Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-08-30, n. 202207557
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Testo completo
Pubblicato il 30/08/2022
N. 07557/2022REG.PROV.COLL.
N. 02454/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2454 del 2017, proposto dalla Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche - F.I.O.T.O., Barbarancia S.a.s. di Barbarancia Eusebi Paolo & C., dal Centro Ortopedico Umbro S.r.l., dal Laboratorio Ortopedico Brugnoni di Brugnoni Claudio & C. S.a.s., da Pieffe Ortopedia di Paglialunga Flavio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato R E D F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Filippo Corridoni 14,
contro
- la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Rita Gobbo con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
- il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per l’Umbria, n. 616 del 19 settembre 2016, resa inter partes , concernente la regolamentazione tariffe e dei prezzi di acquisto dei dispositivi protesici con obbligo di accettazione riduzione del 20% al fine di mantenere l’iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori di protesi ortesi e ausili a nome e per conto del s.s.n.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria, del Ministero dell’economia e delle finanze nonché del Ministero della salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria del giorno 21 giugno 2022, svoltasi in collegamento da remoto attraverso videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”, il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 353 del 2015, proposto innanzi al T.a.r. per l’Umbria, la Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche - F.I.O.T.O., nonché la società Barbarancia S.a.s. di Barbarancia Eusebi Paolo & C., il Centro Ortopedico Umbro S.r.l., il Laboratorio Ortopedico Brugoni di Brugoni Claudio & C. S.a.s. e la Pieffe Ortopedia di Paglialunga Flavio, quali Aziende fornitrici di protesi ortesi e ausili, avevano chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
a ) della deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 23 marzo 2015, con la quale si è stabilito, al punto 3), di applicare così come previsto al comma 1 dell’art. 8, d.m. n. 332/99 una riduzione del 20% sulle tariffe previste per la fornitura degli aggiuntivi inseriti nelle classi di presìdi, ed al punto 4) una dichiarazione di accettazione della riduzione delle tariffe così come previsto al precedente da parte delle aziende fornitrici inserite nell’elenco regionale, da inviare alla direzione regionale salute coesione sociale entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione, ossia entro l’8 maggio 2015, con la specificazione che “ tale dichiarazione rappresenta requisito necessario per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che forniscono protesi ortesi e ausili in nome per conto del SSR ”;
b ) della deliberazione della Giunta Regionale n. 527 del 20 aprile 2015, che ha integrato la precedente DGR n. 332/15, con la precisazione che la riduzione del 20% sulle tariffe previste per la fornitura degli aggiuntivi inseriti nelle classi di presìdi di cui all’allegato 1) elenco l) del d.m. n. 332/99 va estesa anche agli accessori inseriti sempre del medesimo elenco.
2. A sostegno del ricorso avevano dedotto l’impossibilità per le Regioni di intervenire sul nomenclatore tariffario e l’incompatibilità della nuova tariffa con la tutela del diritto alla salute.
3. Costituitasi la Regione Umbria in resistenza, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:
- il fatto che “ il nomenclatore tariffario non sia mai stato aggiornato dopo la prima proroga, non priva le regioni del potere di intervenire sulle tariffe dei presidi sanitari ”;
- “ l’omesso esercizio del potere di intervento statale sul regime tariffario non più paralizzare quello regionale ove i costi dei dispositivi a carico del servizio sanitario non siano più coerenti non le risorse disponibili ”.
5. Avverso tale pronuncia i medesimi ricorrenti hanno interposto appello, notificato il 16 marzo