Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-03-16, n. 202100425
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Numero 00425/2021 e data 16/03/2021 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 2 dicembre 2020
NUMERO AFFARE 00967/2020
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla prof.ssa G T L contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro
pro tempore
, per l'annullamento, previa sospensione, dell'efficacia dei provvedimenti disciplinari, di tutti gli atti prodromici, presupposti e consequenziali e/o connessi al suddetto provvedimento, ancorché non conosciuti e/o non comunicati.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 24558 del 13 agosto 2020, con la quale il Ministero dell’istruzione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;
Premesso:
1. Con il ricorso in trattazione, presentato il 18 gennaio 2011, la prof.ssa G T L ha impugnato, deducendo diversi profili di contestazione, i provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti dell’amministrazione scolastica.
2. Con la relazione n. 24558 del 13 agosto 2020 il Ministero dell’istruzione, riprendendo le controdeduzioni proposte della Provincia autonoma di Bolzano, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso perché proposto contro atti della Provincia autonoma di Bolzano e perché riferito a sanzioni disciplinari la cui cognizione spetta al Giudice ordinario. Ha comunque concluso in subordine per il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Considerato:
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e dunque per la conseguente inammissibilità del ricorso straordinario, giusta il disposto dell’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo.
2. Pur prescindendo dal rilievo della formulazione incompleta del ricorso, che non indica in modo puntuale gli atti impugnati, di cui si chiede l’annullamento, né articola veri e propri motivi di illegittimità, si impone il rilievo prioritario dell’inammissibilità dell’azione proposta per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, difetto che, in base all’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo n. 104 del 2010 (e dunque in un tempo precedente la proposizione del ricorso), si traduce in una corrispondente inammissibilità del ricorso straordinario.
3. L’eccezione – proposta dall’Amministrazione - di inammissibilità del ricorso straordinario avverso atti della Provincia autonoma di Bolzano – giusta il disposto dell’art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, recante " Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano " - è solo in parte fondata, limitatamente agli atti promananti dalla suddetta Provincia autonoma, ma non investe l’intero ricorso, che risulta riferito, sia pur confusamente, anche contro atti adottati dall’Amministrazione provinciale di Trento, come esposto nella stessa relazione ministeriale, dove si rileva che “ Nella prima parte del ricorso l'odierna ricorrente si riferisce a fatti e sanzioni disciplinari negli anni scolastici antecedenti all'anno scolastico 2012/2013, quando la stessa prestava servizio in Provincia di Trento ”.
3. Ora, in disparte il profilo di possibile tardività di tali contestazioni, rispetto ad esse, evidentemente, non potrebbe venire in rilievo l’eccezione di inammissibilità di cui al precedente par.