Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-07-25, n. 201905267

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-07-25, n. 201905267
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905267
Data del deposito : 25 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2019

N. 05267/2019REG.PROV.COLL.

N. 01228/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2013, proposto dal signor P C, rappresentato e difeso dagli avvocati F P, A M, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Cozzi in Roma, via Crescenzio, 42;

contro

Regione Marche-Giunta Regionale -Servizio Agricoltura,Forestazione e Pesca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L D I e M R, con domicilio eletto presso lo studio M R in Roma, via Domenico Morichini n. 41;

per la riforma

della sentenza del Tar Marche n. 387 del 7 giugno 2012, che ha respinto il ricorso proposto avverso i decreti emessi dal Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Regione Marche, nn. 29-510 e 30-510 del 19 febbraio 2009, nella parte in cui hanno disposto la decadenza totale dell’annualità 2006 e il recupero di somme indebitamente percepite per le annualità 2004-2005 relativamente alle Misure F2-bis ed E.


Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Vista la memoria depositata dalla Regione Marche in data 15 marzo 2019;

Viste le memorie depositate dal signor P C in date 14 e 25 marzo 2019;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il Cons. G F e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Marche il signor P C ha impugnato i decreti nn. 29-510 e 30-510 del 19 febbraio 2009, emessi dal Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Regione Marche in sede di verifica relativa alle domande di adesione ai fondi comunitari per l’annualità 2006, nella parte in cui hanno disposto la decadenza totale dall’aiuto rispettivamente per la misura F2bis (bando approvato con decreto n.6 del 8/1/2004) e la misura E (bando approvato con DGR n. 1141/2003, decreto n. 348/2004, decreto n. 332/2005, decreto n. 221/2006 rispettivamente per le annualità 2003-2004-2005-2006) del Piano di Sviluppo Rurale per l’annualità 2006 “in seguito alla riduzione della superficie eleggibile a premio” e il recupero di somme indebitamente percepite per le annualità 2004-2005.

La ditta C ha aderito alla misura F2bis nell’anno 2004 con domanda n. 26095 prot. n. 1 del 26 febbraio 2004 e poi con domanda n. 42147, prot. n. 325 del 15 luglio 2005 per l’anno 2005 e domanda n. 64790593020, prot. n. 185454/10 del 7 agosto 2006 per l’anno 2006.

La domanda relativa all’anno 2006 è stata estratta a controllo, che si è esteso a tutte le domande di contributo ai sensi del Reg.Ce n. 1257/99 e n. 445/2000.

La ditta C ha altresì aderito alla misura E nell’anno 2003 con domanda n. 24489, prot. n. 2675/5 dell’1 settembre 2003, e poi con domanda n. 34691, prot. n. 71 del 29 luglio 2004 per l’anno 2004, con domanda n. 43843, prot. n. 31 del 9 agosto 2005 per l’anno 2005 e domanda n. 64740591645, prot. n. 185398/4 del 7 agosto 2006 per l’anno 2006.

Anche in questo caso la domanda relativa all’anno 2006 è stata estratta per il controllo, che è stato esteso a tutte le annualità.

A seguito di detti controlli la Regione ha accertato una differenza tra la superficie dichiarata nelle rispettive domande (pari a 46,70) e quella effettiva accertata (pari a 36,22), superiore al 20% per l'anno 2006, con conseguente totale decadenza dai contributi richiesti, mentre per gli anni 2004 e 2005, essendo tale discordanza inferiore alla suddetta percentuale del 20%, ha imposto il recupero delle somme considerate non spettanti. Sono state altresì inflitte penalizzazioni per la mancata conduzione bio-logica dell'attività agricola.

Con sentenza n. 387 del 7 giugno 2012 il Tar Marche ha respinto il ricorso, condivi¬dendo il sistema di calcolo della superficie utilizzato dalla Regione.

2. Avverso detta sentenza il signor C ha proposto appello, notificato 21 gennaio 3013 e depositato il successivo 20 febbraio.

Ha dedotto in primo luogo l’erroneità della decisione del Tar di effettuare una consulenza

tecnica d’ufficio.

Nel merito ha affermato che, contrariamente a quanto asserito dal giudice di primo grado, neanche la Regione ha esibito una documentazione specifica, da cui si evinca che sulla superficie in esame la tara è superiore al 20%. Ha aggiunto che le foto, che a parere del Tar avrebbero avuto decisiva rilevanza per dimostrare l'inutilizzabilità della porzione di terra in questione perché indipendentemente dalla percentuale boschiva (non meglio specificata) ne provavano una costituzione morfologica eccessivamente scoscesa, non hanno alcun tipo di riferimento obiettivo atto a dimostrare inequivocabilmente che si riferiscono proprio alla particella in uso all’appellante.

Inoltre la Regione Marche, pur avendo esperito una procedura di controllo comprensiva di un sopralluogo sul posto e avendo spiegato i metodi usati al fine di effettuare tale controllo, non ha comunque giustificato la discordanza dei dati acquisiti rispetto a quelli forniti dai sistemi informativi dell'Agea (banca dati Sian), a cui tra l'altro si sarebbe dovuta adeguare, visto che i sistemi usati per effettuare tali procedure sono forniti dall'Agea e tratti dai suoi portali informativi. In altri termini, la Regione non ha spiegato il motivo per cui, pur utilizzando i descritti sistemi di misurazione, ha applicato sul quel territorio una tara pari al 38% anziché non quella del 20%.

3. Si è costituita in giudizio la Regione Marche, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, dell’appello.

4. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Una breve ricostruzione dei fatti oggetto della controversia è necessaria al fine del decidere.

L’Azienda agricola C aveva aderito alla misura F2bis (Azioni per la condizione di terreni agricoli secondo tecniche di agricoltura biologica) per gli anni 2004 – 2006 e alla misura E (Indennità compensativa) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) per gli anni 2003 – 2006 (Regolamento Ue n. 1257/99).

A seguito di controlli è stata accertata la mancata corrispondenza della superficie eleggibile a premio relativa a porzione (di ha 28) della particella n. 23 del Foglio 1 ubicata in Comune di Esanatoglia condotta dall’Azienda in affitto. Lo scostamento rilevato risultava essere superiore al limite consentito del 20%.

A seguito di riesame richiesto dall’Azienda l’Amministrazione ha valutato la nuova misurazione delle superfici aziendali sia con riferimento alla misura F2bis che alla misura E essendo relativi alla medesima superficie e, in parziale accoglimento delle osservazioni formulate, ha redatto un nuovo verbale di controllo in itinere per la misura F2bis ed un nuovo verbale per la misura E in sostituzione di quelli precedentemente notificati unitamente agli atti di contestazione n. 42/2008 e n. 44/2008.

In particolare per la misura F2bis sono state registrate le seguenti anomalie: a) annualità 2006: superficie richiesta ha 46.70, superficie accertata ha 36.22 (precedente accertamento ha 33.04), con un discostamento del 28.93%;
essendo superiore al 20% è stata confermata la decadenza totale;
b) annualità 2005: recupero di somme indebitamente percepite e soggette a sanzione ex lege 898/86 pari ad € 1.440,78 corrispondente ad una differenza di superficie accertata di ha 12.21 (precedente accertamento € 1.852,84 per ha 15.70);
oltre al recupero di € 204.06, calcolato rispetto alla superficie di ha 0.25 coltivato a vigneto con metodo convenzionale anziché biologico;
c) annualità 2004: recupero di somme indebitamente percepite e soggette a sanzione ex lege n. 898 del 1986 pari ad € 1.486,06, corrispondente ad una differenza di superficie accertata di ha 12.57 (precedente accertamento € 1.896,26 per ha 16.07);
oltre al recupero di € 205.00, calcolato rispetto alla superficie di ha 0.25 coltivato a vigneto con metodo convenzionale anziché biologico;
d) in ordine alla fattura n. 48 del 29 novembre 2004 relativa al costo di redazione del progetto, è stato disposto il recupero di € 256.40, pari alla differenza tra l’importo di € 980.80 già erogato ed € 654.40 spettante sulla base della superficie ammessa.

Per la misura E sono state registrate le seguenti anomalie:

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