Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-03-11, n. 202502005
Sentenza
28 settembre 2024
Rigetto
Sentenza
11 marzo 2025
Decreto presidenziale
5 settembre 2024
Decreto presidenziale
5 settembre 2024
Sentenza
28 settembre 2024
Rigetto
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2025
N. 02005/2025REG.PROV.COLL.
N. 08052/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8052 del 2024, proposto dall’Associazione di Produttori Promarche società cooperativa agricola per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Storoni e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00769/2024, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto e del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Uditi gli avvocati Antonella Storoni, Giovanni Corbyons e Alessandro Lucchetti, per le parti rispettivamente rappresentate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante domandava l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto n.108 del 15 giugno 2024 che aveva rigettato la proposta di approvazione di una variante urbanistica ai sensi degli artt. 8 del d.P.R. n. 160/2010 e 26 quater della l.r. n. 34/1992 - come ancora applicabile ai sensi dell’art. art. 33, comma 12, lett. a), della sopravvenuta l.r. n. 19/2023 - relativa ad un progetto di intervento per lavorazioni di prodotti agricoli, oggetto di contributo a fondo perduto nell’ambito del PNRR, per euro 7.485.894,03.
1.1. La variante richiesta si rendeva necessaria per il fatto che i parametri urbanistici (nello specifico, l’art. 40 delle N.T.A. del P.R.G.) della zona D2 in cui dovrebbe realizzarsi l’intervento, prevedono un’altezza massima delle costruzioni di undici metri, mentre il progetto in esame prevede un edificio di altezza di circa trenta metri.
1.2. Il ricorso di primo grado era affidato a cinque mezzi di gravame (da pag. 19 a pag. 37).
2. Il T.a.r., con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, respinte le eccezioni preliminari, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata impugnativa della sopravvenuta delibera consiliare n. 143 del 3 settembre 2024.
3. L’appello della originaria ricorrente, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motivi.
3.1. Il primo gruppo di censure riguarda l’insussistenza dei presupposti della improcedibilità del ricorso di primo grado, dichiarata dal T.a.r.
I. Il primo giudice ha qualificato la deliberazione consiliare n. 143/2024 come atto di “conferma”, conseguente ad un’“attività istruttoria” volta all’emersione dei profili motivazionali indicati, senza tuttavia considerare che è la stessa delibera ad affermare espressamente che nessuno degli elementi in essa menzionati può ritenersi “nuovo”.
Il provvedimento avrebbe infatti mera funzione ricognitiva dei contenuti del precedente dibattito consiliare e non già di riesame della situazione sottesa all’originaria delibera consiliare.
Il T.a.r. ha poi dato rilievo al fatto che la deliberazione n. 143/2024 “ dà conto espressamente (quanto meno di parte) del contenuto della seduta riservata, il cui verbale, nell’ambito della delibera n. 108, era stato secretato e la cui mancata intellegibilità è stata posta al centro di specifica critica del ricorso qui all’esame (cfr. primo motivo di ricorso) ”.
Si tratterebbe di argomentazioni errate poiché:
a) il contenuto della seduta riservata non è di per sé un elemento nuovo trattandosi sempre della seduta del 15.6.2024, già posta a base, assieme agli interventi dei consiglieri comunali nella coeva seduta pubblica, dell’impugnata delibera n. 108/2024;
b) l’aver (asseritamente) esplicitato una parte delle considerazioni svolte nella seduta riservata non comporta lo svolgimento di una nuova attività istruttoria, in quanto l’esame di quelle considerazioni era stato svolto per l’appunto in seduta secretata e manifestato nella discussione consiliare del 15.6.2024. Non è stato svolto alcun nuovo esame e valutazione di tali argomenti, né alcuna rinnovata ponderazione degli interessi coinvolti, nella successiva deliberazione;
c) la rivelazione del contenuto della seduta riservata non costituisce una “nuova” motivazione poiché (al di là della inidoneità di tale atto, così come degli interventi dei Consiglieri, a costituire motivazione del provvedimento per tutte le ragioni esposte nel I° motivo del ricorso di primo grado, riproposto nella presente sede di appello) si tratta dei medesimi argomenti già esaminati e valutati in quella seduta;
d) il verbale della seduta riservata non è stato in alcun modo dissecretato e, come tale, non è stato allegato alla deliberazione n. 143/2024, cosicché non è stata compiuta nemmeno questa (ipotetica) attività istruttoria.
Ai fini della qualificazione della delibera n. 143/2024 come atto confermativo in senso proprio, non rileverebbe nemmeno “ la questione delle varianti puntuali, a confronto con l’opzione per la variante generale al P.R.G. ”, che, secondo la tesi del T.a.r., “ a differenza di quanto avvenuto nella delibera n. 108, dove l’argomento è stato autonomamente introdotto nei vari interventi di consiglieri, nella delibera n. 143, viene, viceversa, direttamente ed espressamente posta a base della decisione assembleare (formandone, quindi, oggetto diretto di deliberazione )”.
L’argomento incentrato sulla volontà del Comune di San Benedetto del Tronto di procedere alla adozione di un nuovo strumento urbanistico generale rispetto alla introduzione di singole varianti puntuali, come da programma di mandato del Sindaco (peraltro mai