Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2021-08-02, n. 202104300

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2021-08-02, n. 202104300
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104300
Data del deposito : 2 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2021

N. 05300/2021 REG.RIC.

N. 04300/2021 REG.PROV.CAU.

N. 05300/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5300 del 2021, proposto dalla società Editrice 21 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

della società Quenza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marzia Amiconi e Mauro Amiconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mauro Amiconi in Roma, viale G. Mazzini, n. 88;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5203/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico e della società Quenza S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore alla camera di consiglio del 29 luglio 2021 (svolta nel rispetto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. S T;


Rilevato che , allo stato degli atti ed all’esito di una delibazione necessariamente preliminare della documentazione prodotta non emergono, ictu oculi , elementi utili a sostenere la domanda cautelare, siccome proposta, sotto il profilo del periculum in mora , tenuto conto che il paventato pregiudizio ha natura patrimoniale e quindi esso assume una evidente caratteristica di agevole ristorabilità;

Ritenuto, conseguentemente, che la domanda cautelare proposta non può essere accolta e che, nondimeno, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

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