Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-22, n. 202211225
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Testo completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 11225/2022REG.PROV.COLL.
N. 02786/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2786 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresento e difeso dall’avvocato L L F con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P G sito in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92 e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, -OMISSIS-, non notificata, con cui è stato dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso proposto avverso il decreto -OMISSIS- con cui il Questore di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 10 novembre 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento -OMISSIS-, il Questore di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata in data 17 luglio 2018 dal cittadino -OMISSIS- -OMISSIS-.
Il provvedimento ha tratto fondamento dalla circostanza che lo straniero risultava condannato dal Tribunale di Rovereto, con sentenza del 1° settembre 2017, divenuta irrevocabile in data 23 novembre 2017, alla pena di anni 1 di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e con sentenza del 28 agosto 2017, divenuta esecutiva in data 23 novembre 2017, alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, comma 1, 337, 582 e 585 in relazione all’art. 576, comma 1, n. 5 bis c.p.
Risultavano, inoltre, pendenti presso la Procura della Repubblica di Rovereto due procedimenti penali: uno per violazione dell’art. 624 c.p. e l’altro per la violazione dell’art. 588 c.p.
2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, il signor -OMISSIS- ha impugnato detto provvedimento deducendone l’illegittimità per violazione di legge e carenza di motivazione.
3. Con ordinanza cautelare -OMISSIS- veniva accolta la domanda cautelare di sospensione del diniego impugnato sul rilievo della sussistenza del fumus boni iuris sul profilo dell’applicazione della regola del c.d. automatismo espulsivo di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998. Con la medesima ordinanza, inoltre, veniva ordinato all’Amministrazione resistente di procedere al riesame del provvedimento impugnato nel termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione.
In ottemperanza al remand cautelare la Questura di Reggio Calabria ha emanato un provvedimento, non notificato bensì prodotto in giudizio dall’Avvocatura, con cui all’esito della nuova istruttoria veniva confermato il diniego impugnato.
4. Il Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza -OMISSIS- ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il giudice di prime cure, sulla base della distinzione tra provvedimento di conferma in senso proprio e provvedimento meramente confermativo, ha qualificato il nuovo provvedimento emesso dalla Questura di Reggio Calabria all’esito del remand disposto in sede cautelare quale provvedimento di conferma in senso proprio che, costituendo nuova espressione di una funzione amministrativa e non mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, porta ad una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse se non impugnato, trasferendosi l’interesse del ricorrente all’annullamento del nuovo provvedimento.
Il Tar, inoltre, ha ritenuto ininfluente ai fini della qualificazione della natura del provvedimento e della conseguente pronuncia di improcedibilità la circostanza dell’omessa notifica del provvedimento rilevando detto fattore soltanto sul