Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-01-07, n. 202200104
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/01/2022
N. 00104/2022REG.PROV.COLL.
N. 09147/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9147 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il Cons. M C e uditi per le parti gli avvocati nelle forme di legge come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza -OMISSIS- emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) con la quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministro dell’Interno -OMISSIS- di diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana a suo tempo presentata dal medesimo.
Chiede l’annullamento del provvedimento di diniego e conseguentemente l’accoglimento del ricorso di primo grado per il seguente e unico motivo di diritto: erroneità della sentenza per mancato accoglimento del motivo relativo alla violazione di legge ed è il motivo relativo all'eccesso di potere.
Lamenta l’appellante che il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso “facendo leva sulla circostanza che l’estinzione non fosse paragonabile alla riabilitazione e sulla circostanza che il ricorrente non avesse ottenuto la concessione della riabilitazione penale, sebbene -OMISSIS- avesse prodotto per tempo, con documentazione pervenuta al T di Roma -OMISSIS- l’Ordinanza con la quale il Tribunale di