Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-01-09, n. 201300080

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-01-09, n. 201300080
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300080
Data del deposito : 9 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10460/2010 REG.RIC.

N. 00080/2013REG.PROV.COLL.

N. 10460/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10460 del 2010, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferdinando Scotto e dall’Avv. F L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Alessandro III, 6;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I-bis, n. 217 dd. 13 gennaio 2010, resa tra le parti e concernente irrogazione di sanzione della perdita del grado con contestuale cessazione della ferma volontaria e collocazione in congedo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l’appellante Angelo G l’Avv. Alessio Petretti in sostituzione dell’Avv. F L e per l’appellato Ministero della Difesa l’Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellante, Sig. Angelo G, espone di aver prestato servizio militare quale Carabiniere in ferma volontaria presso la Stazione Carabinieri di Milano – Porta Magenta.

Durante tale servizio il Comandante della Stazione medesima venne interessato dal titolare di un’agenzia di viaggi in merito al comportamento del G, il quale aveva pagato un biglietto aereo mediante un assegno tratto su di un conto corrente bancario che risultava essere stato aperto con documenti falsi.

I successivi accertamenti svolti al riguardo consentirono di accertare che il G, all’atto dell’accensione del conto anzidetto, fornendo generalità diverse dalle proprie, aveva esibito con dati contraffatti la patente militare di guida, il certificato unico dipendente (CUD) e un’attestazione di servizio sottoscritta dallo stesso Comandante della Stazione di Milano – Porta Magenta.

Il G, inoltre, risultava protestato per un importo pari a circa € 293.000,00.-

In dipendenza di ciò, il G è stato denunciato all’autorità giudiziaria ordinaria, nonché alla Procura militare, per i reati di truffa (art. 640 c.p.), falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificazioni (art. 477 c.p.), omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.)., falso in foglio di via e simili (art. 220 c.p.m.p.) e, con riferimento all’art. 615-ter c.p., di indebito uso delle informazioni e dei dati memorizzati nella banca dati interforze degli organi di Polizia (SDI).

La Procura Militare ha inoltre trasmesso alla Procura della Repubblica di Milano gli atti relativi all’ipotesi di reato di falsificazione di documenti (art. 482 c.p.), segnatamente riferiti a quelli utilizzati per l’accensione del conto corrente, nel mentre per altre ipotesi delittuose ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Napoli.

Con sentenza n. 07/2715 del 13 dicembre 2007, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e divenuta irrevocabile in data 4 gennaio 2008, il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano ha comminato al G la pena di mesi tre di reclusione, sospesa e sostituita con la multa di € 3.420,00.- con riguardo ai reati di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.) e di falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)

Va comunque sin d’ora rilevato che i reati per i quali è stata applicata l’anzidetta pena traggono origine, come esposto dallo stesso G, dalla circostanza che il padre di questi, Gennaro G era vessato da gravi minacce da parte di taluni creditori usurai, in ordine alle quali pende a tutt’oggi sub R.G. N. 43537/06 un fascicolo penale presso la Procura della Repubblica di Napoli: minacce rese – tra l’altro – ben concrete in data 27 dicembre 2007 allorquando la Sig.ra Margherita G, sorella dell’attuale appellante, venne aggredita e ferita da tale A C, facente parte dell’anzidetto gruppo di usurai.

Tale episodio è stato denunciato dalla vittima all’autorità giudiziaria.

Nondimeno lo stesso appellante, “in evidente stato di coercizione psicologica ed al solo fine di aiutare il padre ad accedere ad ulteriori prestiti, impossibili da ottenere per l’assenza di idonee garanzie, vista anche la pendenza di ratei insoluti dei pregressi prestiti, produsse” ad un’agenzia di banca in Milano “documentazione “corretta nella data di nascita” (cfr. pag. 20 dell’atto introduttivo del presente giudizio).

In dipendenza dell’avvenuta pronuncia del giudice penale, il Comandante della Regione Carabinieri Lombardia ha disposto in data 28 aprile 2008 un accertamento disciplinare nei confronti del G.

Questi è stato sottoposto al giudizio della Commissione di disciplina, la quale nella seduta del 31 luglio 2008 ha ritenuto l’incolpato “non meritevole di conservare il grado” e, pertanto, con determinazione del Ministero della Difesa dd. 21 agosto 2008 è stata irrogata al medesimo G la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione con contestuale cessazione della ferma volontaria e collocamento in congedo.

1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 10559 del 2008 innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, il G ha chiesto l’annullamento di tale determinazione del Ministero della Difesa e di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresi il giudizio della Commissione di disciplina e il provvedimento di accertamento disciplinare adottato dal Comandante della Regione Carabinieri Lombardia.

Il ricorrente ha dedotto al riguardo e sotto più profili l’avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 34 e 37 dell’allora vigente L. 18 ottobre 1961 n. 1168, violazione e falsa applicazione dell’art. 33 c.p.m.p., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e sproporzione tra illecito compiuto e sanzione irrogata, nonché l’avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 120 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per violazione dei relativi termini.

Il G, nell’assumere come la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non possa essere equiparata ad una sentenza di condanna, ha censurato l’illegittimità degli atti impugnati in quanto fondati unicamente sul presupposto della intervenuta sentenza patteggiata.

A suo avviso, pertanto, non solo difettavano i presupposti previsti per l’applicazione della sanzione della perdita del grado e della cessazione dalla ferma volontaria, ma era ben ravvisabile un difetto di motivazione, in quanto essa risultava espressa con mere formule di stile e, comunque, essendo la stessa priva di idonee argomentazioni in relazione alla memoria difensiva da lui presentata in sede di procedimento disciplinare.

Sempre secondo il G, l’Amministrazione Militare si sarebbe di fatto limitata a recepire l’affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza di patteggiamento, senza compiere alcuna ponderazione delle peculiarità della fattispecie.

Inoltre – come detto innanzi – secondo il ricorrente in primo grado risultavano nella specie violati i termini contemplati dagli artt. 110 e 120 del T.U. approvato con D.P.R. 3 del 1957.

1.3. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il

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