Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-22, n. 201202948

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-22, n. 201202948
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202948
Data del deposito : 22 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00230/2005 REG.RIC.

N. 02948/2012REG.PROV.COLL.

N. 00230/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 230 del 2005, proposto dal CIRCOLO IPPICO PAOLO DETTORI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G R e G T, con domicilio eletto presso la signora A D A in Roma, via Portuense, 104,

contro

il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, il COMANDO REGIONE MILITARE SARDEGNA –REPARTO COMANDO – SERVIZIO AMMINISTRATIVO e la 14^ DIREZIONE GENIO MILITARE DI CAGLIARI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti,

per l’annullamento e l’integrale riforma

della sentenza del T.A.R. della Sardegna nr. 1399 del 2004, depositata il 27 settembre 2004, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento: 1) del provvedimento prot. nr. D/4201/G1-3 in data 1 giugno 1998, conosciuto dopo il 3 giugno 1998, a firma del Direttore in S.V., ten. col. Fabio Piludu, con il quale la 14^ Direzione del Genio Militare di Cagliari ha invitato il Circolo Ippico Paolo Dettori, in concorso con il CONI, a provvedere al pagamento della somma di £ 68.554.000, da maggiorarsi degli interessi calcolati a cura dell’Ufficio riscossore, a titolo di indennità per l’utilizzo senza titolo del campo “Gen. Rossi” dal 1 gennaio 1982 al 31 gennaio 1996;
2) della nota prot. nr. 4032/97/Dem del 22 aprile 1998 (conosciuta dopo il 3 giugno 1998), con la quale la Direzione Compartimentale del Territorio per la Sardegna del Ministero delle Finanze ha determinato la misura delle indennità da richiedere al Circolo ricorrente per l’utilizzo del predetto bene demaniale per il suindicato periodo;
3) del provvedimento prot. nr. SA/3824/33-21 in data 2 giugno 1998, con il quale il Servizio Amministrativo del Reparto Comando del Comando Regione Militare della Sardegna ha richiesto il pagamento della somma di £ 1.846.835 a titolo di pagamento dei canoni di luce e acqua, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, e in particolare della nota prot. nr. SA/5281/S33-21 in data 17 settembre 1997 del Servizio Amministrativo del Reparto Comando del Comando Regione Militare.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 24 aprile 2012, il Consigliere R G;

Udito l’avv. Foglia, in sostituzione dell’avv. Tavolacci, per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Circolo Ippico Paolo Dettori ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. della Sardegna ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso dallo stesso proposto avverso gli atti in epigrafe indicati, con i quali era stato richiesto il pagamento di indennità e di canoni per utenze di luce e acqua in relazione a un prolungato periodo di occupazione, asseritamente abusiva, di un’area in proprietà dell’Amministrazione militare.

A sostegno dell’appello, ha dedotto:

1) violazione del diritto alla difesa e del contraddittorio (essendo stata declinata la giurisdizione d’ufficio, in assenza di eccezione di parte e senza sollecitare il contraddittorio sul punto);

2) erroneità dei presupposti;
violazione dell’art. 5 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034;
illogicità;
perplessità (in ragione dell’erroneità della declinatoria della giurisdizione, non potendo qualificarsi come abusiva l’occupazione dell’area per cui è causa);

3) difetto di motivazione;
illogicità;
perplessità;
violazione dell’art. 5 della legge nr. 1034 del 1971 (in relazione al conseguente errore su un punto decisivo della controversia, ossia appunto l’esistenza o meno di un titolo alla base dell’occupazione).

Conseguentemente, il Circolo appellante ha riproposto come segue i motivi di doglianza non esaminati dal primo giudice:

A) eccesso di potere: omessa e/o errata applicazione delle convenzioni tra CONI e Forze Armate vigenti in tema di utilizzo degli impianti militari da parte delle società sportive civili;
illogicità, perplessità, contraddittorietà;
difetto di istruttoria;

B) difetto di motivazione;
erroneità dei presupposti carenza d’istruttoria;

C) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 26 giugno 1990, nr. 165;

D) violazione dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1994, nr. 724;

E) prescrizione del diritto.

Le Amministrazioni appellate non si sono costituite.

All’udienza del 24 aprile 2004, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’odierno appellante, Circolo Ippico Paolo Dettori, ha utilizzato gli impianti sportivi esistenti presso il campo militare “Gen. Rossi” in forza di una convenzione di durata novennale sottoscritta nel 1973.

In epoca successiva alla scadenza di detta convenzione, il Circolo ha seguitato per parecchi anni a utilizzare gli impianti e le strutture della installazione militare, finché l’Amministrazione militare ne ha intimato il rilascio (poi materialmente avvenuto nel 1996).

Nel presente giudizio, il Circolo Ippico ha impugnato dinanzi al T.A.R. della Sardegna gli atti con i quali le è stato richiesto il pagamento di somme di denaro a titolo di indennità da occupazione sine titulo per il periodo successivo alla scadenza della convenzione, nonché per canoni delle utenze di luce e acqua.

A fronte della declinatoria della giurisdizione da parte del primo giudice, l’appellante ripropone la propria tesi, basata sull’opinione che nella specie l’occupazione dell’area non avrebbe potuto qualificarsi come abusiva, dovendo ritenersi legittimata sulla base di una serie di atti e fatti idonei a disvelare il consenso dell’Amministrazione all’utilizzo degli impianti.

2. Ciò premesso, l’appello si appalesa fondato e va conseguentemente respinto.

3. Innanzi tutto, non può trovare accoglimento il primo motivo di gravame, col quale si invoca la remissione della causa al primo giudice a causa del difetto di contraddittorio che vi sarebbe stato in ordine alla questione della giurisdizione (essendo stata l’inammissibilità dichiarata d’ufficio e senza sollecitare le parti a interloquire sul punto).

Ed invero, se anche nel regime normativo anteriore al Codice del processo amministrativo l’opinione prevalente era nel senso che l’erronea declinatoria della giurisdizione comportasse la regressione della causa in primo grado (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Ad. Pl., 8 novembre 1996, nr. 23;
Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, nr. 5628;
id., 22 novembre 2004, nr. 7651), non altrettanto può dirsi quanto all’asserita lesione del contraddittorio.

Infatti, se è vero che allora come oggi (cfr. art. 9 cod. proc. amm.) il difetto di giurisdizione poteva essere dichiarato anche ex officio dal giudice di primo grado, è invece da escludersi che, anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il mancato invito alle parti a esprimersi su questioni rilevabili d’ufficio comportasse violazione tale da imporre l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice.

Né a diverse conclusioni può pervenirsi richiamando l’art. 183, comma 4, secondo cui “ il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari ed indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione ”, disposizione la cui applicabilità al processo amministrativo è quanto meno dubbia e che comunque non prevede un obbligo del giudice, ma gli attribuisce pur sempre una valutazione discrezionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 2006, nr. 4041).

4. D’altra parte, sono infondati anche gli ulteriori due mezzi, con i quali si assume l’erroneità della declinatoria della giurisdizione amministrativa sulla controversia de qua.

Al riguardo, la S.C. ha chiarito che la controversia avente a oggetto la debenza dell’indennizzo a titolo di occupazione abusiva di area demaniale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, riguardando essa i rispettivi diritti soggettivi delle parti nell’ambito di un rapporto paritetico;
né rileva, in contrario, la prospettazione, da parte dell’occupante, dell’esistenza di una concessione desumibile dal comportamento per facta concludentia della p.a., tale prospettazione non potendo di per sé valere a mutare l’oggetto della controversia in un accertamento relativo all’esistenza di una concessione (cfr. Cass. Civ., sez. un., 8 luglio 2003, nr. 10731).

In altri termini, in un caso del genere l’esistenza o meno della concessione addotta quale fatto impeditivo di una pretesa patrimoniale avanzata dall’Amministrazione può essere accertata incidentalmente dal giudice ordinario, non costituendo l’oggetto principale del giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. un., 16 gennaio 2009, nr. 953).

Ciò si ricava, del resto, proprio dall’art. 5 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034 (applicabile ratione temporis alla fattispecie e oggi sostituito dall’art. 133, comma 1, lettera b ), cod. proc. amm.), il quale, nel devolvere al giudice amministrativo la cognizione esclusiva delle controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, riserva però all’Autorità giudiziaria ordinaria quelle relative alle pretese patrimoniali ad esse connesse (indennità, canoni e altri corrispettivi), senza che rilevi il titolo in base al quale queste sono azionate (cfr. Cass. Civ., sez. un., 5 marzo 2008, nr. 5912).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, restando assorbita ogni ulteriore questione di merito, l’impugnata sentenza di inammissibilità merita integrale conferma.

6. Non essendovi costituzione di controparte, non vi è luogo ad assumere alcuna determinazione in ordine alle spese di giudizio del grado.

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