art. 7 DPR 151/2011 rilasciato alla Immobiliare Santamaria s.r.l. il 13/09/2019 dal Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco di Caserta prot. n. 0014751 ”, nonché dei relativi atti presupposti.

Veniva premesso in ricorso che la società Dogi S.r.l. era proprietaria di due appartamenti per civile abitazione e di un box garage siti rispettivamente ai piani terzo, quarto-quinto e seminterrato del più ampio fabbricato condominiale denominato “ Condominio Santamaria ”, avendoli acquistati con atto del 4 luglio 2018, mentre le due persone fisiche ricorrenti erano stabili residenti nel medesimo Condominio.

Esponeva quindi la parte ricorrente che, mediante gli atti impugnati, era stata illegittimamente concessa una deroga alla normativa antincendio, ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, con riferimento ad una autorimessa all’interno dell’edificio condominiale benché realizzato successivamente alla entrata in vigore del suddetto d.P.R..

Mediante gli articolati motivi di ricorso, veniva evidenziato che, in primo luogo, la ditta realizzatrice del complesso immobiliare, a seguito della costituzione del relativo Condominio, non aveva più titolo a richiedere ed ottenere la deroga, con la conseguenza che la relativa istanza, non provenendo da soggetto legittimato (da identificarsi appunto nel Condominio), non poteva che essere archiviata.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente deduceva che la deroga prevista dall’art. 7 del d.P.R. n. 151/2011 non poteva applicarsi ai nuovi fabbricati, come confermato dagli artt. 11, comma 4, e 4, comma 6, del medesimo d.P.R., con la conseguenza che il costruttore avrebbe dovuto dichiarare ab origine l’esistenza di un garage avente metratura superiore a 300 mq. e che le opere rientravano quindi nel campo di applicazione della normativa antincendio, con particolare riguardo alla sottoclasse 75/1/A: gli Uffici intimati, quindi, avrebbero rilasciato non una deroga, ma una sanatoria extra ordinem di un illecito, sulla scorta delle false dichiarazioni rese dalla controinteressata, la quale, in tutti gli elaborati progettuali e financo nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 24, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 in data 20 aprile 2018 da parte del Direttore dei Lavori, aveva affermato che l’autorimessa non rientrava nel campo di applicazione della normativa antincendio e che il parcheggio era inferiore ai 300 mq..

Infine, la parte ricorrente deduceva l’illegittimità della deroga in quanto non preceduta dalla acquisizione del parere del C.T.R., previsto dall’art. 7, comma 3, d.P.R. cit..

Con i motivi aggiunti depositati in data 26 marzo 2020, scaturenti dal deposito documentale effettuato dall’Amministrazione intimata, la parte ricorrente deduceva la carenza della dichiarazione di conformità, ex art. 7 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, dell’impianto elettrico al servizio dell’autorimessa, costituente presupposto per ottenere l’agibilità ex art. 9 D.M. cit. e la deroga stessa.

Essa lamentava quindi che il Comando dei VV.FF., invece di bloccare la S.C.I.A. del 12 dicembre, prot. n. 20842, aveva consentito alla controinteressata di produrre la predetta documentazione entro 45 gg..

Allegava altresì la ricorrente che risultava prodotta una nota asseverata a firma dell’Ing. E del 3 gennaio 2020 che, stravolgendo il Mod. PIN 2.1 approvato dal Ministero, sotto la sua responsabilità penale asseverava per lavori definitivi di “ nuovo insediamento ” quanto segue: “ assevera la corrispondenza di quanto trasmesso con quanto dichiarato nella dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico richiesto ”.

La ricorrente deduceva quindi la mancanza nella suddetta dichiarazione di ogni contenuto asseverativo, laddove il Mod. PIN 2.1. ministeriale era così diversamente formulato: “ Assevera la conformità della/e attività sopraindicata/e ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio ”.

Aggiungeva la ricorrente che il medesimo Ing. E aveva allegato alla suddetta “ asseverazione ” una dichiarazione di conformità del 3 gennaio 2020 dell’impianto a regola d’arte della ditta Edilmonte che, però, concerneva la “ manutenzione straordinaria ” dell’impianto ed era priva di 3 allegati obbligatori, limitandosi la medesima ditta ad affermare di aver controllato e verificato l’impianto, senza indicare né allegare il progetto, non potendosi verificare la conformità ad un progetto non allegato.

Deduceva ancora la ricorrente che la ditta Edilmonte aveva allegato la dichiarazione n. 10/2019 della Omicron Impianti S.r.l. del 9 dicembre 2019, priva degli allegati richiamati, concernente un nuovo impianto su impianto già esistente consistito nella “ Installazione di lampade di emergenza, quadro elettrico per pulsante di sgancio autorimessa ”, senza dichiarare di aver “ rispettato il progetto ”, che non era allegato al pari di altri due elaborati obbligatori (schema impianto e rifermento a dichiarazioni di conformità precedenti).

A seguito dell’ulteriore deposito documentale effettuato dall’Amministrazione, la ricorrente depositava in data 8 aprile 2020 ulteriori motivi aggiunti, con i quali deduceva, in sintesi: che la dichiarazione della ditta Omicron Impianti del 9 dicembre 2019 era priva della carta di identità del dichiarante e quindi da considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000; che la dichiarazione della ditta Edilmonte, a differenza di quella già depositata, non recava il numero di protocollo; che al punto I della relazione dell’Amministrazione del 2 aprile 2020 si affermava che la dichiarazione della ditta Omicron del 9 dicembre 2019 era già allegata alla S.C.I.A. del 12 dicembre 2019, in contrasto sia con quanto precedentemente dedotto nella relazione del 24 marzo 2020, sia con il tenore della nota del 24 dicembre 2019, prot. n. 21559, sia con l’asseverazione del 3 gennaio 2020 a firma dell’Ing. E che allegava detta dichiarazione.

2. Il T.A.R., con la sentenza n. 6212 del 7 ottobre 2022, ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità dei motivi aggiunti, sia perché, “ per loro tramite, è stato impugnato un atto (il “provvedimento del 05/02/2020 prot. n. 1908 di formalizzazione con esito positivo del verbale di visita tecnica di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4, c.2, del DPR 151/2011”) non avente portata autonomamente lesiva, ma meramente accertativa ed endoprocedimentale e, come tale, da impugnare in uno al provvedimento principale ”, sia perché gli stessi “ si innestano pur sempre su un ricorso introduttivo (al quale ineriscono) che, tuttavia, si appalesa irricevibile per tardività ”.

Per quanto concerne quest’ultimo profilo, il T.A.R., premesso che nella specie si contesta “ l’illegittimità del titolo per il solo fatto del suo rilascio ”, ha osservato che “ nella fattispecie in esame, considerato che le edificazioni realizzate successivamente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 151/2011, dovevano nascere in maniera pienamente ossequiosa della normativa sulla sicurezza antisismica di cui al citato d.P.R., senza alcuna possibilità di rilascio di alcuna autorizzazione in deroga, già la notizia del mero fatto del rilascio in favore della controinteressata (che aveva costruito

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