Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-10-01, n. 201007254

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-10-01, n. 201007254
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201007254
Data del deposito : 1 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07960/2009 REG.RIC.

N. 07254/2010 REG.DEC.

N. 07960/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7960 del 2009, proposto da:
Dussmann Service Srl, rappresentato e difeso dagli avv. A E, M S M, con domicilio eletto presso M S M in Roma, via della Vite N.7;

contro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano N.1, rappresentata e difesa dall'avv. M M', con domicilio eletto presso M M', in Roma, via della Farnesina, 272;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO- SEZIONE I n. 03550/2009, resa tra le parti, concernente REVISIONE PREZZI - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano N.1;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Erba, Masini e Molè;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.


FATTO

La “Dussman service srl”, a seguito di gara d'appalto, stipulava con l’ASL n.1 della provincia di Milano, nell’anno 2000, un contratto triennale per la pulizia e il risanamento di strutture e presidi sanitari, che veniva poi prorogato, ed infine, definitivamente concluso il 15 luglio 2005.

Con nota del 17 ottobre 2006, la società chiedeva il pagamento di € 256. 201,60 a titolo di revisione prezzi.

Dopo apposita istruttoria effettuata ex art. 6, co. 9 della L. n. 537/93, la ASL respingeva la domanda.

Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per ingiunzione, a cui si opponeva l’amministrazione sanitaria.

Il Tar accoglieva il ricorso in opposizione.

La soc. Dussman, con l’appello in esame, sostiene l’erroneità di tale sentenza di accoglimento e ne chiede la riforma, sostenendo i vizi di violazione e falsa applicazione di legge, illogicità e sviamento;
afferma, in particolare, che erroneamente, la sentenza avrebbe aderito alle argomentazioni dell’ASL, secondo cui la normativa vigente (art. 4 e 6 della L. n. 537/93) non imporrebbe alla P.A. di procedere al riconoscimento della revisione secondo indici che, in mancanza della pubblicazione dei criteri richiamati dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/06, andrebbero riferiti a dati ugualmente oggettivi, quali gli indici FOI, che registrano le variazioni dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati;
pertanto, dovrebbe ritenersi illogico il diverso criterio di accertamento, utilizzato nella fattispecie, basato sul confronto tra il canone offerto dalla Dussman spa per una nuova gara indetta dalla stessa ASL nel 2005, peraltro con caratteristiche diverse, ed il canone offerto dalla società nell’anno 2000, opportunamente revisionato;
analogamente non potrebbero prendersi a parametro i prezzi CONSIP, che sono riferibili a servizi di pulizia in ambienti non sanitari;
si sostiene, inoltre, la non comparabilità dei capitolati speciali messi in gara nell’anno 2000 e nell’anno 2005 e che il confronto, comunque, andrebbe riferito a ciascun periodo annuale.

La ASL, costituitasi in giudizio, ha eccepito la tardività e l’inammissibilità dell’originario ricorso per decreto ingiuntivo e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di appello.

DIRITTO

L’appello deve ritenersi infondato e ciò esime il collegio dall’esame delle eccezioni di inammissibilità proposte dall’ASL resistente.

Come già evidenziato dal consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza della sezione (C.S. n. 2461/02, C.S. n.3373/03 , C.S. n.7461/06, C.S. n..2786/08), l’art. 6 , co. 4 e 6 della L. n. 537/93 detta una disciplina speciale sul riconoscimento della revisione prezzi nei contratti stipulati dalla P.A.

Poiché la disciplina legale prevista dalla cit. normativa non è stata attuata nella parte in cui prevede l’elaborazione, da parte dell’ISTAT, di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato, desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e di servizi, la lacuna è stata colmata, in via interpretativa, facendo riferimento all’indice FOI.

Tale parametro, peraltro, “non esonera la stazione appaltante di istruire il procedimento tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria valutazione discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale”(C.S. n. 2786/08) coniugando, così l’esigenza di interesse generale di contenere la spesa pubblica con quella di garantire, nel tempo, la corretta e puntuale erogazione delle prestazioni , evitando che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati.

Pertanto, il “modello istruttorio” previsto dalla norma risulta preordinato, come recita la stessa, ad “orientare” l’operato della parte pubblica, restando inalterato il suo potere-dovere di svolgere una istruttoria nel rispetto del generale limite della ragionevolezza.(C.S. n. 7461/06).

Deriva da tali considerazioni, da un lato la non obbligatorietà del riferimento agli indici FOI e, dall’altro, la logicità del criterio seguito dall’amministrazione che ha respinto la domanda di revisione dell’appellante sul presupposto che l’offerta presentata dallo stesso per una nuova gara d’appalto aggiudicata nel corso del 2005 fosse più bassa rispetto al prezzo di aggiudicazione della gara del 2000, rivalutato il che fa presumere la rimuneratività dell’offerta del 2005 in quanto idonea a sostenere i costi e a garantire un idoneo margine di profitto:

Da ciò l’infondatezza della domanda in esame, volta ad ottenere la revisione dei prezzi per gli anni precedenti, atteso che i costi e gli utili relativi a tale periodo risultano inferiori all’offerta economica presentata nello stesso periodo per cui la domanda di revisione tenderebbe ad ottenere una remunerazione superiore rispetto ai costi di mercato come individuati dalla ricorrente stessa.

Analogamente, non può ritenersi illogico il richiamo, fatto dall’amministrazione, anche all’inferiore canone mensile/mq di cui alla convenzione Consip che, pur non essendo riferibile ad attività svolte in ambito non sanitario, costituisce, comunque, un valido parametro di comparazione.

Sono infondate, infine, le ultime censure con cui si rileva la differenza tra i due capitolati e si richiamano differenze di prezzo con riferimento, però, a specifiche attività, atteso che la società ricorrente non ha dimostrato che tali differenze siano atte a inficiare le valutazioni amministrative, fondate su parametri eterogenei, rispetto al ribasso offerto dalla Dussman nel 2005.

Analogamente, come rilevato dal giudice di primo grado, la società non ha fornito alcun elemento tale da far ritenere che, nel periodo intercorrente tra il 2000 ed il 2005 i costi abbiano avuto un incremento annuale anomalo e non collegabile all’offerta del 2005 per la presenza di elementi idonei a non farne presumere la congruità.

L’appello deve, pertanto, essere respinto, perché infondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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