Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-19, n. 202303996

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-19, n. 202303996
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303996
Data del deposito : 19 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2023

N. 03996/2023REG.PROV.COLL.

N. 09891/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9891 del 2021, proposto da
V R A R, rappresentato e difeso dagli avvocati P A, I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

G L, F M, G T, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 824/2021, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’appellante impugnava dinanzi al T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, il verbale n. 6 del 23 marzo 2016, il verbale n. 7 del 31 marzo 2016 del Consiglio Didattico di Ingegneria Chimica e, soprattutto, il verbale n. 6 del 14 aprile 2016 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno con cui si approvava l’offerta didattica programmata per l’anno accademico 2016-2017, domandandone l’annullamento, oltre che l’accertamento dell’illegittimità per finalità morali e risarcitorie.

La vicenda muove dalla nota 16519 del 18 marzo 2016 con la quale l’appellante manifestava al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale ed al Presidente del Consiglio Didattico di Ingegneria Chimica dell’Università degli Studi di Salerno la propria disponibilità a ricoprire, oltre al carico didattico ordinario composto dal corso di “Reattori Chimici” (60 ore) e dal corso di “Complementi di Termodinamica e Reattoristica” (60 ore), anche il carico didattico aggiuntivo composto dal corso di “Reattori Chimici Alimentari” (30 ore), da una frazione del corso di “Fenomeni di Trasporto” (60 ore sulle 120 previste), da una frazione del corso di “Principi di Ingegneria Chimica” (60 ore sulle 120 previste), dal corso di “Principi di Ingegneria Chimica Ambientale” (60 ore), affidato lo scorso anno accademico a titolo oneroso all’Ing. M, ricercatore a tempo indeterminato. Le frazioni dei corsi da ultimo citati erano disponibili poiché rimaste scoperte a causa del congedo nel 2015 del docente che ne era il titolare, ossia il prof. T.

All’esito del Consiglio Didattico di Ingegneria Chimica le aspettative dell’appellante venivano deluse poiché: i corsi lasciati scoperti dal prof. T venivano assegnati al prof. L ed al prof. P, ed a quest’ultimo veniva assegnato anche il corso di Reattori Chimici Alimentari in precedenza tenuto dall’appellante. Inoltre, al ricercatore a tempo indeterminato Ing. M veniva assegnata una frazione del corso di Termodinamica di Ingegneria Chimica ed una frazione del corso di Trasport in Food Process (pag. 3 dell’appello).

L’appellante lamentava che i professori P e L avevano proposto di modificare il carico didattico da loro svolto nell’anno precedente, includendo nel carico didattico previsto dall’art. 4 co.2 del Regolamento di Ateneo la frazione del corso di Fenomeni di Trasporto e la frazione del corso di Principi di Ingegneria Chimica lasciate scoperte dal prof. T andato in pensione e rendendo così vana la disponibilità manifestata dall’appellante a ricoprire le predette frazioni di corso.

Avverso la predetta determinazione dell’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Industriale, l’appellante proponeva ricorso, lamentandone l’illegittimità per violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e di istruttoria; falsa ed errata interpretazione dell’art. 6 L. n. 240/2010; violazione dell’art. 2, capi 2.2.B., ultimo comma Fase II e Fase III delle linee di indirizzo per la programmazione dell’offerta formativa anno accademico 2015/2016, approvate dal Senato Accademico del 31 marzo 2015 e dal Consiglio di Amministrazione del 2 aprile 2015; violazione del principio di continuità didattica oltre che di frazionamento di corso di insegnamento ex art. 5 del Regolamento dell’Università degli Studi di Salerno; eccesso di potere per illogicità-contraddittorietà manifesta, violazione principio di economicità e palese sviamento di potere – poiché:

1.1) il corso di Transport Phenomena in Food Process per il quale l’appellante aveva espresso la propria disponibilità era stato frazionato, senza alcuna adeguata motivazione, ed attribuito per 30 ore al ricercatore M e per le restanti 60 ore al prof. in pensione T, nonostante l’art. 5 co.3 del Regolamento dell’Università degli Studi di Salerno consentisse l’affidamento di moduli ed insegnamenti ai ricercatori in presenza di proposte motivate dei Dipartimenti, onde evitare un eccessivo frazionamento, e nonostante le Linee di Indirizzo dell’anno 2015/2016 prevedessero l’affidamento di corsi a professori in pensione soltanto in caso di mancata disponibilità ad opera dei professori di ruolo.

La censura, in particolare, lamenta l’illegittimità del disposto frazionamento di un corso prima per intero tenuto dal prof. L onde affidarlo in parte ad un ricercatore ed in parte ad un prof. in pensione nonostante la disponibilità di un docente di ruolo e nonostante le Linee di Indirizzo per l’anno 2014-2015 prevedessero al punto 2.5. (pag. 10 ricorso introduttivo di primo grado) che l’assegnazione della copertura del carico didattico è operata nel rispetto del seguente ordine: a) professori di prima e

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