Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-01-11, n. 201000002

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-01-11, n. 201000002
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201000002
Data del deposito : 11 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01245/2004 REG.RIC.

N. 00002/2010 REG.DEC.

N. 01245/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2004, proposto da:
R F, rappresentato e difeso dall'avv. E D G, con domicilio eletto presso E D G in Roma, via Paolo Emilio, 7;

contro

C.O.N.I., rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Roma, piazza Mancini 4 Sc.F;

per la riforma

della sentenza del Tar Lazio - Roma :sezione Iii Ter n. 12921/2002, resa tra le parti, concernente ILLEGITTIMITA' TRATTAMENTO NORMATIVO OPERATO DAL CONI PER L'INQUADRAMENTO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2009 il Cons. Roberto Giovagnoli;
nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Considerato che in data 23.3.2006, le parti del presente giudizio hanno sottoscritto verbale di conciliazione ritualmente depositato con il quale il sig. Franco Russo ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso ed il CONI ha dichiarato di accettare tale rinuncia;

Ritenuto, pertanto, che l’appello deve essere dichiarato improcedibile;

Ritenuto che le spese del giudizio devono essere compensate ricorrendo giusti motivi

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