Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-08-30, n. 202207557
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Pubblicato il 30/08/2022
N. 07557/2022REG.PROV.COLL.
N. 02454/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2454 del 2017, proposto dalla Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche - F.I.O.T.O., Barbarancia S.a.s. di Barbarancia Eusebi Paolo &C., dal Centro Ortopedico Umbro S.r.l., dal Laboratorio Ortopedico Brugnoni di Brugnoni Claudio &C. S.a.s., da Pieffe Ortopedia di Paglialunga Flavio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’avvocato R E D F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Filippo Corridoni 14,
contro
- la Regione Umbria, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Rita Gobbo con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
- il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata
ex lege
presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per l’Umbria, n. 616 del 19 settembre 2016, resa inter partes , concernente la regolamentazione tariffe e dei prezzi di acquisto dei dispositivi protesici con obbligo di accettazione riduzione del 20% al fine di mantenere l’iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori di protesi ortesi e ausili a nome e per conto del s.s.n.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria, del Ministero dell’economia e delle finanze nonché del Ministero della salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria del giorno 21 giugno 2022, svoltasi in collegamento da remoto attraverso videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”, il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 353 del 2015, proposto innanzi al T.a.r. per l’Umbria, la Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche - F.I.O.T.O., nonché la società Barbarancia S.a.s. di Barbarancia Eusebi Paolo &C., il Centro Ortopedico Umbro S.r.l., il Laboratorio Ortopedico Brugoni di Brugoni Claudio &C. S.a.s. e la Pieffe Ortopedia di Paglialunga Flavio, quali Aziende fornitrici di protesi ortesi e ausili, avevano chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
a ) della deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 23 marzo 2015, con la quale si è stabilito, al punto 3), di applicare così come previsto al comma 1 dell’art. 8, d.m. n. 332/99 una riduzione del 20% sulle tariffe previste per la fornitura degli aggiuntivi inseriti nelle classi di presìdi, ed al punto 4) una dichiarazione di accettazione della riduzione delle tariffe così come previsto al precedente da parte delle aziende fornitrici inserite nell’elenco regionale, da inviare alla direzione regionale salute coesione sociale entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione, ossia entro l’8 maggio 2015, con la specificazione che “ tale dichiarazione rappresenta requisito necessario per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale delle aziende che forniscono protesi ortesi e ausili in nome per conto del SSR ”;
b ) della deliberazione della Giunta Regionale n. 527 del 20 aprile 2015, che ha integrato la precedente DGR n. 332/15, con la precisazione che la riduzione del 20% sulle tariffe previste per la fornitura degli aggiuntivi inseriti nelle classi di presìdi di cui all’allegato 1) elenco l) del d.m. n. 332/99 va estesa anche agli accessori inseriti sempre del medesimo elenco.
2. A sostegno del ricorso avevano dedotto l’impossibilità per le Regioni di intervenire sul nomenclatore tariffario e l’incompatibilità della nuova tariffa con la tutela del diritto alla salute.
3. Costituitasi la Regione Umbria in resistenza, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:
- il fatto che “ il nomenclatore tariffario non sia mai stato aggiornato dopo la prima proroga, non priva le regioni del potere di intervenire sulle tariffe dei presidi sanitari ”;
- “ l’omesso esercizio del potere di intervento statale sul regime tariffario non più paralizzare quello regionale ove i costi dei dispositivi a carico del servizio sanitario non siano più coerenti non le risorse disponibili ”.
5. Avverso tale pronuncia i medesimi ricorrenti hanno interposto appello, notificato il 16 marzo 2017 e depositato il 5 aprile 2017, articolando due motivi di gravame (pagine 6-9) così rubricati:
I) Violazione e falsa applicazione: degli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, del D.M. Sanità 27 agosto 1999 n. 332;dell’Intesa Stato — Regioni del 10 luglio 2014. Carenza dei presupposti. Disparità di trattamento. Eccesso di potere , in quanto, in base agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, del D.M. 27 agosto 1999 n. 332 del Ministero della Sanità, le Regioni non potrebbero ridurre unilateralmente le tariffe già legittimamente fissate in sede di prima applicazione del regolamento se non contrattando con i fornitori dei dispositivi di cui all’elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture;il T.a.r. non avrebbe considerato gli impegni assunti da Stato e Regioni con il Patto per la Salute 2014 — 2016 ed il fatto che i LEA sono stati elaborati e approvati dall’Ente statale;
II) Violazione e falsa applicazione: degli articoli 3, 32, 41, 97, 117, 121 e 123 della Costituzione;del D.P.C.M. 29 novembre 2001;dell'articolo 120, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;dell'articolo 2, comma 9, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549;dell'articolo 8-sexies, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;del articolo 4 del D.M. Salute 12 settembre 2006. Eccesso di potere , in quanto la Regione Umbria avrebbe potuto legittimamente introdurre solo un regime tariffario migliorativo del livello delle prestazioni essendo la modifica peggiorativa del tariffario riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
7. In data 10 maggio 2017, il Ministero della salute si è costituito in giudizio.
8. In data 25 maggio 2017, la Regione Umbria si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’avverso gravame.
9. In data 13 marzo 2022, parte appellante ha depositato dichiarazione di persistente interesse alla decisione dell’appello.
10. In data 19 maggio 2022, parte appellata ha depositato memoria di controdeduzioni al fine di eccepire l’inammissibilità del gravame in quanto gli odierni appellanti sarebbero tutti operanti nell’ambito degli ausili “ ortopedici ” mentre la DGR n. 527/2015 riguarda la riduzione del 20% delle tariffe per quanto concerne i cc.dd. “ accessori ”, che, come risulta dall’allegato al D.M. n. 332/1999, vengono forniti solo dalle Aziende audioprotesiche. Nel merito ha evidenziato il mancato aggiornamento delle tariffe dopo il D.M. n. 332/1999, le quali quindi risultano eccessive rispetto ai costi ridotti per effetto dell’evoluzione tecnica, e che l’art. 9 prevede che si contrattino con i fornitori solo le modalità e le condizioni delle forniture e non certamente le “ tariffe ”, che vengono stabilite unilateralmente da parte dalla pubblica Amministrazione.
11. In data 20 maggio 2022, parte appellante ha depositato a sua volta memoria conclusionale insistendo per l’accoglimento dell’appello.
12. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 21 giugno 2022, è stata trattenuta in decisione.
13. L’appello è infondato.
Va preliminarmente dato atto che parte appellante nulla ha argomentato a sostegno dell’ammissibilità del gravame alla luce di quanto eccepito da controparte in ordine al fatto che si tratterebbe di aziende che operano nel campo ortopedico invece che audioprotesico. Del resto la contestazione appare avvalorata dalla stessa denominazione delle aziende appellante essendo ivi riportata la locuzione “ Ortopediche ” o analoghe. Ad ogni modo, ritiene il Collegio di soprassedere alla disamina di tale eccezione per transitare alla disamina del merito del gravame disvelando questo la sua infondatezza.
13.1 Col primo mezzo, l’appellante deduce che la Regione sarebbe incorsa nella violazione degli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, del D.M. 27 agosto 1999 n. 332 del Ministero della Sanità peraltro anche indebitamente incidendo sugli impegni assunti a livello statale ivi compresi i LEA (livelli essenziali di assistenza). L’infondatezza del rilievo si deve al fatto che la normativa richiamata non esclude il potere delle Regioni di provvedere all’aggiornamento delle tariffe. Come controdedotto da parte appellata, infatti, la formula dell’art. 9 del D.M. n. 332/1999 non discorre di tariffe in sede di consultazione con i fornitori. Essa prevede, infatti, che “ le regioni e le aziende sanitarie locali, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all’elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture ”.
Per quanto riguarda il nomenclatore tariffario non può escludersi, come correttamente osservato dal T.a.r., la necessità di aggiornare le tariffe per l’acquisto degli “ accessori ” e degli “ aggiuntivi ” indicati nelle classi previste nell’allegato 1) elenco 1) del D.M. n. 332/99, proprio per le loro caratteristiche di dispositivi personalizzabili il cui prezzo d’acquisto non è determinato con “ procedure pubbliche d’acquisto espletate secondo la normativa vigente ” (cfr. art. 8, comma 2). Né tale aggiornamento risulta interdetto dall’art. 8, comma 1, del D.M. 332/99, in quanto si limita a statuire che la riduzione delle tariffe possa essere effettuata in sede di “ prima applicazione ” del decreto stesso ma nulla prevede per le fasi successive. Ad opinare nel senso auspicato da parte appellante eventuali più economiche modalità di approvvigionamento dei dispositivi, non avendo refluenza sul servizio sanitario regionale, si tradurrebbero in un indebito vantaggio per i fornitori.
13.2 Infondato è quindi anche il secondo mezzo, col quale si lamenta una non consentita invadenza da parte regionale delle competenze riservate allo Stato, proprio in considerazione del visto tenore della disciplina di riferimento che appunto valorizza il ruolo normopoietico delle amministrazioni regionali.
14. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
15. Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo, applicando i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.