Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-04-10, n. 201401742

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-04-10, n. 201401742
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401742
Data del deposito : 10 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00243/2014 REG.RIC.

N. 01742/2014REG.PROV.COLL.

N. 00243/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 243 del 2014, proposto da:
Farmacia Baldi s.a.s., in Castellabate-frazione S.Marco, e Farmacia Dott.Maurano Antonella, in Castellabate- S.Maria, rappresentate e difese dagli avv. A B e A F, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Taranto, 18;

contro

Comune di Castellabate (SA);
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. C P, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione in Roma, via Poli, 29;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZIONE STACCATA DI SALERNO - SEZIONE II n. 02017/2013, resa tra le parti, relativa alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Brancaccio e Panariello su delega dell’avvocato Palumbo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno – Sezione II, con sentenza breve n. 2017 del 26 novembre 2013 depositata il 9 dicembre 2013, ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto con motivi aggiunti dai titolari delle farmacie Baldi s.a.s. e Maurano Antonella, con sedi in Castellabate (SA), avverso: la deliberazione n. 96 del 3 maggio 2012, con cui la Giunta Comunale di Castellabate ha istituito, ai sensi del D.L. n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, la nuova sede farmaceutica in località Castellabate capoluogo in aggiunta alle due esistenti modificando di conseguenza la pianta organica per il 2012;
nonché il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 29 del 23 maggio 2013 di presa d’atto dell’individuazione di nuove farmacie e di approvazione del bando di concorso pubblico regionale straordinario (B.U.R.C. n. 32/2013).

Il T.A.R. ha affermato che la nuova normativa ha stabilito, per l’istituzione di nuove farmacie, una determinazione automatica del numero delle stesse con un’operazione matematica risultante dalla divisione del numero dei residenti per il nuovo parametro di 3.300, con un quoziente intero in più in caso di resto superiore alla metà.

Nella fattispecie il dato comunicato dal Comune all’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) – che svolge attività recettiva in materia – con il modello P.2 ha individuato la popolazione comunale al 31 dicembre 2010 in 8.677 residenti con un quoziente residuo, oltre i due interi, di n. 2077 unità superiore alla metà di 3.300 (cioè 1.650), tale da legittimare quindi l’istituzione di un’altra farmacia, che ha conseguito anche i prescritti pareri favorevoli dell’Ordine provinciale dei farmacisti e della competente A.S.L..

2. I responsabili delle due farmacie in epigrafe, con atto notificato il 31 dicembre 2013 e depositato il 14 gennaio 2014, hanno interposto appello, con domanda di sospensiva, deducendo che la popolazione residente alla data anzidetta risultava, secondo i dati ufficiali dell’ISTAT, di n. 8213 unità, per cui, essendo la quota residua di n. 1613 e quindi inferiore alla metà, non poteva essere istituita alcuna nuova farmacia.

Per di più non sussiste prova della trasmissione all’ISTAT del citato modello P.2, che peraltro ha conteggiato, al p.9, “le unità da aggiungere o da sottrarre a seguito di variazioni territoriali” mai intervenute formalmente.

Ripropone la censura di incompetenza della Giunta comunale disattesa dal T.A.R., rientrando la materia nella “organizzazione dei servizi pubblici” ex art. 42, c.2, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.) spettante al Consiglio comunale, e la revisione della pianta organica, in quanto attività di pianificazione, va attribuita alle Regioni ovvero, in estrema analisi, ai Comuni ma ai Consigli comunali.

3. La Regione Campania si è costituita con atto depositato il 23 gennaio 2014 e con memoria depositata in pari data, si è espressa a sostegno della sentenza impugnata e del dato fornito dal Comune, soggiungendo comunque la propria estraneità essendosi limitato il decreto regionale n. 29/2013 a una mera presa d’atto delle revisioni adottate dai Comuni.

Peraltro, nelle more, il Comune ha istituito un dispensario farmaceutico affidato proprio al dr. Baldi, appellante.

4.1. La Sezione, con ordinanza n. 466 in data 30 gennaio 2014, ha disposto l’acquisizione da parte dell’ISTAT di specifici chiarimenti circa la procedura seguita per la gestione e l’elaborazione dei dati relativi alla popolazione residente nei Comuni e in particolare nel Comune di Castellabate tenuto conto del suindicato modello P.2.

4.2. L’ISTAT, con nota n. 3571 del 25 febbraio 2014 depositata in pari data, ha comunicato, fra l’altro, che, a seguito della verifica di competenza sul modello elettronico P.2 di quel Comune, il dato di 472 unità indicato nel p.9 non era stato validato in quanto privo di supporto normativo né riscontrato da equivalente cessione di popolazione da parte di altri Comuni, per cui la popolazione attribuita ufficialmente al Comune di Castellabate era stabilita, alla data del 31 dicembre 2010, in n. 8213 residenti.

4.3. Parti appellanti, con memoria depositata il 1° marzo 2014, ribadivano l’erroneità della sentenza impugnata proprio alla luce della risposta fornita dall’ISTAT.

5. La causa, all’udienza pubblica del 3 aprile 2014, è stata trattenuta in decisione.

6.1. L’appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata.

Si premette che la Regione non può ritenersi “estranea” al presente giudizio, essendo stato comunque impugnato anche il citato D.D. n. 29/2013 afferente pure alla nuova farmacia istituita in Castellabate .

6.2. Occorre, ai fini del decidere, circoscrivere il thema decidendum del contenzioso, che attiene essenzialmente all’individuazione della popolazione residente al 31 dicembre 2010 nel Comune di Castellabate, e ciò ai fini della istituzione o meno di un’ulteriore terza farmacia in applicazione della nuova normativa, dianzi citata, che ha introdotto il nuovo limite di riferimento in n.

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