Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-06, n. 202208556
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Testo completo
Pubblicato il 06/10/2022
N. 08556/2022REG.PROV.COLL.
N. 09653/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9653 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Agresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palmi, via Isonzo, 6;
contro
Comune di Palmi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Concetta D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Capo -OMISSIS- Comune di Palmi -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Salmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento delle determine n.-OMISSIS-, pubblicata nel Registro Settore del Comune di Palmi, e n. -OMISSIS-, pubblicata nel Registro Generale dello stesso Comune, emesse dal dott. -OMISSIS-, Capo -OMISSIS- del Comune di Palmi, con le quali, rispettivamente, veniva approvata la graduatoria definitiva per la selezione pubblica per un tirocinio formativo riservato ai lavoratori disabili e veniva dichiarato vincitore della selezione l’ing. -OMISSIS- <nonché degli atti ad essa propedeutici e successivi con la riformulazione della graduatoria per la detta selezione>.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palmi e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 settembre 2022 il Cons. Diana Caminiti e trattenuta la causa in decisione sulla base dei soli scritti difensivi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La dott.ssa -OMISSIS- ha interposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria n.-OMISSIS- con cui era stato rigettato il ricorso da Ella proposto avverso la determine emesse dal Comune di Palmi il 31 maggio 2017, pubblicate nel Registro Settore del Comune di Palmi il -OMISSIS- e nel Registro Generale del Comune di Palmi il 31 maggio -OMISSIS-, con la quali è stata rispettivamente approvata la graduatoria definitiva per la selezione pubblica per un tirocinio formativo riservato ai lavoratori “ disabili ”, nell’ambito della convenzione di cui all'art. 11 della Legge n. 68 del 12/03/1999 stipulata con la Provincia di Reggio Calabria e dichiarato vincitore della selezione -OMISSIS-, e gli atti ad essa propedeutici e successivi con richiesta di riformulazione della graduatoria.
2. Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti risulta quanto di seguito specificato.
2.1. La dott.ssa -OMISSIS- proponeva reclamo avverso la graduatoria provvisoria che la vedeva collocata al terzo posto, con un punteggio complessivo pari a n. 43 punti, assumendo la violazione dell’art. 6 del bando, per la mancata attribuzione di n. 10 punti per gli attestati da Lei prodotti.
La commissione, riunitasi al fine di valutare il reclamo, in data 31 maggio 2017, con il verbale n. 4 riteneva di prendere in considerazione, per tutti i candidati, solo gli attestati relativi ai corsi di formazione attinenti al posto messo a concorso, riducendo pertanto sia il punteggio attribuito all’ing. -OMISSIS- (rideterminato in 44 punti complessivi), sia quello attribuito alla ricorrente, pari a 41 punti, a seguito della riduzione del punteggio relativo agli attestati da 6 a 4 punti. Le posizioni in graduatoria dei primi tre candidati sono rimaste pertanto invariate.
All’esito della rinnovata valutazione, con la determina n. -OMISSIS-, veniva approvata la graduatoria definitiva. Il Comune, con nota del 5 giugno 2017, comunicava alla -OMISSIS- il mancato accoglimento del reclamo, ritenendo rilevanti solo gli attestati relativi ai corsi di formazione attinenti al posto messo a concorso, in conformità al deliberato della commissione di concorso.
2.2. La determina di approvazione della graduatoria del concorso ed i relativi atti presupposti e consequenziali sono stati pertanto impugnati innanzi al T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, articolando un unico motivo di ricorso, rubricato violazione di legge ed eccesso di potere per errata applicazione dell’art. 6 del bando di concorso, ovverosia per violazione dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel bando. La ricorrente lamentava, in particolare, la violazione della clausola del bando che prevedeva l’attribuzione di un punto per ogni attestato di formazione, sino a un massimo di dieci punti. Pertanto, la commissione, a suo dire, avrebbe dovuto riconoscerle 10 punti, essendo stati prodotti n. 20 attestati di formazione, laddove il suddetto organo, all’esito del reclamo, le aveva riconosciuto solo quattro punti, considerando rilevanti i soli attestati aventi ad oggetto materie attinenti al posto da ricoprire.
2.2.1. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Palmi e l’ing. -OMISSIS-, nominato vincitore, concludendo per la reiezione del ricorso.
2.2.3. Il controinteressato con controricorso ha inoltre in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, sulla base del rilievo che la giurisdizione amministrativa si arresterebbe agli atti di approvazione della graduatoria concorsuale, non potendo investire gli atti successivi e segnatamente la delibera di proclamazione del vincitore, in quanto relativa al diritto all’assunzione.
3. Il Tar adito con la sentenza oggetto dell’odierno appello ha rigettato il ricorso, sulla base dei seguenti rilievi: “ Pur non potendosi disconoscere l’incontestabile principio della inderogabilità della lex specialis della procedura, deve tuttavia rilevarsi che, all’assai scarna previsione del citato art. 6, si accompagna la norma di rinvio di cui all’art. 14 del bando, per il quale, per quanto non espressamente previsto dal bando stesso, valgono le norme vigenti in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
Il rinvio deve intendersi riferito, in primo luogo, alla normativa interna in tema di concorsi pubblici, ossia al regolamento comunale per le procedure concorsuali, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS-.
Questo stabilisce, all’art. 26, co. 4, lett. c), con riferimento alla valutazione dei titoli – tra cui è espressamente menzionata la partecipazione a corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento – che questi “sono valutabili interamente se assumono rilevanza ed attinenza ai fini dello svolgimento delle funzioni del posto messo a procedura selettiva; sono valutabili in misura ridotta i titoli non attinenti”.
Dunque, la commissione, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non era tenuta ad attribuire un punto per