Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-05-30, n. 201601292
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Numero 01292/2016 e data 30/05/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 4 maggio 2016
NUMERO AFFARE 07752/2012
OGGETTO:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Associazione Nazionale Guardie per L'Ambiente - Laterza Pasquale, contro Regione Puglia, avverso il silenzio- rigetto sull’istanza d’iscrizione al registro regionale delle Associazioni di “promozione sociale” ;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 11496 del 10/09/2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere S F;
Premesso in fatto:
Con l’odierno ricorso l’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza d’iscrizione nel Registro delle Associazioni di “promozione sociale” – APS -.
Deduce, nella sostanza, il diritto all’iscrizione, non avendo il Comune di Corato, a cui spetta il procedimento istruttorio, rilevato alcuna incompatibilità tra l’iscrizione anzidetta e quella nel registro delle “organizzazioni di volontariato”sulla base della normativa regionale – LR n.39/2007 -, non recante divieti in tal senso.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riferito sulla vicenda con apposita relazione, rilevando come la Regione Puglia abbia rigettato la domanda, in quanto carente dei requisiti previsti dalla legge e in particolare evidenziando che:
- era stata accertata una carenza documentale connessa al mancato deposito: dell’atto costitutivo, della relazione sulle attività associative prevalenti, dell’elenco, completo dei dati identificativi, dei soggetti ricoprenti cariche associative;
- l’associazione avrebbe dovuto allegare lo statuto dell’associazione locale, ai sensi dell’art. 3 della LR. n. 39/2007;
- lo statuto poi presentato appariva carente dell’espressa qualificazione di A.P.S., necessaria anche ai fini del riconoscimento di ONLUS, da parte dell’AGENZIA delle. Entrate ed inoltre esso non rimarcava il fine dell’Associazione, con riferimento allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi .
Considerazioni di diritto:
I chiarimenti forniti dal Ministero riferente, anche a seguito di parere interlocutorio, appaiono esaurienti ai fini della definizione del ricorso.
Invero si evince dalla relazione e se ne ricava conferma dagli atti che la domanda originariamente prodotta dall’Associazione, fosse carente della documentazione necessaria ad istruire e concludere il procedimento, sicché costituiva preciso obbligo della Regione non provvedere sull’istanza in assenza dei documenti attestanti i requisiti richiesti dalla legge regionale.
Peraltro l’Associazione neppure ha dato riscontro ad una nota di richiesta della Regione, d’ integrazione della documentazione a suo tempo presentata, addirittura affermandone la strumentalità.
La lamentata circostanza prospettata dalla ricorrente, secondo cui le inadempienze documentali non sarebbero state, in un primo tempo, evidenziate, non esimeva la Regione dal sollevare l’anzidetto aspetto ad una più accurata disamina.
Ne discende che in tale situazione, la Regione Puglia non aveva alcun obbligo giuridico di provvedere sull’istanza, stante la grave incompletezza documentale di quest’ultima, carenza non emendata dall’Associazione, neppure a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione.
Consegue a quanto detto che il ricorso, in quanto infondato, debba essere respinto.