Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-11-13, n. 202309686

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-11-13, n. 202309686
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309686
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 09686/2023REG.PROV.COLL.

N. 08832/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8832 del 2019, proposto dalla Società Forni Riuniti Valpan S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. 345/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La Società Forni Riuniti Valpan - S.p.a. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., n. 96419 del 28 giugno 2016, di non approvazione del programma di ristrutturazione aziendale da essa presentato (ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’art. 1, comma 4, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella l. 19 luglio 1994, n. 451) per il periodo 1° aprile 2015 – 31 marzo 2016, dovendo realizzare degli investimenti nella propria unità produttiva di Paliano (FR), con il conseguente collocamento di 29 dipendenti, nel periodo suindicato, in Cassa Integrazione Straordinaria.

2. La motivazione del provvedimento fa riferimento al fatto che l’impresa interessata, “ durante i 12 mesi di attuazione della C.I.G.S. per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 01/04/2015 al 31/03/2016, ha complessivamente effettuato ed effettivamente fatturato, alla data del 31/03/2016, degli investimenti pari ad € 158.726,26 al di sotto del valore medio annuo degli investimenti operati nei due anni precedenti all’avvio del programma di ristrutturazione aziendale in esame, ammontante ad € 318,198.56 e pertanto non risulta soddisfatto nella fattispecie in esame il requisito di cui all’art. 4 comma 1 lett. B del D.M. n. 31444 del 28/08/2002, secondo cui, ai fini dell’approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l’intervento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, è necessario che il valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali, previsto nel programma stesso, relativo alle unità aziendali interessate dall’intervento, inclusi i costi per la formazione e riqualificazione aziendale, sia superiore in maniera significativa al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente all’avvio del programma medesimo ”.

3. Lamentava la società ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio, che l’assunto dell’Amministrazione era inficiato dal fatto che la D.T.L. di Frosinone, nella relazione del 29 settembre 2015 posta a fondamento del provvedimento impugnato, aveva ricompreso, nel calcolo degli investimenti per opere edili effettuati nel biennio precedente, anziché nel conto economico, anche i costi che essa aveva sostenuto per il pagamento dei canoni mensili relativi al contratto di locazione finanziaria per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile asseritamente stipulato in data 29 febbraio 2012.

Deduceva la ricorrente che il suddetto contratto era stato invece stipulato in data 11 ottobre 2011, mentre la data del 29 febbraio 2012, erroneamente indicata dalla D.T.L., era in realtà quella entro la quale doveva essere ultimata – ed era stata di fatto ultimata - la ristrutturazione dell’immobile.

Ne derivava, secondo la prospettazione della ricorrente, che il suddetto contratto era relativo ad un investimento ultimato prima dell’inizio del biennio antecedente all’avvio del periodo di cassa integrazione.

Essa aggiungeva che gli investimenti per opere edili, ammontanti a complessivi € 347.562,84, erano stati calcolati, come precisato nella citata relazione della D.T.L., prendendo in considerazione le fatture relative al suddetto contratto di leasing, laddove gli unici investimenti effettuati nel biennio antecedente all’avvio del programma di ristrutturazione che potevano essere presi in considerazione ai fini della verifica del suddetto requisito erano quelli relativi ad impianti, macchinari ed attrezzature, ammontanti ad € 165.513,39, come indicato dalla stessa D.T.L., con la conseguenza che, essendo il loro valore medio pari ad € 82.756,69, esso era nettamente inferiore al valore degli investimenti effettuati nel periodo di cassa integrazione, pari come si è detto ad € 158.726,26.

Con ulteriore doglianza, la società ricorrente lamentava la carenza istruttoria e motivazionale che avrebbe inficiato il provvedimento impugnato.

4. Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 345 del 26 aprile 2019, ha respinto il ricorso.

Dopo aver premesso che “ l’articolo 4 lett. b) del D.M. 31444/2002 definisce investimenti tutte quelle operazioni sia di natura negoziale che di natura finanziaria, poste in essere da un’impresa per la specifica finalità di ammodernamento dell’intero assetto aziendale, giustificando, in tal modo, la richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale ”, ha rilevato il T.A.R. che “ in tale ampia nozione, può essere certamente ricompresa la locazione finanziaria la cui causa è generalmente individuata nella funzione di finanziamento a scopo di godimento per l’utilizzazione del bene da parte del beneficiario ”.

Ha aggiunto il T.A.R. che “ non appare irragionevole ritenere che, tali canoni, concorrono ad integrare la richiamata operazione negoziale, tesa essenzialmente alla ristrutturazione dell’azienda ricorrente. In tal senso, del resto, si è costantemente mossa la giurisprudenza che ha reiteratamente posto in evidenza che i canoni mensili pattuiti rappresentano delle prestazioni contrattuali prolungate nel tempo, finalizzate alla realizzazione di un’operazione negoziale che si è sviluppata nel tempo, tenuto conto che il rapporto di locazione finanziaria potrà definirsi estinto soltanto all’atto del pagamento dell’ultimo canone al quale seguirà eventualmente esercizio da parte dell’utilizzatore del diritto potestativo attivo di opzione all’acquisto del bene immobile in precedenza locato (Cass. civ. Sez. III, 27/07/2006, n. 17145) ”.

5. La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto dall’originaria società ricorrente.

6. Con i motivi di appello, la parte appellante lamenta in primo luogo che la sentenza appellata è inficiata da un errore materiale, laddove ha ritenuto che la definizione di investimenti contenuta nella memoria difensiva erariale corrispondesse al dettato normativo di cui all’art. 4 d.m. n. 31444/2002.

Essa deduce altresì che, come si legge nella perizia a firma del dr. O R, depositata agli atti del giudizio di primo grado, il contratto di leasing immobiliare, secondo la normativa italiana (artt. 2424 e ss. c.c.), costituisce un contratto di affitto della durata di 18 anni e come tale rientrante nelle spese correnti, altresì richiamando il recente documento pubblicato dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) che, trattando il tema della rivalutazione dei beni d’impresa, a pagina 2 così recita: “ sono esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing. Questi ultimi possono essere rivalutati solo se già riscattati, in quanto solo in tal caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice (si veda Appendice A dell’OIC 12) ”.

Espone inoltre la parte appellante che i bilanci societari e le relative note integrative, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono stati redatti coerentemente con i suddetti principi, essendo stati i canoni mensili del leasing immobiliare correttamente inseriti nei costi del conto economico.

Infine, la parte appellante riassume le allegazioni formulate a sostegno del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, innanzi già richiamate.

7. Pur dovendo darsi atto della mancata costituzione in giudizio del Ministero appellato, l’appello, ad avviso del Collegio, non è meritevole di accoglimento.

8. Deve ritenersi che, al fine di stabilire se i canoni corrisposti in esecuzione del contratto di locazione finanziaria stipulato con l’istituto di credito BNP Paribas rappresentino “ investimenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali ”, rilevanti ai fini della integrazione del requisito di cui all’art. 4, comma 1, lett. B del D.M. n. 31444 del 20 agosto 2002 (ai sensi del quale “ sono adottati i seguenti criteri per l’approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l'intervento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale: il valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali previsti nel programma, relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi i costi per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E., deve essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente l’avvio del programma stesso ”), non assumano rilievo decisivo i principi contabili sui quali fa essenzialmente leva la parte appellante, quanto piuttosto la sostanza economica dell’operazione negoziale.

Occorre al riguardo premettere che nell’accezione comune, cui deve aversi primariamente riguardo ai fini interpretativi della disposizione citata, per investimento si intende notoriamente qualunque esborso finanziario finalizzato all’accrescimento del valore del patrimonio attivo di un’impresa, sia attraverso l’incremento quantitativo dei cespiti che ne fanno parte, sia mediante il miglioramento qualitativo dello stesso: la stessa disposizione citata, del resto, riconduce al concetto de quo le spese per la formazione e riqualificazione professionale del personale, evidentemente in quanto funzionali al potenziamento ed ammodernamento della capacità produttiva dell’azienda.

9. Applicando gli esposti principi interpretativi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che i canoni di locazione corrisposti ai fini esecutivi del leasing immobiliare stipulato dalla ricorrente, proprio perché funzionali – come riconosce la stessa appellante, sulla scorta della sproporzione (per difetto) dell’importo pattuito ai fini del riscatto finale dell’immobile locato rispetto al valore che lo stesso avrà al termine del rapporto – allo “sconto” di un finanziamento finalizzato all’acquisto finale del bene, debbano essere considerati nella loro sostanziale funzionalità all’accrescimento patrimoniale dell’impresa, sebbene in una più ampia prospettiva temporale correlata alla durata complessiva del rapporto di finanziamento.

Come invero chiarito dallo stesso perito di parte, dott. O R, nella relazione depositata agli atti del giudizio di primo grado, nel cd. leasing traslativo – cui secondo la stessa appellante deve essere ricondotta la fattispecie in esame – “ i canoni, oltre ad essere il corrispettivo dell’uso, scontano anche il prezzo del bene nella previsione del suo acquisto da parte dell’utilizzatore ”, atteso che, come riconosciuto dalla giurisprudenza civile, “ il canone viene fissato non solo in relazione all’uso, bensì anche in relazione al prezzo del bene stesso in quanto questo per sua natura conserva il suo pregio nonostante l’uso ed il trascorrere del tempo (Cass. Civ., sentenza 13 dicembre 1989, n. 5573 e più di recente sentenza 4 luglio 1997, n. 6034) ”, con la conseguenza che “ il canone non può considerarsi come mero corrispettivo del bene dato in locazione, ma rappresenta altresì lo sconto del finanziamento ottenuto con l’acquisto del bene medesimo (B M C, Diritto civile. Vol. 3: il contratto, Milano, 2000 ” (cfr. pagg.

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