Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-03-20, n. 201901828

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-03-20, n. 201901828
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901828
Data del deposito : 20 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2019

N. 01828/2019REG.PROV.COLL.

N. 07537/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7537 del 2016, proposto dalla signora S B, rappresentata e difesa dall'avvocato C T, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. S V, in Roma, via R. Calzini, 18,

contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
il Comando Militare Autonomo della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio,
il signor F S, non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, Sezione II, n. 449 del 23 maggio 2016, resa tra le parti, concernente il diniego d’istanza di accesso ai documenti relativi alla copia dei tabulati delle somme erogate a titolo di indennizzo ex art. 15 l. 898 del 1976.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 il Consigliere Giovanni Sabbato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sardegna, Sezione II, la signora S B, avendo instaurato un giudizio civile di separazione nei riguardi del proprio coniuge signor F S ai fini del conseguimento di quanto dovuto per il mantenimento dei figli minori, ha chiesto l’accesso ai tabulati predisposti dal Comando Militare Autonomo della Sardegna “… relativi a tutte le somme da erogarsi dal sig. F S a titolo di indennizzo ex art. 15, l. 898/1976, anche relative ad annualità precedenti al 2015, purché non ancora corrisposte ”.

2. L’impugnata sentenza - resa dal T.a.r. per la Sardegna, Sezione II, n. 449 del 23 maggio 2016 - nella resistenza del Ministero della difesa, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere evidenziando che “ La tabella è stata, comunque, poi rilasciata dal Comando Militare ”.

3. La signora Basciu ha interposto appello, notificato il 23 settembre 2016 e depositato il 3 ottobre 2016, evidenziando che la documentazione, depositata agli atti del giudizio di primo grado a cura del Ministero, non sarebbe satisfattiva del rappresentato interesse ostensivo non essendo dato comprendere quali somme sarebbero spettanti al coniuge signor F S, che esercita l’attività di pesca, ai sensi di quanto statuito dall’art. 332, comma 6, del D.Lgs. n. 66 del 2010, secondo cui gli indennizzi per lo sgombero di specchi d’acqua interessati da esercitazioni militari sono destinati ai lavoratori.

4. In data 19 ottobre 2016, si è costituito il Ministero della difesa con memoria di stile.

5. In data 18 gennaio 2019, la difesa erariale ha depositato documentazione ritenuta utile ai fini della decisione.

6. Alla Camera di Consiglio del 28 febbraio 2019, il ricorso è stato introitato in decisione.

7. Giova preliminarmente rilevare che la difesa erariale ha depositato, nelle more della trattazione della causa, la relazione del Comando Militare Autonomo della Sardegna del 22 marzo 2016, ove è precisato (pagina 4) l’esatto ammontare dell’indennizzo dovuto per il periodo di imbarco del signor F S, che “ ammonta a Euro 3.246,42 per le esercitazioni militari svolte nell’anno 2014 ”.

8. Orbene, le precise indicazioni contenute in tale relazione devono reputarsi idonee a soddisfare l’interesse ostensivo sotteso alla domanda di accesso, di guisa che l’appello in esame, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014;
sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, co. 5, 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, c.p.a.), deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

9. Sussistono le condizioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

10. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, il Ministero della difesa, essendo l’interesse ostensivo stato soddisfatto soltanto in corso di giudizio.

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