Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-11, n. 201600596

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-11, n. 201600596
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600596
Data del deposito : 11 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01665/2014 REG.RIC.

N. 00596/2016REG.PROV.COLL.

N. 01665/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2014, proposto da:
B P, rappresentata e difesa dall'avv. D T, con domicilio eletto presso D T in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina n. 19;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa per legge dall'S R, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27;
Astral - Azienda Strade Lazio - Spa, rappresentato e difeso dagli avv. S M, L Z, con domicilio eletto presso Massimo Zampini in Roma, Via Flaminia n. 357;

nei confronti di

Delta Lavori Spa, non costituita;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 10615/2013, resa tra le parti, concernente proroga dei termini di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera "nodo di Squarciarelli" - risarcimento danni;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Astral - Azienda Strade Lazio - Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Tomasssetti e Tristano, in dichiarata delega di Zeppieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La signora B P è proprietaria di alcuni fondi interessati dalla procedura espropriativa riguardante la realizzazione dell’intervento denominato “Collegamento Villa Senni, Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa”, IV stralcio funzionale del progetto generale di razionalizzazione del c.d. “nodo Squarciarelli”.

Con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0190 del 19 maggio 2011 fu disposta la proroga dei termini di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Adito dall’interessata il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rilevato la illegittimità e nullità del decreto di proroga per omissione dell’avviso di avvio del procedimento agli interessati e per essere stato adottato in carenza di potere dopo la scadenza del termine precedente.

Per l’effetto il Tribunale ha infine ordinato all’Amministrazione regionale di provvedere, disponendo l’acquisizione dei beni a norma dell’art. 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 o restituendoli.

La signora P ha interposto appello contro la sentenza, contestando l’applicabilità al caso in esame dell’art. 42 bis del quale ha eccepito comunque l’incostituzionalità.

L’appellante ha poi domandato il risarcimento dei danni patiti.

Si è costituita in giudizio l’Astral la quale propone appello incidentale contro il capo della sentenza che ne ha dichiarato la responsabilità ( solidale con la Regione) ai fini risarcitori.

Si è costituita in resistenza la Regione Lazio.

Con decreto del direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative n. G04268 del 2 aprile 2014 le aree controverse sono state acquisite al patrimonio indisponibile della Regione ex art. 42 bis T.U..

La signora P, che già aveva adito il TAR Lazio onde ottenere l’esecuzione della sentenza di primo grado, ha ivi impugnato tale decreto con motivi aggiunti.

Per parte sua l’Astral ha chiesto che l’appello sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce dell’intervenuto decreto di acquisizione e della sua autonoma efficacia lesiva.

La signora P ha resistito alla eccezione, rilevando che una sentenza di appello dichiarativa della inapplicabilità dell’acquisizione sanante alle opere stradali non potrebbe non influenzare il giudizio di primo grado.

Con sentenza n. 71 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità relativa all’art. 42 bis.

Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2016 gli appelli sono stati spediti in decisione.

Gli appelli sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è noto, nell'ordinario giudizio di legittimità, l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice.

Applicando questo criterio interpretativo al caso di specie deve osservarsi che la sentenza gravata – sebbene nel dispositivo abbia condannato l’Amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 42 bis – ha in realtà dichiarato che spetta all’Amministrazione regionale di eseguire una valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, a seguito della quale, ove ritenga di non restituire gli immobili ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà, in via alternativa, disporre l’acquisizione del bene.

Ne consegue che il decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis adottato dall’Amministrazione regionale – sia pure in dichiarata esecuzione della sentenza di primo grado – è in realtà appunto il frutto di una valutazione discrezionale in ordine alle alternative praticabili dopo l’annullamento degli atti della procedura ablatoria ad opera del TAR.

In altri termini la sentenza di primo grado ha riconosciuto all’Amministrazione una facoltà di scelta il cui esercizio ha portato la Regione ad adottare un provvedimento avente natura discrezionale nell’an e quindi non meramente vincolata all’esecuzione del dictum giudiziale.

Peraltro si tratta di un provvedimento che la Regione avrebbe potuto comunque adottare, per sua autonoma iniziativa, a seguito dell’annullamento degli atti della procedura ablatoria.

Il provvedimento stesso è perciò autonomamente lesivo della posizione della ricorrente la quale lo ha infatti già gravato in prime cure ed esso non potrebbe essere caducato – diversamente da come ritiene l’appellante – per effetto di una eventuale riforma della sentenza di primo grado.

Pertanto – essendo stata in effetti disposta l’acquisizione sanante ed essendo stata riconosciuta la conformità a Costituzione dell’art. 42 bis - nessuna utilità concreta potrebbe derivare alla appellante principale dalla definizione nel merito dell’impugnazione da essa proposta con conseguente improcedibilità del gravame..

Come insegna consolidata giurisprudenza, infatti, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere, costituendo una condizione dell'azione e consistendo nell'utilità concreta ed attuale ritraibile dall'azione, deve essere sussistente per tutta la durata del processo;
pertanto la declaratoria di improcedibilità può essere pronunciata al sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto che comunque muta radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e che sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente o per l'appellante qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata, anche soltanto strumentale o morale.

Anche l’appello incidentale dell’ASTRAL è improcedibile in quanto il provvedimento di acquisizione adottato dalla Regione elide le conseguenze derivanti in capo all’azienda dal riconoscimento, ad opera del TAR, della sua legittimazione passiva nel giudizio intentato dai proprietari.

Spese e onorari di questo grado del giudizio sono compensati tra tutte le Parti costituite, avuto riguardo al complessivo andamento della vicenda processuale.

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