Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2015-01-28, n. 201500439
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N. 00439/2015 REG.PROV.CAU.
N. 02666/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2666 del 2013, proposto da:
R G s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati R F, B L N, con domicilio eletto presso R F in Roma, corso Vittorio Emanuele II,18;
contro
General Service s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati O Amonte, G R, con domicilio eletto presso O Amonte in Roma, via Terenzio, 7;
nei confronti di
Università degli studi della Basilicata a Potenza in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n. 71/2013, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di pulizia e giardinaggio degli spazi universitari.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado della società General Service, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 il consigliere R V e uditi per le parti gli avvocati R F, O Amonte e l'avvocato dello Stato Valentina Fico;
Rilevato che il servizio di cui è causa è attualmente svolto dalla società appellante, e che l’udienza di trattazione del merito dell’appello è fissata al 3 marzo 2015;
Considerato che, pertanto, non sussiste il danno addotto dall’appellante a sostegno dell’istanza cautelare, relativa alla sospensione della sentenza che ha annullato la revoca dell’indizione delle procedure di gara;
Ritenuto, peraltro, opportuno che nelle more della decisione del merito dell’appello, rimanga inalterata la situazione giuridica e di fatto;