Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2020-11-09, n. 202001774

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2020-11-09, n. 202001774
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001774
Data del deposito : 9 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01150/2020 AFFARE

Numero 01774/2020 e data 09/11/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 3 novembre 2020




NUMERO AFFARE

01150/2020

OGGETTO:

Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.


Schema di regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione 0016337 del 29 settembre 2020, con la quale il Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso due schemi di regolamenti ministeriali (regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto in particolare lo schema di regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;


1. Con nota 0016337 del 29 settembre 2020 il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato su due schemi di regolamento ministeriale di disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale e di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi (rispettivamente) dell’articolo 155 e dell'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante " Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ".

2. Per maggiore semplicità di trattazione e chiarezza espositiva la Sezione procede all’esame distinto dei due schemi in esame.

3. Il presente parere riguarda il primo dei due schemi in esame, relativo alle modalità di svolgimento del concorso pubblico per esami per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Riferisce il Ministero di aver predisposto il regolamento in trattazione, in attuazione di tale ultima disposizione legislativa, al fine di introdurre una disciplina di dettaglio della fonte primaria, tenendo conto, in particolare, delle modifiche recentemente introdotte al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124, che hanno profondamente modificato l'assetto strutturale e l'organizzazione funzionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con ridenominazione e riarticolazione dei ruoli, riconsiderazione dei percorsi professionali e rivisitazione delle funzioni.

5. Per quanto attiene più nello specifico allo schema di regolamento in esame, il Ministero segnala, nel ridefinito assetto ordinamentale, l'istituzione di ruoli tecnico-professionali, in cui è inquadrato il personale che espleta peculiari attività professionali che concorrono significativamente, negli specifici ambiti di competenza, ad integrare, sia ordinariamente sia in occasione di calamità pubbliche o di altri eventi di natura emergenziale, le funzioni prettamente operative. In tale ambito - aggiunge il Ministero - si inserisce il ruolo dei direttivi logistico-gestionali, che sostituisce il previgente ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori.

6. La nuova figura professionale si differenzia dalla precedente, oltre che per la nuova denominazione, per la ridefinizione delle funzioni e del percorso professionale, con previsione della promozione alla qualifica apicale a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo (in luogo della previgente modalità di progressione mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami) e per la previsione di uno sviluppo di carriera dirigenziale, mediante l'istituzione del ruolo dei dirigenti logistico-gestionali, articolato nell'unica qualifica di primo dirigente logistico-gestionale.

7. La figura del vice direttore logistico-gestionale è prevista nel Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell’ambito del ruolo dei direttivi logistico-gestionali, articolato in tre corrispondenti qualifiche: vicedirettore, direttore, direttore vicedirigente. La modalità di accesso al ruolo direttivo (concorso pubblico per esami) è rimasta sostanzialmente immutata, salvo l’innalzamento (per tutti i ruoli direttivi) dal 20 al 25% della percentuale di posti riservati al personale del Corpo in possesso della laurea magistrale. È inoltre confermata, con il decreto legislativo n. 127 del 2018, la riserva del 10% dei posti a favore del personale volontario del Corpo, già introdotta con il decreto legislativo n. 97 del 2017. Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso è la laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, da individuarsi a termini del decreto del Ministro dell'interno del 16 dicembre 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Corpo, alla sezione "Amministrazione Trasparente" (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).

8. Il testo qui proposto sostituisce e abroga il vigente decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n. 131, che disciplina il concorso pubblico per l'accesso all'omologa (soppressa) qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore. Tra le ulteriori novità introdotte rispetto al regime attuale il Ministero ha sottolineato l'identificazione informatica dei candidati tramite SPID, la rideterminazione delle materie su cui vertono le prove di esame e l'eventuale prova preselettiva, l’individuazione di alcune tipologie di titoli valutabili a parità di punteggio, comprendenti le abilitazioni professionali e il dottorato di ricerca, correlate alle lauree magistrali previste per la partecipazione al concorso, nonché di ulteriori lauree magistrali, diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione, al fine di acquisire professionalità altamente qualificate, valorizzando, in funzione premiante, i percorsi formativi e abilitativi intrapresi dopo il conseguimento della laurea magistrale, che rimane, quindi, requisito minimo di partecipazione alla procedura in argomento.

9. Quanto all’ iter di predisposizione del testo, il Ministero ha informato di aver attivato il confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante " Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ".

10. Il testo, che si compone di 9 articoli, è corredato dell'analisi tecnico-normativa (A.T.N.), dell'informativa sindacale, del decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019 concernente l'individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (non pubblicato in Gazzetta Ufficiale). È stata presentata la dichiarazione del Ministro di esenzione dall'analisi d'impatto della regolazione (A.I.R.).

Considerato:

1. L’articolo 155, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, collocato nella Sezione I ( Ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali ) del Capo II ( Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente ) del Titolo II ( Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ) del decreto legislativo n. 217 del 2005, disciplina l’accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali. Il comma 1 prevede il concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, e definisce i requisiti di ammissione [cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, età minima di 18 anni e massima di 45, come stabilito dagli articoli 1 e 2, comma 1, lettera c ) del d.m. 5 novembre 2019, n. 167;
idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;
laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno del 16 dicembre 2019, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale, fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione]. Il comma 3 prevede la riserva del 25 per cento dei posti messi a concorso al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età, a condizione di non aver riportato, nell'ultimo triennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nonché una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio. Il comma 4 esclude dal concorso coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. Il comma 5 prevede che, a parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

2. Il comma 6 dell’articolo 155 prevede il regolamento qui portato all’esame della Sezione. La norma primaria demanda al regolamento il seguente compito attuativo: stabilire le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

3. La Sezione osserva preliminarmente che la norma primaria ha già essa direttamente dettato la sostanza più importante della disciplina del concorso, avendo stabilito la natura della selezione, le quote di riserva di posti, il titolo di studio richiesto quale requisito di partecipazione, gli altri requisiti, nonché le cause di esclusione.

4. Rispetto all’ordito normativo di rango primario, già così analitico, sopra esaminato, la fonte regolamentare – qui proposta con lo schema di decreto in esame – dovrebbe, a termini del citato comma 6 dell’art. 155, specificare i seguenti profili di dettaglio: le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Esame dell’articolato

5. La Sezione ha già avuto modo di recente di esaminare alcuni schemi di regolamenti concernenti l’accesso a diverse qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in particolare, nell’adunanza del 13 febbraio 2020 sono stati esaminati gli schemi dei regolamenti di disciplina dei concorsi pubblici e interni per l’accesso alle qualifiche di ispettore antincendi, di ispettore logistico-gestionale, di ispettore informatico e di vice direttore sanitario;
nell’adunanza del 2 aprile 2020 sono stati esaminati gli schemi dei regolamenti di disciplina dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico, e per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza). Lo schema di decreto all’odierno esame della Sezione mostra profili di similitudine sia di impianto che redazionali, sicché alcune osservazioni già formulate per i precedenti schemi di regolamento (con i pareri della Sezione nn. 524/2020, 528/2020, 531/2020 e 532/2020 del 2 marzo 2020 e con i pareri nn. 783 e 784/2020 del 16 aprile 2020, nonché con il parere n. 1281 del 10 luglio 2020) saranno di conseguenza da valere anche con riferimento all’affare in trattazione, benché risulti dal testo all’odierno esame della Sezione che molte delle osservazioni in precedenza svolte con i sopra citati pareri siano state già utilmente recepite dall’Amministrazione.

6. Articolo 2. Prova preselettiva .

6.1. Al comma 5 è stabilito che il numero di candidati da ammettere alle prove di esame è stabilito nel bando di concorso, fino a un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso. La Sezione, considerate le esigenze di certezza delle procedure, invita l’Amministrazione a valutare se non sia preferibile fissare direttamente nel regolamento la quota massima di candidati che possono essere ammessi alle prove di esame. A tal fine, al primo periodo, dopo le parole “ Il numero ” dovrebbe essere inserita la seguente “ massimo ” e le parole “ fino a un numero non superiore a ” dovrebbero essere sostituite dalle seguenti “ in numero pari a ”.

6.2. La Sezione rileva poi che la previsione, al comma 5, di un limite massimo di candidati da ammettere alla prova scritta “ non superiore a dieci volte ” il numero dei posti messi a concorso non risulta disarmonica con quanto previsto dal comma 1 concernente i presupposti per l’indizione della prova preselettiva (la presentazione di un numero di domande in numero superiore ad almeno dieci volte i posti messi a concorso). Purtuttavia, con riguardo all’ipotesi in cui il numero di domande effettivamente presentate superi di poco il decuplo dei posti messi a concorso, in base al comma 1, potrà essere indetta la prova selettiva ma, in base al comma 5, potrebbe risultare ammesso alle prove scritte un numero di candidati assai prossimo al numero delle domande;
in tale ipotesi ne risulterebbe indebolito il fine stesso della prova selettiva. Occorre pertanto che, nell’applicazione del regolamento, l’amministrazione individui soluzioni adeguate, in grado di scongiurare tale esito.

7. Articolo 3. Commissione esaminatrice .

Si segnala che la disposizione stabilisce che almeno due componenti della Commissione siano esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, estranei all’amministrazione. In analoghi regolamenti (v. ad esempio il D.M. 22 aprile 2020, n. 55) è espressamente indicata per gli esperti estranei la categoria dei professori universitari. La categoria degli “esperti” presenta una latitudine assai estesa, tale da non scoraggiare il contenzioso. Valuti l’amministrazione l’opportunità di indicare la categoria o le categorie di appartenenza degli esperti estranei, chiamati a fare parte della commissione esaminatrice.

8. Articolo 5. Titoli .

L’articolo 5 stabilisce, al comma 1, ai fini della formazione della graduatoria di merito per i candidati che abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame, che la commissione esaminatrice valuti, a parità di punteggio, i seguenti titoli con il seguente ordine di preferenza: a) abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui all'articolo 155, comma 1, lettera d ), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
dottorato di ricerca afferente alle medesime lauree magistrali;
lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al concorso. Si evidenzia che, diversamente da altri regolamenti analoghi (cfr. ad es. i d.m. nn. 55 e 56 del 2020), l’ordine di preferenza non è accompagnato dall’attribuzione di un punteggio – anche solo per stabilire l’ordine tra i candidati parimerito – né è trattata l’ipotesi del cumulo di più titoli in capo al medesimo candidato.

9. Articolo 7. Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi.

9.1. Al comma 1 è stato introdotto, rispetto ad analoghe disposizioni dei precedenti regolamenti (v. ad es. il d.m. n. 55 del 2020), il richiamo al d.P.R. n. 487 del 1994 che, a sua volta, contiene una disposizione di tenore analogo, all’art. 7, comma 3. Considerata la clausola residuale di rinvio al d.P.R. n. 487 del 1994, contenuta nell’art. 8, non si vede l’utilità del rinvio espresso a una disposizione sostanzialmente identica, per cui si suggerisce di sopprimere le parole “ in conformità alle previsioni del Decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ”.

9.2. Al comma 1, secondo periodo, viene confermato che spetta all’Amministrazione e non alla commissione esaminatrice redigere la graduatoria finale, formata dalla commissione. Rimane inteso che l’Amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale di rinnovare le valutazioni operate dalla commissione esaminatrice.

9.3. Il secondo periodo del comma 1 stabilisce poi che l'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei seguenti titoli: l’appartenenza al Corpo nazionale (criterio di preferenza di cui all'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 217/2005), titoli di cui all'articolo 5 del decreto (v. supra ) e titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (v. in particolare, per i titoli di preferenza, i commi 4 e 5 di tale art. 5, concernenti i titoli di preferenza per talune categorie). La disposizione riprende il contenuto di corrispondenti disposizioni dei regolamenti precedenti. Tuttavia è utile segnalare, per il futuro, l’esigenza di evitare che il computo dei titoli di preferenza sia oggetto di trattazione, in parte sovrapponibile, contenuta in distinti articoli.

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