Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2009-09-29, n. 200905814

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2009-09-29, n. 200905814
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200905814
Data del deposito : 29 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00759/2009 AFFARE

Numero 05814/2009 e data 29/09/2009

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 1 luglio 2009




NUMERO AFFARE

00759/2009

OGGETTO:

Ministero dell'Interno.

Richiesta di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di G P per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 5050 datata 10 dicembre 2002 della Provincia di Perugia che ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato di quattro lavoratori.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 08/01/2009 con la quale il Ministero dell'Interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore G S;


PREMESSO in fatto quanto esposto nel ricorso straordinario e nella relazione dell’Amministrazione, che riferisce che con ricorso straordinario datato 5 febbraio 2004 il signor P Giovanni ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 5050 del 10 dicembre 2002, e atti connessi, con cui la Provincia di Perugia aveva disposto l’assunzione, a tempo indeterminato, di quattro lavoratori che, come lui, avevano già prestato servizio presso quell’ente locale, in qualità di operatori, nell’ambito del progetto di lavoratori socialmente utili E.ME.RICO, nonché l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o collegato, ivi compresa la delibera di giunta provinciale n. 1039 del 18 dicembre 2000.


Il Ministero dell’interno premette che il P aveva svolto attività lavorativa presso la Provincia di Perugia dall’1 agosto 1997 al 31 ottobre 2000 come operatore, IV qualifica funzionale, nell’ambito del progetto lavori socialmente utili EME.RICO.


La sua collocazione in quel progetto era avvenuta tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego e per il collocamento in agricoltura di Perugia, sulla base di una graduatoria, formulata secondo i requisiti e le precedenze indicate in un apposito bando ed in relazione alle delibere della Commissione centrale per l’impiego.


Successivamente, l’ente locale, con il provvedimento oggetto di questo ricorso straordinario, dispose l’assunzione di quattro lavoratori, che insieme al ricorrente avevano prestato servizio fino al 2000 nel predetto progetto, in qualità di operatori, e che avevano presentato richiesta di assunzione.


Il P, con nota 16 dicembre 2003, chiese alla Provincia di Perugia di essere assunto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione part time, al pari dei quattro predetti assunti.


A seguito del silenzio della Provincia, il P propose il presente ricorso straordinario per ottenere l’annullamento della deliberazione n. 5050 del 10 dicembre 2002, con cui la stessa Provincia aveva disposto l’assunzione a tempo indeterminato dei predetti quattro lavoratori.


Con il ricorso, egli lamenta la violazione dell’art. 78 l. 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001, in quanto l’Amministrazione avrebbe proceduto all’assunzione di soggetti che si trovavano nelle sue medesime condizioni (ex lavoratori socialmente utili e disoccupati) solo perché avevano presentato un’apposita istanza, ma questo aveva fatto senza aver prima provveduto a dare informazione a tutti gli aventi titolo ed aver predisposto il relativo procedimento per dare attuazione ai principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa. Egli lamenta dunque la violazione di quell’art. 78, nonché eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta.


Con atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199 del 1971 e notificato al P il 17 marzo 2004, la Provincia di Perugia chiedeva la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.


Il ricorrente pertanto si costituiva innanzi al Tribunale amministrativo dell’Umbria, ove la controversia proseguiva.


Con sentenza 14 giugno 2007, n. 516, quel Tribunale amministrativo dichiarava, a seguito di eccezione dell’Amministrazione resistente, inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, essendo competente il giudice ordinario. Nulla disponeva circa la riattivazione del procedimento di ricorso straordinario.


Con nota del 12 maggio 2008, prot. n. 2013403/15158/01^/C, n. 000558, diretta alla Prefettura di Perugia e per conoscenza al P, il Ministero dell’interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie) chiedeva di conoscere, per la definizione del procedimento relativo al ricorso straordinario, se il ricorrente, a seguito del dichiarato difetto di giurisdizione, si fosse rivolto al giudice del lavoro oppure se avesse interesse alla prosecuzione del gravame in sede straordinaria.


La Prefettura di Perugia, con nota 5 agosto 2008, inviava la dichiarazione 30 maggio 2008 con cui il P comunicava di avere ancora interesse alla prosecuzione del gravame in via straordinaria, nonché la nota dell’11 giugno 2008 con cui la Provincia di Perugia sosteneva sostanzialmente l’improcedibilità del ricorso straordinario, sostenendo che “la controversia potrà eventualmente proseguire solo davanti al Giudice ordinario altrimenti procedendosi in violazione del giudicato”. La Prefettura comunicava anche che non risultava che il ricorrente avesse impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo, né che avesse adito il giudice ordinario.


* * *


Tanto premesso, il Ministero dell’interno ha formulato le seguenti considerazioni.


Va anzitutto disattesa la pregiudiziale di inammissibilità sollevata dall’ente locale perché, se è vero che con la citata sentenza il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (dato che spettano al giudice ordinario le controversie inerenti a ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle sull’assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali), tuttavia l’Adunanza generale del Consiglio di Stato, con parere n. 9/99 del 10 giugno 1999, ha ritenuto che “il ricorso straordinario per l’annullamento dell’atto e l’azione civile per l’accertamento del diritto sono rimedi concorrenti e non alternativi”, in quanto il ricorso straordinario è esperibile a tutela non solo di interessi legittimi ma anche di diritti.


Pertanto il gravame, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, può proseguire in sede straordinaria, considerato che il ricorrente ha comunicato di avere interesse alla definizione in questa sede.


Con l’occasione, il Ministero evidenzia agi effetti dell’art. 116 Cod. proc. civ. il comportamento della Provincia di Perugia, che prima ha chiesto la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale e poi, alla costituzione in giudizio del ricorrente innanzi al giudice amministrativo, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo stesso.


Nondimeno, sempre in via pregiudiziale, il Ministero dell’interno ritiene che il ricorso sia irricevibile. Il P ha proposto ricorso straordinario il 5 febbraio 2004 per l’annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Perugia n. 5050 del 10 dicembre 2002, cioè oltre il termine dei centoventi giorni di rito, sostenendo che la Provincia avrebbe serbato il silenzio sulla richiesta di assunzione del 16 dicembre 2003. Ma poiché questo silenzio non è stato impugnato dal ricorrente, il ricorso appare irricevibile.


Nel merito, per il Ministero dell’interno il ricorso appare però fondato e merita accoglimento. Il ricorrente, sostenendo di aver prestato servizio presso la Provincia di Perugia in qualità di operatore dall’1 agosto 1997 al 31 ottobre 2000 unitamente ad altri quattro lavoratori nel progetto lavori socialmente utili EME.RICO sulla base di una graduatoria formulata secondo i requisiti e le precedenze indicate nel bando e in virtù di criteri stabiliti con delibere della Commissione centrale per l’impiego, lamenta la mancata assunzione a tempo indeterminato presso la Provincia, in violazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).


L’art. 78 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili), comma 6, di questa l. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art.

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