Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-20, n. 201701244

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-20, n. 201701244
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701244
Data del deposito : 20 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2017

N. 01244/2017REG.PROV.COLL.

N. 08780/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8780 del 2016, proposto da:
A T D M, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Dell'Anna , D S P C.F. PRRDDS76L22B180W, domiciliato ex art. 25 cpa presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n. 00824/2016, resa tra le parti, concernente statuizione sulle spese del giudizio relativo all'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n.212/2014 emesso dalla corte di appello di potenza - equa riparazione - corresponsione somme - (legge pinto)


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 il Cons. A A e uditi per le parti gli avvocati Dell'Anna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’appello in esame è stato notificato al Ministero nella sede e all’Avvocatura distrettuale di Potenza.

Esso è quindi inammissibile.

In base al combinato disposto dell'articolo 144, primo comma, c.p.c. e dell'articolo 11, terzo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1 della L. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10, terzo comma, della L. n. 103 del 1979), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati a pena di nullità presso l’Avvocatura stessa.

In particolare la notifica va fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto abbia sede l'Autorità giudiziaria adita ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede a Roma.

Ne consegue che, se la notifica dell'appello proposto avverso la sentenza di un TAR abbia avuto luogo presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui abbia sede il Tribunale, la notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso, ove l'Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità con la propria costituzione in giudizio (trovando applicazione, sotto quest'ultimo profilo, il principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.: cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2014, 3260).

Non si applica invece nel processo amministrativo l'art. 291, primo comma, del c.p.c., che consente di sanare ex tunc la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, attraverso la fissazione di un termine da parte del giudice. ( III sez. n. 5307 del 2016).

Nel caso in esame il Ministero non si è costituito e pertanto, per le ragioni che precedono, l'appello va dichiarato inammissibile.


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